1.- Il comune di Albanella chiede la revocazione della sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, n. 1256/2025, pubblicata il 17 febbraio 2025, recante la reiezione dell’appello proposto avverso la pronuncia del TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Seconda Sezione, n. 1491/2024.
2.- L’oggetto del giudizio riguardava l’impugnativa dei seguenti provvedimenti: a) ordinanza di demolizione del comune di Albanella n. 11 del 6 marzo 2024, in relazione a un impianto serricolo e alle connesse opere di regimentazione delle acque, di proprietà della ditta Palma, ubicato in località Capasanta; b) ordine di sospensione dei lavori del 27 aprile 2021, in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) del 27 aprile 2021.
3.- Il TAR aveva ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, giudicando consolidati gli effetti delle tre Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentate dalla ditta Palma nel 2018 (prot. 4269), nel 2021 (prot. 1047) e nel 2022 (prot. 58923), in assenza di tempestivi provvedimenti inibitori da parte del Comune.
4.- Nel giudizio d’appello, il comune di Albanella contestava la sentenza di primo grado, deducendo, tra l’altro, l’erroneità della valutazione circa il consolidamento delle S.C.I.A. e la conformità delle opere. Sosteneva, in particolare, che parte delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione (segnatamente, quelle realizzate sulle particelle 263, 264 e 83) fossero abusive in quanto: a) realizzate in difformità o assenza delle S.C.I.A. presentate; b) prive della necessaria e preventiva autorizzazione idraulica per l’ampliamento; c) realizzate in zona (Parco Agricolo – art. 101 NTA PUC) non compatibile con tale tipologia di impianti; d) realizzate in violazione della normativa sul deflusso delle acque meteoriche e con deviazione/eliminazione di un canale naturale.
5.- Il Consiglio di Stato, con la ridetta sentenza n. 1256/2025, qui impugnata per revocazione, respingeva l’appello del comune.
Le motivazioni principali della sentenza possono così riassumersi:
a) preliminare rilievo della mancata ottemperanza da parte del comune all’ordinanza istruttoria n. 4144/2024, avendo depositato una relazione ritenuta generica, imprecisa, confusa e priva della documentazione richiesta, con conseguente valutazione di tale condotta ai sensi degli artt. 64, co. 2, c.p.a. e 116, co. 2, c.p.c. (§ 12);
b) genericità e confusione dell’atto d’appello (§ 13);
c) affermazione secondo cui “La documentazione in atti conferma, per contro, che l’ordinanza impugnata riguarda le stesse opere oggetto delle segnalazioni del 2018, 2021 e 2022 e che, per ciascuna di esse, è stato acquisito il previo nulla osta idraulico” (§ 14);
d) conferma del consolidamento degli effetti delle S.C.I.A. per decorso del termine perentorio di cui agli artt. 19, co. 3, L. 241/1990 e 23, co. 3, d.P.R. 380/2001, in assenza di tempestivi provvedimenti inibitori (§ 14).
6.- Rispetto al prefato impianto argomentativo, il comune di Albanella ritiene che il Consiglio di Stato sia incorso in errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395 n. 4 c.p.c., ai fini della revocazione della sentenza pronunciata.
In particolare, tale errore sarebbe dovuto al fatto che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello del comune, ha fondato la propria decisione sull’affermazione, contenuta al § 14, secondo cui “La documentazione in atti conferma, per contro, che l’ordinanza impugnata riguarda le stesse opere oggetto delle segnalazioni del 2018, 2021 e 2022 e che, per ciascuna di esse, è stato acquisito il previo nulla osta idraulico”, quando invece, in fatto, sarebbe esclusa la asserita copertura delle opere demolite da titoli abilitativi consolidati.
L’errore di fatto in cui sarebbe caduto il giudice consisterebbe quindi, in buona sostanza, a) nell’avere ignorato la circostanza fattuale, che emergeva chiaramente dal confronto tra gli atti e le deduzioni del comune, che escludeva la copertura di una parte significativa dell’intervento da parte delle S.C.I.A.; b) nell’avere dato per scontato, sulla base di una lettura superficiale e incompleta degli atti di causa, che tutte le opere contestate fossero assistite da S.C.I.A. consolidate e relativi nulla osta idraulici, e che fossero urbanisticamente conformi, ignorando le specifiche e documentate contestazioni del comune che dimostravano il contrario per una parte significativa degli interventi.
7.- Resiste l’originario ricorrente.
8.- Alla udienza pubblica dell’11 novembre 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
9.- Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
10.- Come noto, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione consiste in un errore di percezione, ovvero in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto processuale la cui verità risulti invece incontestabilmente esclusa (o accertata) dagli atti di causa.
Tale errore deve presentare i caratteri dell’essenzialità e della decisività: non deve cioè riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia fondata e deve essere tale che, se non fosse stato commesso, la decisione sarebbe stata diversa.
L’errore revocatorio non può infatti consistere in un errore di valutazione o di giudizio, né nell’errata interpretazione di norme giuridiche, ma deve concretarsi nell’erronea percezione del contenuto meramente materiale degli atti del processo, che abbia determinato un giudizio fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
11.- Tali presupposti non ricorrono nel caso all’esame.
Dalla motivazione della sentenza emerge anzitutto come il Consiglio di Stato abbia avuto esatta contezza del contenuto materiale degli atti processuali, giudicando l’appello alquanto confuso, in quanto lo stesso richiamava provvedimenti con date diverse da quelle rilevabili per tabulas ovvero non presenti nel fascicolo digitale di primo e secondo grado (cfr., ad es.: pag. 6 dell’appello ove si richiama la pratica SUAP Prot. REP _PROV_SA/SA-SUPRO/0014454 del 25 marzo 2022, non rinvenibile nel fascicolo digitale, ove è, invece, presente la pratica prot. 1646 del 2022 relativa a “SCIA di completamento dei lavori assentiti con SCIA del 20/04/2018 prot. 4269”: doc. 7 produzione primo grado ditta Palma; sempre a pag. 6 dell’appello, il richiamo all’integrazione documentale SUAP Prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0014454 del 25 marzo 2022, laddove l’unica integrazione documentale richiesta dal comune è quella prot. 11728 del 15 novembre 2022: doc. 8 produzione primo grado ditta Palma).
Ancora in punto di fatto, il Consiglio di Stato evidenziava come l’appello alternasse circostanze vere (l’originaria SCIA del 2018 prevede, in effetti, la costruzione di una parte -del futuro più ampio- impianto serricolo solo sulla particella catastale 31) a circostanze non vere (l’autorizzazione idraulica del consorzio di Paestum del 22 aprile 2021 ha ad oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dal comune, anche gli impianti siti nelle particelle 263, 264, e 83), e di conseguenza riteneva che la documentazione in atti confermasse, per contro, che l’ordinanza impugnata riguardava proprio le stesse opere oggetto delle segnalazioni del 2018, 2021 e 2022 e che, per ciascuna di esse, era stato acquisito il previo nulla osta idraulico. Rimarcava, inoltre, come alle S.C.I.A. sopra indicate non avesse fatto seguito alcun provvedimento inibitorio del comune entro il termine di legge, avente natura perentoria, con conseguente consolidamento degli effetti, ai sensi degli artt. 19, comma 3, l. 241/1990 e 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.
Infine, evidenziava come proprio dagli atti di causa emergesse che: “a) la S.C.I.A. n. 4269/2018 ha consentito la realizzazione di tunnel serricoli sulla particella n. 31; b) la S.C.I.A. n. 1047/2021, relativa alla realizzazione di un ulteriore blocco di tunnel sulle particelle 263, 264 e 83, è stata sospesa con nota del 27 aprile 2021 “in attesa dell’adozione del provvedimento definitivo”. Il comune non ha adottato alcun provvedimento ulteriore né ha fornito riscontro all’integrazione documentale trasmessa di propria iniziativa dalla ditta in data 22 maggio 2021 e alla richiesta di informazioni in ordine all’esito dell’istruttoria trasmessa via pec in data 17 marzo 2022. Il provvedimento di sospensione dei lavori, di natura cautelare e temporanea, ha, quindi, perso efficacia una volta decorso il termine di cui all’art. 27 comma 3 d.P.R. n. 380/2001 senza l’adozione del provvedimento definitivo (cfr. Cons. Stato sez. IV, nn. 5172 del 2017, 2003 del 2016, 3115 del 2014). Il tenore letterale del provvedimento e il suo contenuto dispositivo ne determinano, infatti, la corretta qualificazione come ordine di sospensione dei lavori e non come atto di inibizione definitiva dell’attività segnalata; c) la S.C.I.A. in variante n. 58923 del 2022, relativa al completamento del progetto di impianto serricolo sulla p.lla 31 già oggetto della S.C.I.A. del 2018, si è consolidata a seguito del tempo decorso dall’integrazione documentale trasmessa dalla ditta in data 16 novembre 2022, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. 11728 del 15 novembre 2022. Con questa, tra l’altro, il comune ha chiesto integrazioni con riguardo a: i) la verifica di compatibilità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente; ii) la verifica del rispetto dell’art. 3 comma 2 l.r. Campania n. 8/1995; iii) gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 della l.r. 59/2018; d) le fotografie allegate dalla ditta alla documentazione integrativa trasmessa (doc. 9 allegato al ricorso di primo grado) evidenziano i tunnel serricoli sulle particelle oggetto dell’ordinanza di demolizione, contrariamente a quanto affermato dal comune (pag. 5 dell’appello, ove, tuttavia, si fa riferimento a un documento Prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0058923 del 11 novembre 2022 non versato in atti); e) i tunnel serricoli sulle particelle 31, 263, 264 e 83 sono stati autorizzati sul piano idraulico con i nulla osta del consorzio n. 5212 del 2019, n. 8685 del 2021 e n. 16058 del 2022. Con atto del 29 ottobre 2024 (doc. 2 produzione ditta Palma del 29 ottobre 2024) il consorzio ha attestato la conformità dei lavori ai nulla osta rilasciati. 16. L’ultimo provvedimento adottato dal comune con riguardo agli impianti serricoli è, quindi, la richiesta integrazione documentale del 15 novembre 2022, prontamente riscontrata dalla ditta.”.
Sulla base dei prefati elementi, traeva quindi la conclusione che l’ordinanza di demolizione del 6 marzo 2024, in quanto avente ad oggetto le stesse opere già oggetto di S.C.I.A., era stata illegittimamente adottata oltre il termine perentorio di cui all’art.19, comma 3, l.241/1990 e in assenza dei presupposti dell’autotutela, così di conseguenza respingendo l’appello.
12.- Stando così le cose, ritiene anzitutto il collegio che il Consiglio di Stato non sia incorso nell’evidente errore di percezione del contenuto degli atti e documenti ritualmente presenti nel fascicolo del giudizio R.G. 7717/2024, in quanto l’ordinanza di demolizione n. 11/2024 indica nel suo oggetto e nel dictum interdittivo sia le opere eseguite sulla particella 31, che quelle compiute sulle particelle 263 e 264 e in parte sulla 83, dunque tutte quelle contemplate dalle varie Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate dal ricorrente.
Inoltre, anche se è vero che l’impianto serricolo (composto da tre blocchi aggiuntivi di tunnel) progettato sulle particelle catastali 263, 264 e 83 (oltre che sulla omessa 693) non è presente nella pratica edilizia del 20/04/2018 e in quella di mera variante dell’11/11/2022 (ma solo perché entrambe sono riferite alla sola p.lla 31), è altrettanto vero che la struttura è stata oggetto della SCIA presentata il 27/04/2021, assunta dal comune con prot. n. 1047, perfezionatasi per il decorso del termine di cui agli artt. 19, co.3, e 6 bis della L. n. 241/1990. Altrettanto inconfutabile per tabulas è poi la presenza della autorizzazione preventiva ex art. 7, comma 2, L.R. Campania n.8/1995 del Consorzio di Bonifica Integrale di Paestum sia per l’impianto serricolo realizzato sulla p.lla 31, successivamente anche oggetto di variante (rispettivamente, prot. consortile n. 0005212/2019 del 08/05/2019 e n. 0016058/2022 del 10711/2022), sia per quello costruito sulle p.lle 263, 264, 83 e 693 (prot. Consorzio n. 8685/21 del 27/04/2021). Lo stesso Consorzio con atto prot. n. 0013300/2024 del 29/10/2024 ha poi attestato la conformità alle proprie prescrizioni dei lavori di salvaguardia idraulica (regimentazione delle acque meteoriche ai fini della cd. invarianza idraulica) eseguiti dal ricorrente a corredo della messa in opera delle serre.
Ancora, le fotografie prodotte a corredo della cd. SCIA in variante dell’11/11/2022 (afferente all’impianto su p.lla 31) non comprovano assolutamente l’assenza dei tunnel sulla p.lla 264 (e la loro realizzazione solo successiva), ma semplicemente che l’impianto in quel momento non era dotato della copertura in film plastico, essendo invece ben visibili nelle fotografie a cui il Comune fa cenno le strutture metalliche delle serre già allocate.
Inoltre, appare comprovata la affermazione che le opere in questione rappresentano dei “tunnel”, cioè impianti solo assimilabili a vere e proprie serre, ma da esse diversi, in quanto strutture semplici, ancorate al suolo mediante semplici paletti, senza fondazioni di alcun tipo, senza opere di muratura, con una copertura in mero film plastico trasparente e prive di impianti tecnologici.
13.- I predetti rilievi convincono il collegio del fatto che il Consiglio di Stato non è incorso in alcuna svista documentale circa gli elementi di fatto dedotti dal comune, ma li ha di contro esattamente percepiti nella loro consistenza oggettiva, li ha valutati e qualificati, esprimendo così la valutazione conclusiva (non sindacabile in sede di giudizio di revocazione, a meno di non ammettere un vero e proprio terzo grado di giudizio di merito) che l’ordinanza di demolizione del 6 marzo 2024, in quanto avente ad oggetto le stesse opere già oggetto di S.C.I.A., sia stata illegittimamente adottata oltre il termine perentorio di cui all’art.19, comma 3, l.241/1990 e in assenza dei presupposti dell’autotutela.
Quanto, infine, alle restanti affermazioni secondo cui la S.C.I.A. del 2021 sarebbe radicalmente inefficace per insanabile contrasto con l’art. 101 NTA del PUC, come asseverato dall’Ufficio competente, e che tale inefficacia sarebbe conseguenza di una falsa asseverazione di conformità da parte del tecnico di parte, è all’evidenza palese come si tratti di censure che impingono su valutazioni di diritto, estranee anch’esse al perimetro dell’oggetto giudizio di revocazione.
14.- In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
15.- Le spese del giudizio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 15.01.2026 n. 333