1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n.5 cpc)». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. dell’art. 2051 c.c., dell’2043 c.c., in combinato disposto con gli artt. 14, 37 e 38 del Codice Della Strada, con l’art. 79 del D.P.R. 495/1992 e l’art 2697 c.c., e gli artt. 115 e 116 cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata dello stesso, che la Corte condivide integralmente e nella quale è stato rilevato quanto segue: «anche a prescindere dalla considerazione che la fattispecie concreta non può essere in alcun modo ricondotta alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. (in quanto il danno subito dal ricorrente, anche nella prospettazione di quest’ultimo, non può ritenersi Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. n. 11816/2024 – Sez. 3 – Ad. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 causalmente riconducibile alla cosa in custodia dell’amministrazione convenuta, ma, al più, deriverebbe da una pretesa condotta colposa della stessa), pare sufficiente osservare che la decisione impugnata, nell’escludere la responsabilità dell’ente pubblico per i danni derivanti dallo scontro stradale avvenuto tra due veicoli, risulta in ogni caso conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) secondo i quali «l’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10520 del 28/04/2017, Rv. 644011 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 – 01); la corte d’appello ha, infatti, espressamente accertato che, nella specie, l’incidente era stato causato dal mancato rispetto, da parte dei conducenti dei veicoli che si sono scontrati (e, in particolare, proprio dalla condotta imprudente dell’attore), delle norme del codice della strada, le quali sarebbero state sufficienti a regolare la circolazione e ad impedire lo scontro (e ciò a prescindere dall’individuazione del veicolo cui spettava la precedenza all’incrocio), non invece dalla mancanza o scarsa visibilità della segnaletica stradale; tanto premesso, le censure formulate con entrambi i motivi di ricorso, in parte non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della statuizione impugnata (non avendo rilievo, nell’ottica fatta propria dalla corte d’appello, né a quale veicolo spettasse la precedenza, né se la segnaletica stradale fosse esistente e visibile) e, in parte, finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della prudente valutazione del materiale istruttorio, sostenuti Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. n. 11816/2024 – Sez. 3 – Ad. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità, tenuto anche conto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere), «in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico» (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018, Rv. 649340 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. n. 11816/2024 – Sez. 3 – Ad. 19 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01)». Le considerazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. dalla parte ricorrente non sono, d’altra parte, idonee a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata proposta di definizione accelerata: di conseguenza il ricorso va definito in conformità a tale proposta. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
CORTE DI CASSAZIONE, III CIVILE – sentenza 24.09.2025 n. 26058