3.– Con le ordinanze indicate in epigrafe (n. 63 e n. 64 reg. ord. del 2025), la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale, in via principale ha sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, e all’art. 48 CDFUE, nonché in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
In via subordinata, la Corte d’appello di Lecce, sezione unica penale, ha sollevato, in relazione ai soli parametri convenzionali e unionali prima citati, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «per come interpretato dal “diritto vivente” rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35490/09 imp. Tettamanti e n. 36208/2024, Calpitano c/ Moscuzza, nella parte in cui si afferma che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”».
4.– La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciarsi sugli appelli rispettivamente proposti dagli imputati, dichiarati in primo grado responsabili dei reati loro ascritti e altresì condannati a risarcire i danni alle costituite parti civili, e riferisce che i medesimi reati risultano estinti per prescrizione.
Di conseguenza, per decidere sulle impugnazioni occorrerebbe fare applicazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale «[q]uando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».
In entrambe le ordinanze di rimessione, la Corte d’appello di Lecce ricorda che la sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale allora sollevate proprio sull’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai medesimi parametri convenzionali e unionali evocati nei presenti giudizi. Rileva, peraltro, che le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36208 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «[n]el giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito».
La Corte rimettente ritiene allora che, seguendo tale diritto vivente, la conclusiva sentenza del giudizio di gravame di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nel momento in cui dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili, finirebbe per contenere in sé necessariamente un giudizio, almeno incidentale, di colpevolezza dell’imputato. E ciò contravverrebbe alla ricostruzione del funzionamento dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. contenuta nella sentenza n. 182 del 2021.
La Corte rimettente, infatti, sostiene che, pur essendo estinti per prescrizione i reati contestati, in presenza delle parti civili costituite e visti i motivi di appello incentrati sull’assenza di responsabilità penale, l’interpretazione prospettata dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024, sulla scia della precedente sentenza delle stesse Sezioni unite n. 35490 del 2009, comporterebbe che nei giudizi di appello si dovrebbe procedere a una piena rivalutazione della responsabilità “penale” degli imputati in ordine ai medesimi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato in primo grado, al fine, ove non risultino sussistenti i presupposti per la loro assoluzione, di confermare o meno le statuizioni civili rese in quella sede.
4.1.– Sarebbe ravvisabile, quindi, la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, quale parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., ovvero del principio della presunzione di innocenza operante nell’ambito dell’ordinamento convenzionale, il quale, alla luce dell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, vieta che la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) possa essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole.
Anche con riguardo agli ulteriori parametri interposti di ambito europeo, quali gli artt. 48 CDFUE e 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, la Corte d’appello di Lecce richiama i profili delle questioni già esaminati dalla sentenza n. 182 del 2021, dubitando della conformità a tali parametri della interpretazione che il diritto vivente offre dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
4.2.– Le ordinanze di rimessione, peraltro, precisano che l’illegittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretato dall’illustrato diritto vivente, viene ipotizzata soltanto in via subordinata, dovendosi prioritariamente tener conto dell’evoluzione normativa scaturita dal d.lgs. n. 150 del 2022 circa i rapporti tra azione penale e azione civile nell’ambito del processo penale, con specifico riguardo al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., in relazione all’art. 344-bis cod. proc. pen.
Il citato comma 1-bis stabilisce che «[q]uando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
L’assetto delineato da tale disposizione, ad avviso della Corte rimettente, sarebbe coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di presunzione d’innocenza dell’imputato, attribuendo il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale.
Sulla base del rilievo che il comma 1 e il comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. perseguirebbero la medesima finalità di tutela del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, la Corte rimettente ritiene, dunque, che sarebbe irragionevole la disparità di trattamento tra le due fattispecie, pur nella esplicita divaricazione temporale degli ambiti di applicabilità delle due disposizioni. La soluzione adottata dal legislatore con la previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. realizzerebbe il corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi della tutela della presunzione di innocenza e della garanzia della ragionevole durata del giudizio di responsabilità civile, sicché a essa andrebbe ora adeguato il disposto del censurato comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen.
Pertanto, l’intervento “correttivo” che la Corte d’appello di Lecce chiede in via principale, per rendere conforme a Costituzione l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. è quello di ricondurre alla regola di cui al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. anche la fattispecie disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo.
5.– Le due ordinanze di rimessione vertono sulla medesima disposizione e pongono identiche questioni, sicché ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione congiunta.
6.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità delle questioni in quanto le ordinanze di rimessione non offrirebbero una giustificazione plausibile riguardo alla loro rilevanza.
In particolare, ai fini della affermata applicabilità nei giudizi a quibus dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., la Corte d’appello di Lecce, nel descrivere le fattispecie da giudicare, non avrebbe motivato se dagli atti non risulti evidente che il fatto non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato, ai fini della pronuncia della sentenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
6.1.– L’eccezione non è fondata.
Entrambe le ordinanze di rimessione riferiscono che nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.: nei confronti degli imputati è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni cagionati dai reati a favore delle parti civili, i giudici di appello devono dichiarare i reati estinti per prescrizione e decidere sulle impugnazioni agli effetti delle disposizioni e dei capi delle sentenze gravate che concernono gli interessi civili.
Uno dei profili coinvolti dalle questioni sollevate è, appunto, l’ambito della valutazione cui è chiamato il giudice d’appello, ove sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, con riferimento all’apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato e al compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, secondo lo speciale regime previsto proprio dalla disposizione censurata.
Pertanto, il punto posto dall’Avvocatura generale dello Stato a fondamento dell’eccezione di carenza di motivazione sulla rilevanza concerne, piuttosto, il merito delle questioni sollevate.
6.2.– L’Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l’inammissibilità della questione sollevata con riferimento all’art. 27, secondo comma, Cost., perché non motivata.
6.2.1.– Questa eccezione è fondata.
Le ordinanze di rimessione non contengono, infatti, una specifica e congrua motivazione sulle ragioni per le quali l’art. 27, secondo comma, Cost. – ai sensi del quale «[l]’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» – sarebbe violato dalla disposizione censurata. La Corte rimettente non adduce alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza dettata nel parametro costituzionale il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che non di meno gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.
7.– Passando all’esame del merito delle altre questioni, la testuale qualificazione delle stesse come «principale» e «subordinata» ne mostra, con evidenza, la prospettazione in termini gradatamente sequenziali.
Va quindi delibata, per prima, la questione che investe la diversità degli esiti decisori sugli effetti civili correlati, in un caso, alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in base all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., e, nell’altro, alla declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.
8.– Per ragioni di inquadramento sistematico, è opportuno evidenziare che il comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. è stato aggiunto dall’art. 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge n. 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021. A norma del comma 3 del medesimo art. 2, «[l]e disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020». Esso è stato poi sostituito, nei termini sopra riportati, dall’art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022.
8.1.– Nella relazione illustrativa a tale decreto legislativo, le scelte operate per dare attuazione alla direttiva di cui all’art. 1, comma 13, lettera d), della legge delega, quanto ai rapporti tra l’azione penale e l’azione civile esercitata nel processo penale, sono sostenute dal rilievo che la pronuncia di improcedibilità per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis cod. proc. pen. ha «carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell’esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia».
Il regime applicabile in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già regolato dall’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. nel senso di attribuire al giudice penale il compito di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non è quindi stato ritenuto «mutuabile» per disciplinare i rapporti tra azione civile e improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen.
La vicenda del superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione risulta, così, configurata come «uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all’accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale», a differenza di quanto accade con la sentenza dichiarativa della estinzione del reato, in specie per prescrizione, la quale non versa in alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità dell’imputato.
Così si spiega pure, nella relazione illustrativa, la soluzione adottata nel comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. di prevedere, quale conseguenza della dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale, il rinvio per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Resterebbe in tal modo attribuito al giudice civile della “prosecuzione” il compito di verificare «gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale» e di decidere soltanto le “questioni civili” attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza poter, perciò, incidere sulla presunzione d’innocenza.
In particolare, avverte ancora la relazione, la prosecuzione del processo dinanzi al giudice civile disposta dal comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., in presenza dell’impedimento alla prosecuzione del giudizio penale e, peraltro, «in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili» (e, dunque, anche ove non vi sia stata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni), evita alla parte civile l’onere di una riproposizione della domanda e non dà luogo a una modificazione della stessa.
Il passaggio dal giudizio penale al giudizio civile in caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione diviene, pertanto, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’opzione per l’esercizio dell’azione civile in sede penale. Si afferma quindi nella relazione che, «[r]agionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.».
8.2.– Questa Corte ha già evidenziato come l’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. disegni un’ulteriore ipotesi di continuità tra accertamento penale e accertamento civile, investendo il giudice civile in grado d’appello della «prosecuzione» del giudizio (non già di un “nuovo” giudizio), all’esito del quale la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile potrà essere confermata o revocata.
Al pari delle fattispecie che derogano al principio di simmetria tra sentenza di condanna dell’imputato e pronuncia del giudice penale sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno (quali quelle di cui agli artt. 578, comma 1, 576, comma 1, e 622 cod. proc. pen.), l’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. si preoccupa comunque di offrire una risposta di giustizia alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest’ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, anche in mancanza dell’accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto «[a]lla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso» (sentenza n. 173 del 2022).
9.– Le questioni poste in via principale, circa la irragionevolezza della disposizione di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. a confronto del sopravvenuto art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all’esigenza di tutela del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nel diritto dell’Unione europea, non sono fondate.
La questione concernente la compatibilità dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. con il secondo aspetto della presunzione di innocenza è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 182 del 2021.
è ovviamente ben possibile per questa Corte rimeditare i propri orientamenti e, se del caso, modificarli allorché sussistano «ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa» (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso sentenza n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono ragioni per un mutamento di indirizzo.
9.1.– Non si ravvisa, innanzi tutto, una irragionevolezza sopravvenuta del comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen., ritraibile dal dato che il legislatore, nell’introdurre il comma 1-bis del medesimo art. 578, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che qui rileva, del cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (non importa se in rito o nel merito) non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole.
Occorre, innanzi tutto, precisare che, almeno per quel che attiene alla prescrizione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen. trovano applicazione in rapporto a fatti distinti sul piano temporale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, l’improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione si applica, infatti, come già indicato in precedenza, ai (soli) procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Rispetto a tali reati, d’altro canto, non sarà più possibile che la prescrizione maturi nel corso del giudizio di impugnazione, dato che, ai sensi del nuovo art. 161-bis cod. pen., il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
In questa prospettiva, quindi, il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen. è una “norma ad esaurimento”, che cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione relativi a reati anteriori al 2020.
In riferimento a tale discrimen temporale trova applicazione il noto e costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il fluire del tempo costituisce elemento atto a giustificare il diverso trattamento di analoghe situazioni (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 7 e n. 6 del 2024, n. 92 del 2021).
Sono noti, del resto, i limiti che la giurisprudenza di questa Corte ravvisa quanto all’ambito del sindacato di legittimità costituzionale sulla discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune per regolare la successione di leggi processuali nel tempo (come da ultimo riaffermato nella sentenza n. 36 del 2025).
Ma, nel caso di specie, assume carattere decisivo il rilievo che gli istituti della prescrizione e dell’improcedibilità non sono omogenei sotto il profilo della natura e degli effetti sul potere decisorio del giudice penale, secondo quanto si rileva appresso nel testo.
9.2.– La Corte rimettente pone, invero, in comparazione due situazioni – quella del giudice dell’impugnazione penale che dichiara estinto per prescrizione il reato commesso in epoca antecedente al 1° gennaio 2020 e quella del giudice che dichiara improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di gravame con riferimento a un reato commesso, invece, a partire da tale data – che non sono omogenee.
La situazione tuttora regolata dalla disposizione censurata è connotata dalla prescrizione del reato, la quale costituisce un istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena» (sentenza n. 115 del 2018), mentre l’improcedibilità agli effetti dell’art. 344-bis cod. proc. pen. incide sul versante processuale dell’azione penale, per un ritardo attribuibile al singolo procedimento di impugnazione, precludendo l’esame del merito, ovvero limitando ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso.
9.3.– Il differente trattamento circa la competenza in ordine alla pronuncia sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, che nel caso del reato prescritto resta al giudice penale in forza della disposizione censurata, neppure determina una sperequazione nella posizione dell’imputato assolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, ove tuttora operi il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen., sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il comma 1-bis, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Non sussiste, pertanto, la violazione del diritto alla presunzione d’innocenza per come declinato in sede convenzionale e unionale dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU e dall’art. 48 CDFUE.
9.4.– Se si ha riguardo alla posizione della parte civile, del resto, la previsione che il giudizio “prosegue” dinanzi al giudice civile competente, il quale deciderà «utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», contenuta nell’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., si spiega proprio in ragione di una pronuncia del giudice dell’impugnazione penale di esclusivo carattere processuale, che impedisce l’esame del merito, alla quale segue una vicenda di translatio iudicii. L’unicità del giudizio che prosegue sulle questioni civili dopo la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il petitum e la causa petendi della domanda.
Il possibile esito dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e della prosecuzione del giudizio sul risarcimento in sede civile, con riguardo ai reati comunque commessi a far tempo dal 1° gennaio 2020, va quindi contemplato dalla parte civile sin dal momento della dichiarazione di costituzione, che perciò deve contenere, a pena di inammissibilità, «l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili», secondo quanto stabilisce l’art. 78, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall’art. 5, comma 1, lettera b), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022 e vigente dal 30 dicembre 2022.
9.5.– Con riferimento, poi, ai parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, art. 48 CDFUE), è utile ricordare che nella sentenza della Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito, la Corte EDU ha precisato che, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto.
La Corte EDU ha ritenuto che imputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente. Chi abbia beneficiato di un’assoluzione o di una sentenza di non luogo a procedere deve restare soggetto all’ordinaria applicazione delle regole di diritto interno che disciplinano il regime delle prove al di fuori del processo penale.
In questa prospettiva, è quindi priva di attitudine lesiva del secondo aspetto del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza la previsione che l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il risarcimento del danno in favore della parte civile avvenga, in caso di prescrizione del reato, da parte del medesimo giudice penale o del giudice civile, essendo invece indispensabile che anche nel primo caso quell’accertamento non ingeneri il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato stesso.
10.– Le questioni sollevate in via principale non sono, pertanto, fondate.
11.– Si deve ora procedere all’esame di quelle subordinate.
Queste assumono, in sostanza, che la citata sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 36208 del 2024, costituente diritto vivente in ordine all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., abbia disatteso il vincolo interpretativo posto dalla sentenza di questa Corte n. 182 del 2021.
Secondo la Corte d’appello di Lecce, le Sezioni unite penali, con la pronuncia del 2024, avrebbero piuttosto fornito della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale un’esegesi già respinta da questa Corte sicché il diritto vivente così formatosi contrasterebbe con gli evocati parametri convenzionali ed eurounitari.
11.1.– Le questioni non sono fondate per le seguenti considerazioni.
11.2.– La più volte menzionata sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 non ha inciso sui termini salienti delle censure esaminate nel precedente di questa Corte in relazione ai parametri interposti, convenzionali e unionali.
12.– La sentenza n. 182 del 2021 (punti 11, 12 e 13 del Considerato in diritto) ha affermato in premessa che nella situazione processuale di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., essendo il reato estinto per prescrizione e l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice dell’impugnazione non deve formulare, neppure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
Per la medesima sentenza n. 182 del 2021 questa esegesi «non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità» (punto 13 del Considerato in diritto) e, in particolare, nel principio di diritto enunciato nella citata sentenza delle Sezioni unite penali n. 35490 del 2009, secondo cui il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di estinzione del reato per prescrizione o amnistia allorché il giudice dell’impugnazione penale sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, con cognizione piena e integrale il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.
L’assoluta congruenza di tale interpretazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. con la ricostruzione operata nella appena richiamata sentenza n. 35490 del 2009 – rilevata dalla citata sentenza n. 182 del 2021 – è avvalorata dalla constatazione che tale precedente delle Sezioni unite penali non presuppone, e neppure consente, che il giudice dell’impugnazione penale, nel conoscere della domanda civile dopo aver dichiarato estinto il reato, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un (rinnovato) giudizio sulla colpevolezza penale dell’imputato, essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile.
13.– La sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha dato continuità all’orientamento di cui alla propria precedente sentenza n. 35490 del 2009, traendo, peraltro, dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 182 del 2021 il riconoscimento che il diritto vivente formatosi sull’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non contrasta con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, come inteso dalla Corte EDU.
Le Sezioni unite penali, nel più recente arresto, hanno, per il vero, diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell’impugnazione penale sulla responsabilità penale dell’imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Viceversa, la decisione di questa Corte ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell’impugnazione penale si sia ormai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato avendo accertato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tal fine, la responsabilità penale, risultando altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza.
Non di meno, la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 ha evidenziato che l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell’impugnazione, in nome del secondo aspetto della presunzione di innocenza, debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell’estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. Il giudizio delle Sezioni unite penali, pertanto, attiene al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e anzi dal suo aspetto primario.
Come rileva la stessa difesa della parte costituita, nel ritenere non fondate le questioni sollevate in via subordinata, l’interpretazione della disposizione censurata prospettata dalle Sezioni unite consente un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rilevanza costituzionale legate sia alla tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile, e all’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, sia alla tutela del diritto dell’imputato agli effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza. Tra le garanzie dell’imputato rientra, infatti, l’adozione della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. anche nelle ipotesi di pronuncia sulle pretese risarcitorie a fronte della intervenuta prescrizione del reato.
13.1.– Avendo, quindi, la sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 confermato l’orientamento segnato dal proprio precedente, a sua volta posto a fondamento del giudizio di conformità a Costituzione del diritto vivente inerente all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. espresso nella sentenza n. 182 del 2021, deve escludersi che il diritto vivente costituito dalla pronuncia del 2024 si ponga in contrasto con i medesimi parametri convenzionali ed eurounitari, in relazione ai quali questa Corte ha già ritenuto non fondata la questione concernente l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
14.– Né può ritenersi che elementi idonei a orientare nel senso della sussistenza della dedotta violazione del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza e quindi dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, siano desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo successiva alla sentenza di questa Corte del 2021.
Invero, in entrambe le ordinanze di rimessione tale giurisprudenza è meramente evocata nei punti 2.3. attraverso il richiamo a due pronunce della Corte EDU (sentenze Marinoni contro Italia e Roccella contro Italia), che la stessa Corte d’appello rimettente afferma abbiano «apprezzato l’equilibrio di sistema», delineato dalla sentenza n. 182 del 2021 di questa Corte, «tra il principio di accessorietà dell’azione civile e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato, costituitosi parte civile, evidenziandone la piena compatibilità con la CEDU».
15.– Proprio l’analisi delle più recenti decisioni della Corte EDU sulla portata del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, conferma quindi il giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate in via subordinata dalla Corte d’appello di Lecce.
Le stesse decisioni della Corte EDU citate dalla Corte rimettente, nonché la successiva sentenza della Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito, consentono di affermare che la CEDU non impedisce che un’autorità giudiziaria – se del caso, secondo il diritto interno, lo stesso giudice penale – possa pronunciarsi sulla azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto.
Non è, quindi, attribuibile in via diretta e immediata alla soluzione procedimentale adottata dal censurato art. 578, comma 1, cod. proc. pen. la paventata violazione del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e riconosciuto nel diritto dell’Unione europea.
Gli inconvenienti rappresentati dalla Corte rimettente, d’altra parte, si possono riscontrare anche in ipotesi di proposizione ex novo o di prosecuzione dinanzi al giudice civile dell’azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, giacché univocamente per la Corte EDU la presunzione di innocenza opera anche al di fuori della matière pénale, proteggendo dalle pubbliche autorità la reputazione di chi sia stato assolto anche nei procedimenti extra-penali collegati al reato, qual è quello di risarcimento dei danni.
Dunque, la presunzione di innocenza non limita la propria capacità operativa all’interno del singolo processo penale avente a oggetto la possibile responsabilità da reato dell’imputato, ma fa divieto di considerare quella persona, nell’ambito di qualsiasi altro procedimento giudiziario, colpevole del reato ascrittole, e ciò, da un lato, fino al momento in cui tale colpevolezza non sia stata processualmente accertata in via definitiva, e, dall’altro, dopo che la stessa sia stata definitivamente esclusa.
16.– Questa Corte ha da sempre rinvenuto nell’art. 538 cod. proc. pen. il «fulcro» del sistema dei rapporti tra il processo penale e l’azione civile ivi esercitata, nel senso che il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna dell’imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili (in questo senso, sentenza n. 176 del 2019).
Rispetto a tale regola, il comma 1 dell’art. 578 cod. proc. pen. delinea, come si è già detto, un’eccezione, atteso che al proscioglimento dall’accusa penale per prescrizione o amnistia si può unire la condanna al risarcimento del danno.
Nella stessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribadito che il giudice penale dell’impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili, riespandendosi in tale evenienza la regola generale dell’art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudice dell’impugnazione, in forza dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull’esistenza del fatto di reato e sull’insussistenza di esimenti ad esso riferibili.
Nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
In tal senso, non è imputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto.
17.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. sollevate in via subordinata dalla Corte d’appello di Lecce devono, quindi, essere dichiarate non fondate.
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 16.01.2026 n. 2 – Pres. Amoroso, Est. Petitti