Giurisdizione e competenza – Provvedimenti del G.A., pronunce cautelari e autorità di giudicato

Giurisdizione e competenza – Provvedimenti del G.A., pronunce cautelari e autorità di giudicato

1. La sig.ra Caterna Fatiga è proprietaria di un fabbricato, adibito a civile abitazione, nel Comune di Sorianello, via Collina degli Angeli n. 254.

2. Riferisce in punto di fatto che:

– in data 17 luglio 2023, ha presentato una SCIA per “la realizzazione di un balcone in pietra e sostituzione delle aperture attraverso la trasformazione di una finestra in porta finestra; la sostituzione di n. 2.5 mq di piastrelle all’entrata dell’immobile; la sostituzione di un vecchio infisso”;

– in data 9 agosto 2023, il Comune di Sorianello ha richiesto, con riferimento al progetto presentato, integrazioni documentali;

– la richiesta è stata riscontrata mediante la presentazione, in data 10 agosto 2023, di una seconda SCIA, a seguito della quale l’intervento sarebbe consistito nella: “[…] trasformazione della Finestra in porta-finestra Verrà Completata con l’installazione di una ringhiera filo muro senza la realizzazione di un Balcone. La posa in opera dei due conci in pietra che sporgono dal filo muro per 40 cm hanno valenza architettonica e funzione di appoggio per una pensilina leggera a copertura dell’ingresso sottostante; – sostituzione di n. 2.5 mq di piastrelle all’entrata dell’immobile; – sostituzione di un vecchio infisso e la riprofilatura dell’apertura”.

– a seguito di sopralluogo effettuato la propria abitazione, con ordinanza n. 4 del 13 agosto 2024 (notificata il 2 settembre 2024), il Comune di Sorianello ha intimato la rimozione della “[p]asserella in legno che attraverso l’apertura realizzata trasformando la finestra in portabalcone, non essendo istallata, per come previsto dalla SCIA, la ringhiera a filo muro, consente il collegamento del primo piano del fabbricato al retrostante giardino, dove, allo scopo, è stata tagliata la balaustra”.

3. L’ordinanza di demolizione è stata impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

In particolare, la ricorrente lamenta:

– (primo motivo) violazione dall’art. 7 della legge n. 241/1990, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

– (secondo motivo) violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, in quanto, essendo decorso il previsto termine di 30 giorni per l’esercizio del potere interdittivo, si sarebbe consolidato il titolo abilitativo e, quindi, il Comune non avrebbe potuto adottare l’ordine di demolizione, senza prima annullare in autotutela le SCIA presentate, nel rispetto dei presupposti di legge;

– (terzo motivo) difetto di motivazione e istruttoria, nonché altre forme di eccesso di potere, in quanto l’amministrazione prima di ordinare la demolizione avrebbe dovuto attendere la conclusione dei lavori, a seguito dei quali avrebbe potuto constatare la loro conformità al progetto presentato e, in particolare, la realizzazione della ringhiera “a filo muro”;

– (quarto motivo) violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 37 del DPR n. 380/2001, in quanto non sarebbe applicabile al caso di specie la misura repressiva della demolizione, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato DPR n. 380/2001.

4. Si è costituito il Comune di Sorianello resistendo al ricorso.

5. Con ordinanza n. 736 del 29 novembre 2024, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo non sussistere “il pregiudizio grave e irreparabile, che parte ricorrente riconduce alla “necessità di completare l’intervento e porre la ringhiera”, in quanto la rimozione della passerella e la ricostruzione della balaustra sembrano, in realtà, funzionali, proprio, al completamento dell’intervento previsto nella SCIA presentata dal ricorrente, come, peraltro, chiarito dall’amministrazione nella nota del 15 ottobre 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione”; la decisione è stata riformata, con ordinanza n. 670 del 19 febbraio 2025, dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto sussistente: sia il fumus boni iuris, “in quanto l’ordinanza di demolizione impugnata è stata emessa senza che ci fosse stato un tempestivo provvedimento di inibizione della S.C.I.A. presentata o un atto di autotutela una volta consolidati gli effetti della S.C.I.A.”; che il periculum in mora , “anche per evitare che possano sorgere i presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale”.

6. Con motivi aggiunti presentati il 6 maggio 2025, la sig.ra Caterina Fatiga ha impugnato la successiva ordinanza n. 4 del 25 febbraio 2025, con la quale il Comune di Sorianello ha confermato il precedente ordine di demolizione n. 4 del 13 agosto 2024.

In particolare, la ricorrente lamenta che:

– (primo motivo) il Comune avrebbe violato il giudicato cautelare, emettendo l’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, che ha confermato la precedente ordinanza di demolizione n. 4 del 13 agosto 2024, al solo fine di eludere gli effetti sospensivi, disposti con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 670 del 19 febbraio 2025;

– (secondo motivo) l’ordinanza di demolizione n. 4/2025 sarebbe un “atto meramente confermativo e non confermativo” e, per tale ragione, non necessiterebbe di impugnazione; in ogni caso, (come già sostenuto nel secondo motivo del ricorso introduttivo) l’amministrazione non avrebbe potuto adottare alcuna ordinanza di demolizione, senza prima annullare in autotutela le SCIA presentate il 14 luglio 2023 e il 10 agosto 2023, i cui effetti si erano consolidati, a seguito del decorso dei 30 giorni previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri interdittivi;

– (terzo motivo) l’amministrazione, prima di ordinare la demolizione, avrebbe dovuto attendere la conclusione dei lavori, per verificare la loro conformità, una volta ultimati, alla SCIA del 10 agosto 2023;

– (quarto motivo) le opere realizzate sarebbero del tutto conformi anche alla SCIA presentata il 10 agosto 2023;

– (quinto motivo) la misura repressiva della demolizione non sarebbe applicabile al caso di specie, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato DPR n. 380/2001 (ribadendo, in sostanza, le censure contenute nel quarto motivo del ricorso introduttivo).

7. Con memoria deposita in data 3 giugno 2025, il Comune di Sorianello si è difeso anche con riferimento ai motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.

8. All’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio ritiene il ricorso e i motivi aggiunti (che saranno trattati congiuntamente in considerazione della sostanziale omogeneità delle censure) siano infondati per le ragioni che seguono.

10. Per una questione di ordine logico e alla luce delle osservazioni contenute nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 670 del 19 febbraio 2025, il Collegio ritiene opportuno l’esame preliminare del secondo motivo del ricorso introduttivo (che corrisponde al secondo dei motivi aggiunti), con il quale si sostiene che il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere contestate, senza prima annullare in autotutela le SCIA presentate, essendosi consolidati gli effetti di tali titoli.

Secondo il Collegio, tale argomento non inquadra correttamente il caso di specie, in quanto:

– non si tratta di un’ipotesi di tardivo esercizio da parte dell’amministrazione comunale del potere che le compete di (tempestivamente) controllare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti cui la legge subordina l’esercizio di un’attività edilizia sulla base della presentazione di una mera SCIA, ma di un provvedimento adottato a seguito del doveroso esercizio, ai sensi dell’art. 27, comma 1, DPR n. 380/2001, del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta sul proprio territorio e del conseguente potere di sanzionare le condotte illecite eventualmente poste in essere dai privati;

– infatti, con l’ordine di demolizione (e con la successiva conferma impugnata con motivi aggiunti), il Comune non contesta la legittimità delle SCIA presentate (ossia la mancanza dei presupposti normativamente previsti), ma la non conformità dell’opera realizzata alla SCIA del 10 agosto 2023;

– in tale prospettiva, non risulta neanche necessario accertare se la precedente SCIA del 14 luglio 2023 sia decaduta (o meno), perché ciò che rileva è che la successiva SCIA del 10 agosto 2023 abbia modificato il precedente progetto e, quindi, rispetto a quest’ultimo doveva essere verificata la conformità dell’opera in concreto realizzata;

– ne deriva che le previsioni contenute nell’art. 19 della legge n. 241/1990 non possono trovare applicazione, nel caso di specie, nel quale si contesta al privato la realizzazione di un’opera non conforme a quanto dichiarato in sede di SCIA, potendo, dunque, l’amministrazione ingiungerne la demolizione, senza che sia necessario annullare la SCIA in autotutela: il che, peraltro, si desume agevolmente dallo stesso tenore del comma 6-bis dell’art. 19 cit., il quale fa esplicitamente salve “le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali”.

11. Sono infondati anche il terzo motivo del ricorso introduttivo (nonché il terzo e il quarto dei motivi aggiunti), con il quali parte ricorrente ha, in sintesi, argomentato circa la legittimità delle opere realizzate, anche in ragione della non conclusione dei lavori.

In proposito, il Collegio ritiene che:

– nel caso di specie, un esame d’insieme consente di affermare che gli interventi contestati sono stati effettivamente realizzati in difformità dalla SCIA presentata in data 10 agosto 2023, a prescindere dal loro mancato completamento;

– infatti, la SCIA del 10 agosto 2023 prevedeva la realizzazione di una “pensilina leggera a copertura dell’ingresso sottostante”, mentre, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in atti, parte ricorrente ha realizzato una struttura in legno posta alla base della porta-finestra, che supera per dimensioni l’“ingresso sottostante” e arriva a congiungersi al giardino rialzato, consentendo il passaggio dalla porta-finestra al giardino;

– inoltre, rendono evidente la reale funzione dell’opera realizzata (ossia quella di consentire il passaggio dalla porta-finestra al giardino), accentuandone la difformità rispetto a quanto dichiarato nella SCIA del 10 agosto 2023, sia il taglio della balaustra che recinge il giardino, corrispondente alla larghezza della struttura in legno, che l’omessa installazione della ringhiera (che, secondo parte ricorrente, sarebbe dovuta alla mancata conclusione dei lavori).

12. È infondato anche il quarto motivo del ricorso introduttivo, che corrisponde al quinto dei motivi aggiunti.

La ricorrente sostiene che l’ordine demolitorio sarebbe illegittimo, poiché, considerata la tipologia di intervento, si sarebbe dovuto irrogare solo una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380/2001, che contempla la sanzione pecuniaria per la repressione degli abusi aventi ad oggetto opere per la cui realizzazione è richiesta la SCIA (“La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria”).

A parere del Collegio, la doglianza non merita accoglimento, in quanto le opere realizzate, costituendo nel loro insieme un intervento atto a modificare la sagoma dell’edificio cui accedono, richiedono il previo rilascio del permesso di costruire.

Nella specie, infatti, è stato realizzato uno sporto (una “passarella”, come definita dall’amministrazione), che collega la porta-finestra al giardino.

Trattasi di un’opera per la quale è richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. c) DPR n. 380 del 2001, essendo riconducibile alla nozione di “ristrutturazione edilizia”, per via dell’avvenuta modifica, se non del volume, sicuramente della sagoma dell’edificio.

13. È, altresì, infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

La doglianza contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto e vincolato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2023, n. 639).

14. È, infine, infondato anche il primo motivo aggiunto, con il quale si lamenta la violazione del giudicato cautelare, per la dirimente considerazione che le pronunce cautelari, per loro intrinseca natura, non possono acquisire autorità di giudicato, propria solo delle decisioni rese in sede cognitoria ordinaria (cfr. CGARS, sez. I, 3 giugno 2024, n. 394 secondo il quale: – “deve essere escluso, tenuto conto della già ricordata tassatività della formulazione dell’art. 21 septies, della legge n. 241 del 1990, che un atto amministrativo adottato in violazione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo possa essere dichiarato nullo, in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell’efficacia di cosa giudicata”; – “[l]a giurisprudenza ha altresì evidenziato che dal punto di vista sistematico l’inconfigurabilità di un “giudicato cautelare” è direttamente dimostrata anche dall’art. 21 septies, della legge n. 241 del 1990, il quale sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l’atto che viola, o elude, il giudicato su di una sentenza e non anche una pronuncia giudiziale che non abbia ancora il carattere della definitività come quella che dispone misure cautelari. È allora evidente l’assoluta impossibilità di sostenere l’equivalenza sul piano degli effetti tra il “giudicato” in senso proprio ed un inesistente “giudicato cautelare” (così, Cons. Stato n. 4461 del 2019)”).

15. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, mentre la peculiarità delle questioni sia in fatto che in diritto, evidenziata anche dalla diversa impostazione di questo Collegio rispetto alle osservazioni contenute nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 670 del 19 febbraio 2025, giustifica la compensazione delle spese di lite; inoltre, stante l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, la liquidazione del compenso in favore del suo difensore sarà disposta su istanza di quest’ultimo, con separato provvedimento.

TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 12.09.2025 n. 1456

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