Giurisdizione e competenza – Proroghe dell’amministrazione giudiziaria antimafia e inammissibilità delle relative impugnazioni

Giurisdizione e competenza – Proroghe dell’amministrazione giudiziaria antimafia e inammissibilità delle relative impugnazioni

I ricorsi sono inammissibili.

1. Nel d.lgs. n. 159 del 2011 citato, dettante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non c’è una norma esplicita che preveda il potere di impugnare questa tipologia di provvedimenti.

1.1. L’art. 27, che è la norma generale in materia di impugnazioni nel sistema del decreto legislativo citato, prevede la possibilità di impugnare i provvedimenti “con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia”. La norma non cita in alcun modo i provvedimenti relativi all’amministrazione giudiziaria.

L’art. 34, comma 6, norma speciale dettata per l’amministrazione giudiziaria, ed inserita nel sistema del Codice antimafia dall’art. 10,legge 17 ottobre 2017, n. 161, prevede che “per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall’articolo 27”. La norma autorizza, per effetto di questo richiamo, la conclusione dell’impugnabilità esplicita dei soli provvedimenti con cui la fase dell’amministrazione giudiziaria può, eventualmente, concludersi in modo afflittivo, con la confisca o con la sottoposizione a controllo giudiziario.

Il provvedimento con cui l’amministrazione giudiziaria si conclude in modo non afflittivo già prima della novella all’art. 34 era stato, invece, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non impugnabile, neanche dal pubblico ministero, per la mancanza di una qualsiasi disposizione che preveda il potere di impugnazione (Sez. 6, n. 49550 del 04/11/2014, PG in proc. Nigro e altri, Rv. 261257 – 01).

I provvedimenti che dispongono, o prorogano, l’amministrazione giudiziaria, non sono, invece, disciplinati dall’art. 34, comma 6, ma dal comma 2 della stessa norma, che non prevede specificamente alcun potere di impugnazione, neanche mediante richiamo alla norma generale dell’art. 27.

Manca, pertanto, una fonte esplicita che ammetta il potere di impugnazione di questa tipologia di provvedimenti.

1.2. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione il principio generale del diritto delle impugnazioni, dettato esplicitamente dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., sulla tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 25943 del 18/04/2025, Diana, Rv. 288396 – 01, sul provvedimento impositivo della cauzione di cui all’art. 31, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011; Sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, Porcelli, Rv. 274444 – 01, sui provvedimenti adottati dal giudice delegato; Sez.7, n. 2054 del 10/11/2016, dep. 2017, Costanzo, n.m., sul rigetto della richiesta di sospensione della vendita di beni strumentali disposta dall’amministratore giudiziari; Sez. 6, n. 33235 del 22/07/2015, PG in proc. Montresor, Rv. 264464 – 01, sul rigetto della richiesta del pubblico ministero di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro).

È vero che, nonostante la pacifica applicazione al sistema delle misure di prevenzione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione, il decreto di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio è stato, invece, ritenuto impugnabile (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, P.m. in proc. Yang Xinjao, Rv. 269590 – 01), ma ciò è avvenuto a seguito di un percorso logico che non ha inciso in alcun modo sul principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, in quanto la sentenza Yang Xinjao ha, in realtà, ritenuto, al contrario, che la lettura sistematica delle norme, ed, in particolare di quelle in punto di impugnazione del sequestro anticipatorio della confisca, dovesse far ritenere ricompresa anche tale tipologia di provvedimento, pur non esplicitamente citata, nel disposto dell’art. 27.

1.3. È vero, invece, che nella più recente decisione Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, R., Rv. 277156 – 01, la questione della tassatività dell’elenco dei provvedimenti impugnabili previsto dall’art. 27, ed integrato dall’art. 34, comma 6, è tornato all’attenzione del giudice di legittimità che ha ritenuto che sia “da escludere che l’art. 27 d.lgs. 159/2011, contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l’appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso”, per poi aggiungere più avanti, nel percorso motivazionale, che alla modifica all’art. 27 apportata dalla l. n. 161 del 2017 citata “non va riconosciuta la valenza di avere delineato un elenco tassativo quanto piuttosto la finalità di perseguire un tendenziale completamento del catalogo di provvedimenti impugnabili in base al criterio del caso analogo. Si è, cioè, ampliato e integrato il novero dei provvedimenti in tema di sequestro, confisca e cauzione impugnabili in maniera omogenea, trattandosi di provvedimenti volti a realizzare situazioni ablative assimilabili e dunque da presidiare con identico mezzo di impugnazione”.

La pronuncia R. ha, sulla base di tale assunto, ritenuto che l’art. 34, comma 6, ultima parte, già citato, avrebbe integrato la previsione generale dell’art. 27 in un modo che le Sezioni Unite hanno ritenuto asimmetrico e necessitante di una interpretazione adeguatrice per la “incongruenza dell’accostamento di una previsione differenziata della impugnabilità di decisioni su oggetti del tutto assimilabili: il controllo giudiziario apparirebbe, cioè, appellabile se emesso all’esito della procedura della amministrazione giudiziaria e non impugnabile se emesso in modo autonomo da quella”.

All’esito di questo percorso logico, le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile “per colmare tale ingiustificato scompenso, il ricorso al sistema impugnatorio derivante dal combinato disposto dell’art. 27 e dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al provvedimento dispositivo del controllo giudiziario”, aggiungendo che a quel punto “la applicazione analogica deve investire parimenti anche i provvedimenti diversi sul tema e segnatamente quello reiettivo della domanda della parte privata”.

La interpretazione della sentenza R., che ha ampliato, in via pretoria, il novero dei provvedimenti impugnabili nel sistema delle misure di prevenzione è stata, poi, seguita, più di recente, in una fattispecie diversa, da Sez. 1, n. 148 dell’11/10/2022, dep. 2023, Mignogna, n.m., che, motivando sulla base della citata pronuncia delle Sezioni Unite, ha ritenuto impugnabile anche il decreto del Tribunale che, in sede di gestione, abbia disposto la messa in liquidazione della società o dell’impresa.

1.4. La pronuncia R. ha avuto ad oggetto, però, lo strumento del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011, non l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34, pur se nella parte conclusiva della motivazione, in un passaggio che relativamente all’amministrazione giudiziaria costituisce, a tutti gli effetti, un obiter dictum, essa assimila, agli effetti della individuazione del regime di impugnazione degli atti, i due istituti, affermando che “le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria, legate con le prime in un unico sottosistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 159/2011, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell’art. 27 e nell’art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall’ordinamento”.

Pur se non sottoposto al loro giudizio, le Sezioni Unite hanno ritenuto, pertanto, incidentalmente che anche ai provvedimenti in tema di amministrazione giudiziaria dovessero estendersi le stesse conclusioni formulate con riferimento al controllo giudiziario.

Fermo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nel passaggio motivazionale citato, che si ritiene nel caso in esame non decisivo per la particolare tipologia del provvedimento impugnato in questo giudizio, come si spiega più avanti, va osservato che, agli effetti dell’eventuale regime di impugnazione delle singole e specifiche decisioni giudiziarie emesse ai sensi degli artt. 34 e 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011, l’amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario – pur se istituti vicini, in quanto caratterizzati entrambi da una finalità recuperatoria e di ripristino funzionale dell’attività di impresa ed approntati per realtà economiche che, seppure infiltrate da organizzazioni mafiose, risultano esposte a un contagio di minore gravità o pervasività, che non giustifica l’applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione – non sono strumenti del tutto sovrapponibili.

Il rapporto tra le due misure caratterizzate dalla finalità recuperatoria non è, infatti, riducibile ad una relazione d’ordine tra un istituto di grado superiore maggiore ed uno di grado inferiore, perché, pur se è stato affermato che il controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis si caratterizzerebbe per essere un istituto “meno deflagrante” (sentenza R., in motivazione), destinato a “trovare applicazione, in luogo dell’amministrazione di cui all’art. 34 d. Igs. n. 159 del 2011, nei casi in cui l’agevolazione mafiosa risulti occasionale” (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade, Rv. 273646 – 01, in motivazione), il controllo giudiziario, in realtà, ha la particolarità di essere, però – grazie alla previsione del comma 6 dell’art. 34- bis, che permette alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, di richiedere volontariamente l’applicazione del controllo giudiziario – anche un istituto con cui l’interessato può impedire o ostacolare l’applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione.

Questa possibilità, concessa alle imprese private, di chiedere volontariamente il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, non replicata nel sistema dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34, che può avvenire, invece, soltanto “su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del presente decreto” (art. 34, comma 1, ultimo periodo), ovvero essenzialmente su proposta di soggetti pubblici, rende ragione della maggiore propensione alla giustiziabilità delle decisioni relative al controllo giudiziario rispetto a quelle sull’amministrazione giudiziaria, proprio perché le prime possono permettere all’impresa di impedire o ostacolare l’applicazione di misure di prevenzione più invasive.

Pertanto, l’amministrazione giudiziaria, priva della natura di istituto-ostacolo all’applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione che caratterizza il controllo giudiziario volontario nel significato sopra indicato, finisce per connotarsi, in definitiva, “per la sua natura anticipatoria e strumentale rispetto alla possibile confisca di prevenzione; considerazione, questa, che ne disvela al contempo l’evidente provvisorietà, risultando il relativo provvedimento destinato a cedere il passo alla confisca o a perdere integralmente di efficacia in caso di revoca adottata dal Tribunale entro le cadenze temporali imposte perentoriamente dal comma VII dell’art. 34 più volte richiamato” (Sez. 2, n. 4400 del 13/01/2015, Ambrosio, Rv. 262373 – 01, in motivazione).

L’amministrazione giudiziaria è, in definitiva, “una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare”, come si legge, a proposito dell’istituto della sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni – che, nel sistema antecedente al d.lgs. n. 159 del 2011, teneva luogo dell’amministrazione giudiziaria – nella motivazione della sentenza Corte Costituzionale n. 485 del 1995, che, non a caso dichiarò la “illegittimità costituzionale dell’art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell’art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge”, ma non estese in via consequenziale la dichiarazione di incostituzionalità – come avrebbe potuto fare, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 – alle norme che non prevedevano il potere di impugnazione dei provvedimenti di sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni, su cui pure si era soffermata nel corpo della motivazione.

Una misura di questo tipo che – pur comportando “la temporanea estromissione del proprietario dei beni e della azienda dall’esercizio dei propri poteri in quanto sostituito dal giudice delegato e dall’amministrazione giudiziario” (v. sentenza R., in motivazione) – non ha in sé una caratterizzazione necessariamente afflittiva, perché, per previsione espressa della norma attributiva del potere dell’art. 34, comma 2, ha, in realtà, la finalità di predisporre (il provvedimento genetico) e di completare (il provvedimento di proroga) un “programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”, ben può essere ritenuto non impugnabile, senza andare in attrito con il principio di tutela dei diritti di cui all’art. 24 Cost., trattandosi di un istituto che in alcun modo è assimilabile ad un sequestro o ad una confisca di prevenzione, e che, anzi, ha una finalità di “sostegno ed aiuto”.

1.5. La non impugnabilità del provvedimento deve essere affermata a maggior ragione nel caso in esame, che riguarda una (seconda) proroga dell’amministrazione giudiziaria, ovvero un provvedimento molto diverso da quello oggetto della pronuncia R., che era un provvedimento genetico del controllo giudiziario.

Nel sistema dell’art. 34, comma 2, infatti, il potere di proroga dell’amministrazione giudiziaria ha come suo fondamento non il riesame della sussistenza del presupposto normativo dei sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio dell’attività economica “sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale”, ma soltanto la necessità di “completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate”.

La proroga, pertanto, è un provvedimento di carattere meramente gestionale, fondato sul dialogo tra giudice della prevenzione ed amministratore giudiziario, secondo il modello del comma 3 dell’art. 34, che, disponendo che “l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa”, prevede esplicitamente il potere del giudice della prevenzione di modulare, nell’ambito del termine massimo di due anni previsto dal secondo comma, le modalità dell’amministrazione giudiziaria, aumentando, diminuendo, o semplicemente prorogando, a seconda dalle esigenze dell’impresa, i poteri dell’amministratore giudiziario.

1.6. Deve ritenersi, in conclusione, che i provvedimenti di proroga di cui all’art. 34, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, quale quello oggetto del giudizio, sempre che rimangano all’interno del termine massimo di due anni previsto dalla norma entro cui la fase provvisoria dell’amministrazione giudiziaria deve in ogni caso esaurirsi, costituiscano non provvedimenti di rivalutazione, alla luce delle sopravvenienze, della esistenza dei presupposti in diritto legittimanti la imposizione dell’amministrazione giudiziaria su un’impresa, ma provvedimenti di natura meramente gestionale finalizzati a “completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate”, non soggetti ad alcun tipo di sindacato giurisdizionale.

Di conseguenza, i ricorsi devono essere ritenuti inammissibili, perché è stato impugnato a monte un provvedimento (il decreto del Tribunale) che non ammette alcun tipo di mezzo di impugnazione.

2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

Cass. pen., I, ud. dep. 05.01.2026, n. 203

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