Giurisdizione e competenza – Ricorso e nullità della notifica presso la sede istituzionale della P.A.

Giurisdizione e competenza – Ricorso e nullità della notifica presso la sede istituzionale della P.A.

1. I ricorrenti allegano di essere proprietari/gestori di aziende agricole/zootecniche dedite all’attività di coltivazione, di allevamento di bovini e di produzione di latte destinati al consumo umano, esercitate in provincia di Isernia nei territori dei Comuni di Macchiagodena, Frosolone e di Sant’Elena Sannita.

Da tempo alcune delle superfici delle aziende predette sono state individuate nel quadro delle aree adibite alla “zona di allenamento e addestramento Cani” (cd. zona ZAAC) denominata “Gonfalone”: questo a partire dal decreto della Provincia di Isernia n. 6521 del 24 aprile 1996.

In base a tale zonizzazione quegli specifici terreni, dal 1996, sono quindi liberamente accessibili da cacciatori e da unità cinofile ai fini dell’addestramento dei cani, del che gli interessati, sin dal 1999, si sono doluti presso le Autorità competenti (Provincia di Isernia e Regione Molise) producendo osservazioni e domande di revoca. Ciononostante, la zona ZAAC in questione è stata riproposta e prorogata, prima con la delibera del Consiglio provinciale n. 27 dell’8 ottobre 2015, e indi con la delibera di Consiglio Regionale n. 359 del 29 novembre 2016.

Alle ulteriori istanze di revoca presentate dagli interessati le Amministrazioni hanno risposto in seguito con note interlocutorie: in particolare, con quella del 2 maggio 2019 la Regione Molise comunicava che “la richiesta verrà debitamente valutata in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale, tenendo conto del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali ed economiche locali e recependo indicazioni ed indirizzi di ciascuna parte interessata” (cfr. la nota regionale del 2 maggio 2019, all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

Nel frattempo gli interessati hanno continuato a dolersi della zonizzazione a loro invisa (cfr. le diffide del 2020 e 2021, all.ti nn. 24 e 25 alla produzione di parte ricorrente del 26 febbraio 2024), e di nuovo la Regione Molise li ha confortati comunicando “che l’invito trasmesso verrà valutato nella fase della nuova pianificazione regionale ai sensi della Legge 157/92, tenendo conto delle esigenze locali e delle indicazioni ambientali, agricole e venatorie di ciascuna parte sociale chiamata in gioco per le rispettive competenze” (cfr. all. n. 26 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

Dopo l’ennesima richiesta degli interessati di revoca della zona ZAAC, inoltrata in data 16 giugno 2023, la Regione ha tuttavia adottato la delibera del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, con la quale ha disposto “l’ulteriore differimento al 30 giugno 2026 del termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016-2021, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 359 del 29.11.2016, pubblicato sul BURM n. 46 del 16.12.2016 e già prorogato con deliberazione n. 58 del 31 maggio 2022”, con l’effetto di prorogare la vigenza della zona ZAAC in questione (cfr. l’allegato n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

2. Contro quest’ultimo provvedimento gli interessati hanno presentato l’odierno ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di gravame, così rubricati:

I- «VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/1993 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 5, LETTERA A), L.R. 30 GENNAIO 2017, N. 1 – VIOLAZIONE DELL’ART. 103 D.L. 17/03/2020, DELL’ART.6, COMMA 7 DELLA L.R.N.19/93 E DEGLI ARTT.832 C.C E 42 COST.; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA: ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; – ILLOGICITA’ MANIFESTA»;

II- «VIOLAZIONE DELL’ART.15 DELLA L.R.N.19/1993 COME MODIFICATO DALL’ART.1 DELLA L.R.N.1/2017; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DI FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO»;

III- «VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/2001 DI MODIFICA DELL’ART.10, COMM 5, DELLA L.R. N.19/1993; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N. 241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO»;

IV- «VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.10, DELLA L.N.157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) E DELL’ART.6 DELLA L.R.MOLISE N.19 DEL 10.08.1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 22 per il prelievo venatorio – Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 1993, n. 18.), ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.41 E 42 COST. ED ALL’ART.832 C.C. OVVERO AI VINCOLI DI ASSERVIMENTO DELLA PROPRIETA’ PRIVATA; – VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.1, COMMA SECONDO, DEL D.LGS.N.157/92: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO; ILLOGICITA’ MANIFESTA; CARENZA DI MOTIVAZIONE E CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ANCHE CON RIGUARDO AGLI ARTT.41 E 42 COST ED ALL’ART.832 C.C.; ASSENZA DI UTILITA’ SOCIALE»;

V- «VIOLAZIONE DELL’ART.10, COMMA 13 E 14 DELLA L.N.157/92 E DELL’ART.12 DELE DISP.PREL.COD.CIV.. VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO ED ILLOGICITA’ MANIFESTA»;

VI- «VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.R.N.19/2001 IN COMBINATO DISPOSTO ALL’ART.10, COMMA 5, DELLA L.R.N.19/93: OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED OMESSA NOTIFICA AGLI INTERESSATI; -VIOLAZIONE DEI PRINICIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT.7 E SEGG DELLA L.N.241/90; DI CUI ALL’ART.10 DELLA L.N.157/92 E DI CUI ALL’ART.6 DELLA L.R.N.19/93 – ANCHE IN APPLICAZIONE DELL’ART.12, COMMA PRIMO, DELLE DISP.PRELIM.COD.CIV. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL DPR.N.327/2001 (ARTT.8, 10, 11 E SEGG.) COSI’ COME APPLICABILI ANCHE IN FORZA DELL’ART.12, COMMA SECONDO, DELLE DISP.PREL.COD.CIV; – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CARENZA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’; OMESSA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO; VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE».

In estrema sintesi, le articolate censure del ricorso possono essere compendiate come segue:

A- in primo luogo, sarebbe illegittima la proroga della durata del Piano faunistico venatorio oltre il limite del quinquennio dalla sua originaria approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, come sostituito dall’art. 1, comma 5, lett. a) della legge regionale n. 1 del 2017) (motivo I);

B1- i fondi dei ricorrenti non sarebbero stati idonei all’insediamento di una ZAAC: sicché, in sede di reiterazione della zonizzazione in questione, sarebbe stato trascurato il fatto che quelli in rilievo erano fondi destinati al pascolo e/o terreni seminativi, e perciò non riconducibili alla nozione di “terreni incolti o a coltura svantaggiata” ai sensi dell’art. 15 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993 e ss.mm.ii.; pertanto l’azione amministrativa sarebbe stata viziata anche per aver dato luogo a una situazione di promiscuità tra i capi di bestiame allevati in sito e i cani provenienti dall’esterno, condizione per sua natura foriera di pericoli sotto il profilo igienico-sanitario sia in considerazione della differente profilassi da cui sono contraddistinte le unità cinofile (e la selvaggina immessa per l’addestramento) rispetto ai capi di bestiame destinati al consumo umano, sia per il pericolo di contaminazioni del manto erboso destinato all’alimentazione dei bovini, in ragione del continuo passaggio dei cani e dell’accumulo di escrementi, potenzialmente idonei a creare malattie a danno dei bovini (prima parte del motivo II);

B2- risulterebbe inoltre violato il principio di rotazione, alla cui applicazione la stessa Amministrazione si sarebbe autovincolata con le proprie comunicazioni del 30 aprile 2019 (prot. n. 5058) e del 2 maggio 2019 (prot. n. 52068): principio il quale avrebbe precluso l’ennesima reiterazione del vincolo discendente dall’apposizione della zona ZAAC sulle aree di interesse dei ricorrenti, non essendovi stata “debita valutazione in occasione della imminente programmazione della destinazione venabile differenziata del territorio regionale, …..del principio di rotazione ambientale, delle esigenze sociali e economiche locali … ” (cfr. il ricorso a pag. 20; seconda parte del motivo II);

C- per altro verso, dall’art. 1 della legge regionale n. 19 del 2001, di modifica dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 19 del 1993, si evincerebbe che, a differenza di quanto previsto per le “zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere a), b), c) ed e)”, non sarebbe stato possibile apporre la destinazione di ZAAC (di cui alla successiva lettera f)) senza il consenso dei proprietari dei fondi interessati, non venendo in rilievo in tal caso interessi pubblici rilevanti, ma solo delle semplici attività sportive amatoriali (motivo III);

D- dall’art. 1 della legge n. 157 del 1992 si evincerebbe, inoltre, che le attività venatorie, e la relativa pianificazione, dovrebbero essere attuate nel rispetto della proprietà privata (42 Cost.) e dell’iniziativa economica privata (42 Cost), e quindi senza ledere la produzione agricola; e, per converso, che l’attività di addestramento dei cani -in tesi, priva di funzione sociale- non potrebbe assurgere a oggetto di vincolo, perimetrazione o localizzazione coattiva in danno dei privati (motivo IV);

E- la zona ZAAC sarebbe stata istituita senza che le relative determinazioni amministrative venissero notificate agli interessati, e benché questi ultimi vi si fossero formalmente opposti, quindi in violazione dei commi 13 e 14 dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992; sarebbe d’altro canto evidente “l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui gli stessi, nonostante la manifesta e reiterata opposizione di proprietari e conduttori di fondi titolari di circa il 90% delle aree interessate dalla localizzazione della ZAAC Gonfalone, hanno inteso persistere nella localizzazione della predetta area, disattendendo, peraltro, qualsivoglia seppure minima valutazione di tali interessi così come formalizzati, agli atti della stessa amministrazione” (cfr. il ricorso a pag. 19, motivo V);

F- anche a prescindere dalla legittimità degli atti di originaria istituzione della ZAAC, la sua proroga da ultimo intervenuta sarebbe essa stessa viziata, per non essere stata preceduta dalla comunicazione agli interessati dovuta ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 19 del 2001, come pure delle regole generali sul procedimento amministrativo ex legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, trattandosi comunque dell’apposizione di vincoli su aree private (motivo VI).

3. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella misura in cui “gli atti pianificatori, recanti l’istituzione e la conferma della Zona in questione, culminati nella del. C.R. n. 359 del 29.11.2016, adeguatamente pubblicizzata (e resa legalmente conoscibile) mediante inserimento nel B.U.R.M. (n. 46 del 16.12.2016), sono stati fatti oggetto di impugnazione da parte degli stessi ricorrenti attuali, con ricorso al T.A.R. Molise n. R.G. 230/2019 (recante doglianze in parte riprodotte nell’atto introduttivo del presente giudizio), respinto per inammissibilità e per infondatezza con sentenza n. 147 del 19.5.2020” (cfr. la memoria della difesa erariale del 15 marzo 2024).

Sempre in punto di ammissibilità del ricorso, la difesa erariale ha ulteriormente eccepito che “Gli atti della pianificazione faunistico-venatoria della Provincia di Isernia sono stati inseriti nella Pianificazione Faunistico Venatorio Regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 359 del 29/11/2016, pubblicata nel B.U.R.M. n. 46 del 16/12/2016 – pag. 24664. Con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 10/12/2021 e n. 40 del 18/2/2022 e altresì n. 58 del 31/5/2022 del Consiglio regionale è stato disposto il differimento dei termini di efficacia del suddetto Piano Faunistico Venatorio Regionale (comprensivo della ZAAC in discussione), per 18 mesi; atti, rispetto ai quali gli attuali ricorrenti hanno prestato acquiescenza, non reagendo in via giudiziale alle suddette determinazioni statuenti l’ultrattività della pianificazione in questione” (cfr. la citata memoria a pag. 6).

Con riguardo, invece, ai provvedimenti amministrativi che nel 2023/2024 hanno ulteriormente differito al 30 giugno 2026 il termine di durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016/2021, la difesa erariale ha eccepito che, “Tutt’al più, alla proroga può riconoscersi una sorta di effetto confermativo, in relazione ai contenuti del Piano nella parte relativa alla costituzione e mantenimento della ZAAC; effetto confermativo, come tale, implicante comunque l’inammissibilità delle predette doglianze, in quanto non supportate da innovativa motivazione rispetto a quella desumibile dalla citata deliberazione consiliare n. 359/2016” (cfr. la pag. 13 della memoria citata).

L’Avvocatura ha poi dedotto anche l’infondatezza nel merito delle censure avversarie, conclusivamente aggiungendo essere “in corso di elaborazione l’aggiornamento del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale; in tale contesto potranno essere opportunamente valutate la nuova ubicazione della ZAAC in questione nonché le eventuali richieste dei ricorrenti” (cfr. la memoria citata, a pag. 19).

4. Con memoria del 16 marzo 2024 si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Federcaccia della Regione Molise – Federmolise (di seguito semplicemente Federcaccia), la quale ha eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso, siccome teso a invalidare l’intero Piano faunistico venatorio della Regione Molise, nonché l’istituzione di zone ZAAC in territori della Regione diversi da quelli di interesse dei ricorrenti;

– la irricevibilità del gravame, in quanto avversativo degli atti relativi all’originaria istituzione della ZAAC e delle precedenti proroghe;

– l’inammissibilità e l’infondatezza dei diversi motivi di censura.

5. Con l’ordinanza n. 35 del 21 marzo 2024 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva cautelare avanzata dalla parte ricorrente, concedendo la sola fissazione della data di trattazione di merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm..

Nel frangente, il Tribunale ha inoltre disposto degli incombenti istruttori in capo alla Regione Molise, al fine di acquisire una relazione di chiarimenti sulla nuova ubicazione della ZAAC prevista, per l’ambito territoriale di riferimento, dal testo in via di elaborazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio.

6. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.

In particolare, la Regione ha prodotto dei documenti dai quali risulterebbe allo studio dei competenti uffici l’individuazione di aree diverse dove localizzare la ZAAC in contestazione.

7. All’udienza pubblica del 6 novembre 2024, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

8. In limine litis il Tribunale deve disattendere le eccezioni di rito avanzate dalla difesa erariale e dalla Federcaccia.

8.1. Innanzitutto va chiarito che l’odierno gravame è univocamente diretto a contestare i provvedimenti (la delibera della Giunta regionale del Molise n. 242 del 14 agosto 2023 e quella del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024) con i quali è stata prorogata la vigenza del Piano faunistico venatorio regionale, e pertanto con essa la durata temporale della ZAAC “Gonfalone”.

Il gravame, quindi, al contrario di quanto eccepito dalle resistenti, non è inteso a censurare l’originaria istituzione della ZAAC, bensì il rinnovo dell’operatività di quest’ultima sulle aree di interesse degli odierni ricorrenti (in particolare, senza l’osservanza del principio di rotazione che l’Amministrazione – in tesi- si era vincolata a rispettare, e senza tener conto delle osservazioni prodotte nel tempo dai privati).

Ne discende la ricevibilità del gravame.

8.2. Alla luce della considerazione appena fatta deve essere disattesa anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, e appuntata sulla presunta violazione del ne bis in idem per avere il ricorso ripresentato censure simili a quelle già avanzate con la precedente impugnativa iscritta al n. R.G. 230/2019, e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 147 del 19.5.2020.

Giusta quanto già osservato, l’odierna impugnativa, proprio perché tesa a contestare soltanto la proroga da ultimo disposta dall’Amministrazione, risulta autonomamente ammissibile, non venendo in rilievo in questo caso la legittimità né degli atti di originaria istituzione della ZAAC, né dei precedenti atti di proroga.

Onde anche sotto questo profilo si desume la piana ammissibilità del ricorso.

8.3. Del pari inconsistente è poi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Federcaccia sul rilievo che non vi sarebbe interesse né legittimazione ad impugnare la totalità delle prescrizioni del Piano faunistico venatorio della Regione Molise, né tanto meno a contestare l’istituzione di zone ZAAC diverse da quella impressa sui fondi degli odierni ricorrenti.

Il gravame, si è detto, è oggettivamente diretto a contestare i provvedimenti in epigrafe con limitato riferimento alla parte in cui essi ledono gli interessi dei ricorrenti, reiterando fino al 2026 la localizzazione della ZAAC sui loro terreni: sicché il ricorso, così debitamente inteso, è sicuramente ammissibile.

8.4. Alla luce di quanto esposto negli ultimi paragrafi, dunque, il ricorso risulta in definitiva ammissibile (salvo il futuro esame delle residue eccezioni di inammissibilità formulate dalle resistenti, che attengono però al merito dell’impugnativa).

9. Venendo al merito di causa, il Tribunale può subito rilevare l’infondatezza della prima parte del secondo motivo del ricorso, sicché il gravame per questa parte potrà essere sin d’ora respinto (dovendosi invece disporre incombenti istruttori per il vaglio delle restanti parti dell’impugnativa).

10. Con la prima parte del secondo mezzo, nel ricorso si è lamentata in buona sostanza l’inidoneità dei terreni dei ricorrenti alla destinazione a ZAAC, allegando la loro non riconducibilità alla categoria dei “terreni incolti o a coltura svantaggiata” ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 19 del 1993 e ss. mm. ii. (articolo rubricato “Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani per le gare degli stessi e quagliodromi”).

A sostegno di tale censura i ricorrenti hanno dedotto che:

– “in sede di reiterazione del vincolo … sono state del tutto trascurate ed ignorate le ragioni … in forza delle quali, nelle aree in questione, caratterizzate dalla presenza di allevamenti zootecnici, risultava preclusa la localizzazione di Zone di Addestramento Cani” (cfr. il ricorso a pag. 17);

– “la comprovata utilizzazione delle aree dei ricorrenti per scopi zootecnici da destinare al fabbisogno alimentare umano rende i terreni di proprietà degli stessi incompatibili con la destinazione a ZAAC” (cfr. il ricorso a pag. 18);

– “nel periodo di allenamento ed addestramento cani, le coltivazioni erbacee-graminacee ed i pascoli sono nel pieno sviluppo, con la conseguenza che tale promiscuità e compresenza di unità cinofile ed animali da allevamento zootecnico da destinare ad alimentazione umana comporta il rischio connesso alla trasmissioni di virus e/o malattie, posto che i cani sono veicoli ed ospiti attivi e passivi di parassitosi e malattie infettive” (cfr. il ricorso a pag. 18);

– “la quasi totalità della superfici incluse nella ZAAC in questione sono costituite da pascoli e terreni seminativi (foraggera e cerealicola) – con la conseguenza che tali terreni sono utilizzati durante tutto l’anno dagli allevatori locali per il pascolo degli animali e per la produzione del foraggio, e dei cereali per l’alimentazione degli stessi, nonché per le produzioni agricole per consumo umano” (cfr. il ricorso a pag. 18);

– “non trattandosi, nel caso in esame, né di terreni incolti né a coltura svantaggiata, non sussistono le condizioni volte a legittimare la localizzazione, nelle aree in questione, della predetta Z.A.A.C. (Zona di Allenamento e addestramento Cani)” (cfr. il ricorso a pag. 19).

Ma simili affermazioni degli interessati sono rimaste indimostrate, risultando non idonea all’uopo la relazione tecnica di parte allegata agli atti di causa, redatta al dichiarato “scopo di accertare le attività che gli stessi esercitano, i luoghi e le località dove esercitano predette attività, l’estensione sommaria dei terreni coltivati” (cfr. l’allegato denominato “Doc.11 -PERIZIA.” alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

10.1. Il tecnico incaricato dai ricorrenti ha relazionato, nella prospettiva indicata, quanto segue.

In primo luogo, con riguardo alla “IDENTIFICAZIONE SOMMARIA DEI BENI PER OGNI RICORRENTE CON IDENTIFICAZIONE DI ATTIVITÁ SVOLTA E DELLA LOCALITÁ”, la perizia ha rilevato che:

– “Il sig. Verdile Gino utilizza a terreni ricadenti nella ZAAC Gonfalone a titolo di proprietà/locazione/comodato d’uso per un estensione di circa 55 Ha ubicati nei Comuni di Macchiagodena, Sant’Elena Sannita e Frosolone, utilizzati a seminativo, pascolo e foraggere, inoltre ha avuto in concessione da parte del Comune di Macchiagodena 77,58 Ha a titolo di “fida” da utilizzare per il pascolo del bestiame. Inoltre all’interno della ZAAC Gonfalone e precisamente alla loc. Finiconi del Comune di Macchiagodena il Sig. Verdile è proprietario di un fabbricato utilizzato come residenza durante il pascolo del bestiame”;

– “Il sig. Verdile Giuseppe utilizza a terreni ricadenti nella zona ZAAC Gonfalone a titolo di proprietà/locazione/comodato d’uso per un estensione di circa 4 Ha ubicati nel Comune di Macchiagodena, ed utilizzati a seminativo, pascolo e foraggere, inoltre ha avuto in concessione da parte del Comune di Macchiagodena 68, 45 Ha a titolo di “fida” da utilizzare per il pascolo del bestiame. Inoltre all’interno della ZAAC Gonfalone e precisamente alla loc. “Pesco La Messa” del Comune di Macchiagodena il Sig. Verdile è proprietario di un fabbricato utilizzato come residenza e ricovero del bestiame durante il pascolo”;

– “I coniugi De Cesare Biase e Giancola Elisa utilizzano a terreni ricadenti nella zona ZAAC Gonfalone a titolo di proprietà/locazione/comodato d’uso per un estensione di circa 42 Ha ubicati nel Comune di Macchiagodena, ed utilizzati a seminativo, pascolo e foraggere, inoltre ha avuto in concessione da parte del Comune di Macchiagodena 34,87 Ha a titolo di “fida” da utilizzare per il pascolo del bestiame. Inoltre all’interno della ZAAC Gonfalone e precisamente alla loc. “Colle Pasquino” del Comune di Macchiagodena i coniugi De Cesare e Giancola sono proprietari di un fabbricato utilizzato come residenza e ricovero del bestiame”;

– “I coniugi Russo Giovanni Antonio e Di Lollo Rosa utilizzano a terreni ricadenti nella zona ZAAC Gonfalone a titolo di proprietà/locazione/comodato d’uso per un estensione di circa 42 Ha ubicati nel Comune di Frosolone, ed utilizzati a seminativo, pascolo e foraggere, inoltre ha avuto in concessione da parte del Comune di Frosolone 33,16 Ha a titolo di “fida” da utilizzare per il pascolo del bestiame. Inoltre all’interno della ZAAC Gonfalone e precisamente alla loc. “Acqua Spruzza” del Comune di Frosolone i coniugi Russo e Di Lollo sono proprietari di un fabbricato utilizzato come residenza e ricovero del bestiame” (cfr. le pagine 3 e 4 dell’allegato denominato “Doc.11 -PERIZIA.” alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

10.2. Dalla lettura dei sopra esposti richiami emerge allora già con sufficiente evidenza l’inadeguatezza della citata fonte di prova, dal momento che le ivi rassegnate conclusioni tecniche, oltre che sommarie, si rivelano anche del tutto generiche, e pertanto, ai fini che qui rilevano, risultano prive della benché minima efficacia probatoria.

Le valutazioni contenute nella perizia, infatti, non sono in grado di fornire un supporto tecnico all’affermazione che la destinazione a ZAAC sarebbe incompatibile con i terreni dei ricorrenti, poiché una simile conclusione non può certo essere desunta dalla sola generica osservazione secondo cui “i terreni ricompresi nella ZAAC vengono impiegati sia dai ricorrenti che da altri proprietari come fonte di reddito per le proprie attività agricole e gli stessi vengono utilizzati a seminativo, foraggere o pascolo”, né dalla simile affermazione che “I ricorrenti indicati precedentemente possiedono circa 336 Ha di terreno all’interno della ZAAC “Gonfalone”, detti terreni sono tutti utilizzati e regolarmente coltivati, taluni destinati a seminativo e foraggere ed altri al pascolo del bestiame, e pertanto detti terreni non risultano incolti, ma lavorati o pascolati e pertanto fonte di reddito dei soggetti ricorrenti” (cfr. la “DESCRIZIONE SOMMARIA” alle pagine 4 e 5 dell’allegato denominato “Doc.11 -PERIZIA.” alla produzione della parte ricorrente del 26 febbraio 2024).

La citata perizia di parte risulta, quindi, sprovvista di valenza probatoria, peraltro del tutto sfornita della specifica indicazione (quantitativa e qualitativa) dei terreni effettivamente “coltivati”, nell’ambito del più ampio insieme dei fondi indistintamente definiti come terreni “lavorati”, “pascolati”, “coltivati” o “… destinati a seminativoforaggere o pascolo” (cfr. la relazione citata).

D’altra parte, i suddetti terreni “lavorati”, “pascolati” o “destinati a … foraggere o pascolo” non risulterebbero affatto per ciò solo incompatibili con la destinazione a ZAAC, dal momento che l’art. 15 della L.R. n. 19 del 1993 e ss.mm.ii. si limita a disporre che “La Regione, nel rispetto del regolamento regionale, istituisce, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, zone destinate all’addestramento, l’allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati” (cfr. l’art. 15, comma 1, della L.R. n. 19/1993).

10.3. Ragion per cui, in assenza di più specifiche indicazioni di parte sulla destinazione a coltivazione dei fondi in questione, non può affatto escludersi che i medesimi, non foss’altro che per la larga parte in cui utilizzati al mero scopo dell’allevamento del bestiame, siano effettivamente riconducibili alla nozione di “terreni incolti o a coltura svantaggiata” ai sensi del citato art. 15 della L.R. n. 19/1993.

I ricorrenti, invero, a sostegno della loro censura avrebbero dovuto farsi carico di una ben altrimenti circostanziata e puntuale allegazione probatoria, tesa a dimostrare analiticamente, appunto, che i loro fondi non fossero inscrivibili tra i “terreni incolti o a coltura svantaggiata”.

In definitiva, in assenza di adeguata prova, i terreni in questione non possono pertanto essere ritenuti inidonei alla destinazione ZAAC, come invece sostenutosi dal ricorso.

10.4. Per le ragioni esposte, la prima parte del secondo motivo di gravame risulta quindi infondata.

11. Il Collegio, ai fini dello scrutinio dei restanti motivi di ricorso, ritiene invece necessario disporre incombenti istruttori a carico di tutte le parti in causa, reputando utile, al fine di integrare il quadro delle scarne risultanze disponibili, l’acquisizione degli elementi di chiarimento e della documentazione che di seguito verranno indicati.

Al fine di individuare con maggiore chiarezza e precisione l’impatto della zona ZAAC Gonfalone sulle aree degli odierni ricorrenti, il Collegio ravvisa l’esigenza di acquisire, ai fini del decidere, degli elementi di chiarimento dalle parti, con la contestuale allegazione di tutta la pertinente documentazione, sui seguenti punti:

a) sul regime giuridico dell’attività di addestramento dei cani vigente nella Regione Molise, in relazione all’eventuale presenza, in materia, di una regolamentazione amministrativa, di atti di indirizzo o, comunque, di prescrizioni eventualmente dirette a: – richiedere il possesso di particolari patenti, abilitazioni o licenze; – imporre specifiche modalità di condotta; – assicurare adeguate forme di controllo a tutela della sicurezza e della salute pubblica; – reprimere condotte abusive, moleste o comunque pericolose; – ascrivere forme di responsabilità in capo a specifici soggetti;

b) sulla oggettiva consistenza dell’attività di addestramento di cani registrata nella zona ZAAC “Gonfalone” negli ultimi dieci anni, avuto particolare riguardo al numero di cani in concreto rilevato, al tipo di attività di addestramento poste ivi in essere, al rispetto della regolamentazione minima di settore, alla frequenza e agli esiti dei controlli eventualmente svolti in sito (in particolare, sulle condizioni basilari di sicurezza per l’incolumità e la salute pubblica e privata; sullo stato di salute dei cani condotti per l’addestramento, come pure del bestiame ivi allevato; sulle condizioni igienico-sanitarie presso i luoghi di addestramento; sulla presenza di eventuali contaminazioni derivanti dalla presenza dei cani sui terreni destinati all’allevamento del bestiame);

c) sulla presenza o meno, nella zona ZAAC “Gonfalone”, di specifiche strutture stabili di addestramento cani, autorizzate dietro apposita richiesta di imprenditori privati o di specifiche associazioni;

d) sulle valutazioni che hanno condotto l’Amministrazione a confermare la zona ZAAC sulle aree di pertinenza degli odierni ricorrenti, nonostante la comprovata presenza di possibili ubicazioni alternative (cfr. la memoria della difesa erariale del 19 settembre 2024 e la contestuale produzione in giudizio);

I dianzi richiamati incombenti istruttori sono posti a carico di tutte le parti in causa, le quali dovranno procedere al deposito di quanto sopra richiesto entro il termine di cui in dispositivo.

12. In conclusione, pertanto, alla luce della complessiva motivazione sopra esposta:

– le eccezioni sollevate in rito dalle resistenti (esaminate nel precedente paragr. 8 e relativi sottoparagrafi) devono essere rigettate;

– il ricorso va immediatamente respinto nella limitata prima parte di cui al secondo motivo d’impugnazione;

– ai fini della decisione dei restanti mezzi di gravame occorre, invece, disporre gli incombenti istruttori sopra illustrati, posti a carico di tutte le parti in causa, con il conseguente rinvio al prosieguo del giudizio per quanto residua da decidere.

13. Ogni statuizione sulle spese del giudizio è rinviata al definitivo.

TAR MOLISE, I – ordinanza 04.09.2025 n. 83

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live