Giurisdizione e competenza – Ricorso avverso l’ esclusione da una gara di appalto e dichiarazione successiva di carenza di interesse

Giurisdizione e competenza – Ricorso avverso l’ esclusione da una gara di appalto e dichiarazione successiva di carenza di interesse

– con ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal lotto n. 1 della procedura aperta di rilievo comunitario ex artt. 14 e 71 del D.Lgs n. 36/2023 – CIG B6D97608C6 – indetta per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Orzinuovi e gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, chiedendo altresì l’adozione di misure cautelari;

– in data 2.09.2025 parte ricorrente ha depositato una nota, dichiarando di non avere più interesse al ricorso;

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto che:

– il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma, ai fini della condanna alle spese di lite, la ricorrente è virtualmente soccombente in quanto il provvedimento di esclusione impugnato è giustificato dall’assenza della formulazione di un’offerta suscettibile di valutazione, e privo di pregio è da reputarsi l’ordine di censure in riferimento alla mancata attivazione degli strumenti di intervento della stazione appaltante, giacché:

a) ECO.S.E.I.B. s.r.l. all’atto della partecipazione alla gara telematica, caricato un’offerta tecnica oscurata per la quasi totalità delle 39 pagine di cui si compone, e dunque sprovvista degli elementi essenziali: la stazione appaltante non poteva ricavarli dai documenti prodotti, salvo integrare – inaccettabilmente -l’offerta attraverso ausili esterni;

b) in relazione alle censure presentate, nel decreto monocratico 304/2025 si è condivisibilmente affermato come “l’invocato art. 101 (soccorso istruttorio) del d. lgs. 36/2023 non [sia] applicabile con riguardo alla documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, e … non pare particolarmente rilevante la ragione – errore materiale o altro – per cui l’offerta tecnica della ricorrente sarebbe stata priva di parte cospicua dei prescritti contenuti, causa questa della sua esclusione”: in generale, con riferimento all’offerta tecnica e economica, la stazione appaltante può al più sollecitare chiarimenti o spiegazioni, di valore interpretativo, per accertare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superando eventuali ambiguità contenute nelle offerte, fermo il divieto di apportarvi modifiche o integrazioni di qualsiasi genere;

– pertanto parte ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite al Comune di Orzinuovi – la Provincia di Brescia ha aderito alla domanda di compensazione, mentre il Comune resistente si è rimesso a questo giudice – che vengono liquidate nel dispositivo;

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, I – sentenza 12.09.2025 n. 810

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