1) Il ricorrente è cittadino somalo che è entrato nel territorio nazionale dall’ottobre 2023 in forza di un permesso di soggiorno rilasciato in attesa di ottenimento di asilo e, da allora, è stato assegnato al Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Imperia.
2) I responsabili di tale Centro, avendo accertato le gravi condizioni di salute psichica del ricorrente (in terapia farmacologica con -OMISSIS- che lo straniero non è in grado di gestire in autonomia) nonché il suo grave alcolismo, in data 14.2.2024 hanno richiesto alla Prefettura di Imperia di trovare al ricorrente una sistemazione idonea in apposito centro specializzato per la cura della patologia -OMISSIS-che affliggono il ricorrente.
3) Il difensore del ricorrente, in data 18.4.2024, ha presentato istanza anche al Servizio Centrale di Roma il quale si è immediatamente attivato per reperire una sistemazione del ricorrente compatibile con il suo stato di salute.
Anche tale Servizio, tuttavia, con nota -OMISSIS-, ha comunicato che – allo stato attuale – non aveva trovato posti disponibili pur avendo interpellato plurimi centri specializzati in Italia (come documentato in atti) e, comunque, continuando la ricerca presso altri centri.
4) Constatata l’impossibilità di reperire in tempi brevi l’idonea sistemazione suddetta, è stato presentato il ricorso di cui in epigrafe al fine di contestare:
– da un lato l’asserita inerzia delle Amministrazioni resistenti in ordine all’inserimento del ricorrente nel circuito dedicato all’accoglienza dei soggetti in questione;
– dall’altro di accertare il diritto del ricorrente di essere inserito in uno di tali centri, anche in ragione della sua condizione di titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo, così come stabilito dall’art. 1-sexies, comma 1-bis, del DL n. 416/1989.
5) Si è costituito il Ministero dell’Interno il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, pur dando atto che gli Uffici ministeriali preposti sono tuttora attivi nella ricerca di una collocazione in uno dei centri specializzati suddetti.
6) Questo Tribunale, con ordinanza -OMISSIS-pur dando atto che il Ministero resistente si è adoperato – ed è tuttora attivo – nella ricerca di un’idonea collocazione assistenziale del ricorrente e che la mancata sistemazione pare imputabile all’obiettiva carenza di posti nei centri in questione, ha tuttavia accolto l’istanza cautelare ordinando all’Amministrazioni resistente di continuare a ricercare un posto nelle strutture specialistiche suddette.
7) Successivamente, come risulta dagli atti del giudizio, la Prefettura di Imperia e gli Uffici preposti del Ministero, hanno continuato a ricercare la suddetta sistemazione idonea, pur non riuscendo ancora a reperire un posto al ricorrente nei centri specializzati.
Nelle more del giudizio, inoltre, la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con provvedimento -OMISSIS- ha riconosciuto in capo al ricorrente lo status di rifugiato.
All’udienza di merito del 7.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito precisato.
9) Preliminarmente si rileva che l’accoglienza delle persone richiedenti asilo (e dei soggetti cui è riconosciuto lo status di rifugiato) è effettuata nei centri di accoglienza ordinari o straordinari di cui agli artt. 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, dapprima richiedente protezione internazionale ed oggi avente lo status di rifugiato, versi in precarie condizioni di salute fisico-psichica, tali da menomare fortemente lo svolgimento delle normali attività di vita e che, pertanto, le stesse necessitino di assistenza continua, anche sanitaria, talché il ricorrente è inquadrabile nella categoria delle “persone portatrici di esigenze particolari” di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142 secondo il quale la persona che versi in tali situazioni “può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416”.
Il citato art. 1-sexies, a sua volta, prevede che i centri di accoglienza suddetti siano articolati in due livelli, il primo dei quali riguarda, oltre all’accoglienza materiale, anche quella sanitaria, sociale e psicologica, cui si accede a domanda, ma “nei limiti dei posti disponibili”.
L’art. 9, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142, stabilisce inoltre che “Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 …” e il successivo comma 4-ter prevede che “La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis e dell’adozione di idonee misure di accoglienza di cui all’articolo 10, è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all’articolo 11”.
10) Trasponendo detti principi al caso in esame si rileva quanto segue.
10.a) Il Collegio non ravvisa la sussistenza dell’inerzia imputata all’Amministrazione resistente, atteso che – come risulta documentato in atti – la Prefettura e altri Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno si sono attivati con diligenza e continuità per reperire una sistemazione idonea per il ricorrente in una delle strutture specializzate. Il fatto che tale collocazione non sia stata ancora trovata, è dipeso unicamente dall’attuale assenza di posti disponibili nei centri preposti.
10.b) Ciò premesso, il Collegio ritiene che la locuzione del citato art. 9 del D.lgs. n. 42/2015 “sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili” non giustifichi “alcun arresto procedimentale nelle ipotesi in cui non siano state ancora reperite strutture idonee alla presa in carico del soggetto vulnerabile, imponendosi in capo all’Amministrazione un obbligo di risultato, al fine di garantire le esigenze fondamentali dei richiedenti, continuando a reperire strutture idonee” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma Sez. I ter, 6.11.2023 n. 16454), talché il mancato reperimento della collocazione del ricorrente non esaurisce l’obbligo dell’Amministrazione resistente.
In tale prospettiva il ricorso è fondato nella parte in cui ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di:
10.b.1) continuare la ricerca della sistemazione idonea del ricorrente;
10.b.2) assicurare, comunque, che – anche nelle more del reperimento del posto disponibile – eventuali situazioni particolari o acute segnalate dai rappresentanti del ricorrente, siano gestite mediante adozione delle misure di sistemazione temporanea più idonee all’assistenza e cura del soggetto richiedente come, a titolo esemplificativo, il ricovero in strutture sanitarie pubbliche in caso di necessità di cure urgenti e per il tempo strettamente necessario, oppure il ricovero in altra struttura che, sebbene non specialistica, appaia comunque più idonea all’assistenza di quella attuale;
10.b.3) fornire le comunicazioni periodiche al richiedente e ai suoi rappresentanti in ordine all’andamento di tali ricerche.
11) Conclusivamente il ricorso deve essere:
– respinto nella parte relativa alla denunciata inerzia dell’Amministrazione resistente;
– accolto limitatamente allo svolgimento delle ulteriori attività suddette di cui ai punti 10.b.1, 10.b.2 e 10.b.3.
12) La peculiarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale del gravame, giustificano la totale compensazione delle spese del giudizio.
13) Il Collegio dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, con separato provvedimento, sarà disposta la liquidazione del compenso in favore del suo difensore.
TAR LIGURIA, I – sentenza 30.09.2025 n. 454