1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, può prescindersi dall’estensione del contraddittorio ai concessionari non evocati in giudizio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in quanto l’impugnativa è manifestamente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, gli atti originariamente gravati hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2024 e, nelle more del processo, il Comune di Imperia ha dato corso alle procedure comparative per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime (v. docc. 7 – 15, 17 – 24, 30, 32, 34, 36 e 38 resistente).
Per contro, non merita condivisione l’argomento della ricorrente secondo cui essa continuerebbe a nutrire interesse alla decisione nel merito per aver agito nell’ambito della sua missione istituzionale di tutela della concorrenza.
Secondo l’elaborazione pretoria, la legittimazione processuale dell’AGCM ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 non costituisce espressione di una giurisdizione oggettiva, ma trova fondamento nella natura dell’Antitrust quale ente portatore di un interesse particolare e differenziato al rispetto della concorrenza ed al corretto funzionamento del mercato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 15 marzo 2013, n. 2720: l’art. 21-bis, “lungi dall’introdurre una ipotesi eccezionale di giurisdizione amministrativa di diritto oggettivo, in cui l’azione giurisdizionale mira alla tutela di un interesse generale e non di situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, che porrebbe problemi di compatibilità specie con l’art. 103 Cost. (secondo il quale gli organi della giustizia amministrativa hanno giurisdizione in materia di interessi legittimi e, nei soli casi previsti dalla legge, di diritti soggettivi), delinea piuttosto un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdizione a tutela di situazioni giuridiche individuali qualificate e differenziate, benché soggettivamente riferite ad una autorità pubblica. L’interesse sostanziale, alla cui tutela l’azione prevista dall’art. 21-bis in capo all’Autorità Antitrust è finalizzata, assume i connotati dell’interesse ad un bene della vita: il corretto funzionamento del mercato, come luogo nel quale trova esplicazione la libertà di iniziativa economica privata, intesa come «pretesa di autoaffermazione economica della persona attraverso l’esercizio della impresa» (cfr. Cass. Sez. un. 4.2.2005 n. 2207), tutelato a livello comunitario e costituzionale, costituisce il riferimento oggettivo di una pretesa, giuridicamente rilevante e meritevole di salvaguardia, ad un bene sostanziale”).
Di conseguenza, nel giudizio ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 trovano applicazione gli ordinari principi processuali valevoli nella giurisdizione di diritto soggettivo e, in particolare, la regola per cui il sopraggiungere di un nuovo provvedimento, che modifica l’assetto dei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, anche se non soddisfa integralmente l’interesse azionato. Il che si verifica certamente nel caso di specie, perché la Giunta municipale ha emanato le delibere di attivazione delle gare per l’assegnazione dei titoli concessori, superando così gli atti inizialmente impugnati; con il ricorso ex art. 43 c.p.a. l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è, poi, insorta avverso i nuovi provvedimenti, allegando di non avere comunque conseguito il bene della vita costituito dal corretto esplicarsi delle dinamiche competitive.
2. Il gravame per motivi aggiunti si rivela inammissibile per difetto dei presupposti del ricorso cumulativo.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio amministrativo impugnatorio il ricorso ha di norma ad oggetto un solo provvedimento, al fine di evitare la confusione tra controversie, con aggravio dei tempi del processo, e/o l’abuso dello strumento processuale, con elusione delle disposizioni fiscali in materia di contributo unificato. Il ricorso avverso una pluralità di provvedimenti è ammissibile in via eccezionale esclusivamente quando tra gli stessi sia ravvisabile una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, tale da giustificare un unico processo (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5 settembre 2023, n. 8181; Cons. St., sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544; Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 luglio 2020, n. 8710; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 maggio 2017, n. 474). È, perciò, necessario che i provvedimenti impugnati congiuntamente siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, sia pur inteso in un’accezione ampia, e che vengano dedotti vizi che colpiscano, in egual misura, i diversi atti avversati, di modo che la cognizione delle censure mosse a fondamento del gravame interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente e, quindi, non residui alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti (Cons. St., sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10062; Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 21 luglio 2025, n. 14443).
Nel caso in esame, l’impugnativa in aggiunzione ha ad oggetto quattro provvedimenti totalmente indipendenti, con i quali la Giunta cittadina ha deliberato di avviare le procedure di gara per l’assentimento delle concessioni di quattro tipologie di beni demaniali marittimi, approvando altrettanti disciplinari calibrati sulle differenti caratteristiche dei cespiti.
Inoltre, le regole definite dal Comune per l’espletamento delle selezioni, contestate dall’AGCM con il secondo mezzo aggiunto, non riguardano tutte le procedure. Segnatamente, il parametro valutativo del pregresso utilizzo della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare non è contemplato nel disciplinare delle gare per il rilascio dei titoli per i dehors (v. delibera n. 253 del 5.9.2024 ed allegata scheda dei criteri); inoltre, l’indennizzo in favore dei concessionari uscenti è previsto nelle selezioni per le concessioni di beni demaniali ad uso stabilimento balneare e per l’allestimento di chioschi (v. delibera n. 224 del 25.7.2024 e art. 11 del disciplinare allegato; nonché delibera n. 254 del 5.9.2024 e art. 11 del disciplinare allegato), ma non in quelle per le concessioni finalizzate alla gestione di strutture ricettive ed allo svolgimento di attività ricreative e sportive (v. art. 11 del disciplinare allegato alla delibera n. 225 del 25.7.2024), né per l’installazione di dehors (v. art. 11 del disciplinare allegato alla delibera n. 253 del 5.9.2024). Dunque, contrariamente all’assunto attoreo, i vizi dedotti con il motivo in questione non attingono trasversalmente tutti i provvedimenti cumulativamente gravati.
Per completezza, volendo ritenere ammissibile e scrutinare il primo motivo aggiunto, in quanto contenente una censura unitaria astrattamente idonea ad inficiare in radice le quattro delibere impugnate, se ne rileva l’assoluta infondatezza. Come obiettato dalla resistente, infatti, tra la proroga delle concessioni oggetto del ricorso introduttivo ed i quattro provvedimenti giuntali di attivazione delle gare non intercorre alcun rapporto di presupposizione, indispensabile per il prodursi dell’illegittimità dell’atto successivo per derivazione dai vizi dell’atto precedente. Invero, è evidente che le deliberazioni contestate con l’impugnativa in aggiunzione prescindono dalla proroga e, anzi, la superano, perché dispongono l’avvio delle procedure comparative.
3. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.
4. In considerazione della definizione in rito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
TAR LIGURIA, I – sentenza 02.09.2025 n. 988