Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego, Comandante di Polizia locale e proroga della posizione organizzativa

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego, Comandante di Polizia locale e proroga della posizione organizzativa

1.§. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato e pieno della Regione Abruzzo, Cat. D1, Profilo Professionale Specialista Tecnico, in servizio presso il Genio Civile di Pescara, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, “Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti”.

Con Determinazione Direttoriale n. 41/DPE del 16.4.2025, Ufficio Supporto al Direttore, Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, della Regione Abruzzo, è stato emanato un “Avviso per l’attribuzione di Incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) (ex Posizione Organizzativa) per Uffici del Servizio Genio Civile Teramo-DPE 014 e Genio Civile L’Aquila-DPE 016 del Dipartimento Infrastrutture Trasporti”.

Con Determinazione Direttoriale n. 66/DPE del 13.6.2025, Ufficio Supporto al Direttore, Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, della Regione Abruzzo, il Direttore del predetto Dipartimento ha deciso di “conferire con decorrenza 16 giugno 2025 alla dipendente Daniela Brescia – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, matricola 20035-l’incarico di Elevata Qualificazione del seguente Ufficio del Dipartimento Infrastrutture Trasporti: Servizio Genio Civile Teramo DPE 014, Ufficio Demanio Idrico Invasi e Sbarramenti”.

Avverso tale provvedimento viene proposto l’odierno ricorso.

Si sono costituite l’Amministrazione regionale e la controinteressata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025, previo avviso di cui all’art. 70 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Il collegio ritiene di scrutinare, in primo luogo, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione regionale.

Sul punto si ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento di questo collegio secondo il quale “… il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.

In applicazione del predetto criterio, in materia di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie inerenti alla legittimità degli atti di macro-organizzazione correlati all’esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.

Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la controversia ha per oggetto la legittimità del decreto sindacale di “proroga” per la durata di dodici mesi e fatte salve le eventuali revisioni dell’articolazione organizzativa del corpo di Polizia Locale, della posizione organizzativa di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Sulmona, già attribuita in favore del controinteressato MERCURIO Leonardo, dipendente di categoria D – CCNL Comparto Funzioni Locali, giusta decreto sindacale n. 46 del 17.10.2019 ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000.

Va precisato al riguardo che la procedura per l’attribuzione delle c.d. “posizioni organizzative” non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato” già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell’ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (cfr. T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27/03/2006, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/11/2002, n. 7169).

Ebbene, reputa il Collegio che, al pari degli atti di attribuzione delle “posizioni organizzative”, anche gli atti con cui si dispone la proroga di “posizioni organizzative” già in precedenza conferite siano riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

In relazione a quanto sopra, come già statuito da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila Sentenza 12 febbraio 2021 n. 64) esula pertanto dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l’esame delle questioni inerenti alla legittimità dei decreti sindacali di conferimento o, come nel caso di specie, di “proroga” degli incarichi per le posizioni organizzative, in quanto le stesse implicano la deduzione di una posizione di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001” (TAR Abruzzo – L’Aquila sent. 383/2021).

3.§. Sulla base delle considerazioni testé svolte, il gravame in decisione va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 18.09.2025 n. 420 

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