1. I ricorrenti hanno premesso quanto segue:
– nel 2017, essi adivano il Tribunale di Agrigento (Proc. Civ. R.G. n. 286/2017) al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’illegittima occupazione, per oltre 40 anni, da parte del Comune di Realmonte del terreno di loro proprietà (meglio identificato in atti);
– con elaborato peritale depositato in data 30 luglio 2018 dal CTU, veniva accertata l’occupazione sine titulo da parte del Comune di Realmonte di un’area di mq 524 di proprietà degli odierni ricorrenti, identificata catastalmente al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-;
– il CTU accertava, altresì, che il Comune di Realmonte, pur avendo dichiarato la pubblica utilità dell’opera con deliberazione del 31 maggio 1977 e pur avendo occupato legittimamente il terreno con verbale del 28 febbraio 1979, non aveva mai completato la procedura espropriativa mediante l’emanazione del decreto di esproprio;
– all’esito dell’istruttoria e trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Agrigento dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ed assegnava termine perentorio alle parti per la riassunzione innanzi al giudice munito di giurisdizione.
1.1. Con ricorso in riassunzione, notificato il 21 ottobre 2021 e depositato il successivo 27 ottobre 2021, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Realmonte del terreno di loro proprietà, meglio indicato in ricorso, di accertare e dichiarare la violazione del giusto procedimento e l’illegittimità della procedura espropriativa, la violazione del termine finale dei lavori e delle espropriazioni e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta; per l’effetto, i deducenti hanno chiesto di condannare l’amministrazione resistente al risarcimento del danno da occupazione illegittima, al risarcimento in riferimento al valore venale degli immobili alla data di trasformazione irreversibile del suolo e di ultimazione delle opere, al pagamento dell’indennizzo per il periodo di occupazione illegittima.
In via istruttoria, i deducenti hanno chiesto che vengano acquisiti dall’amministrazione tutti gli atti del procedimento amministrativo.
2. Si è costituito il Comune per resistere, producendo, nel corso del giudizio, documentazione e memoria ed eccependo l’inammissibilità delle domande dei ricorrenti e l’avvenuta usucapione di uso pubblico in favore del Comune di Realmonte.
Ha esposto, in particolare, il Comune resistente che:
– l’ente si è immesso nel possesso del terreno per cui è causa il 28 febbraio 1979, giusta ordinanza del 25 gennaio 1979;
– i proprietari e i loro aventi causa sino al 21 ottobre 2015 non hanno espresso alcuna opposizione all’immissione in possesso;
– le due azioni di parte ricorrente (quella civile e quella di riassunzione) non sarebbero idonee a interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell’usucapione perché non avrebbero ad oggetto la restituzione del bene bensì il risarcimento del danno.
In via subordinata, il Comune ha sostenuto la sussistenza, sulla medesima area, di una servitù di pubblico transito per dicatio ad patriam; sempre in via subordinata, ha, inoltre, eccepito la prescrizione dell’asserito diritto alla condanna al pagamento di una somma di denaro e di risarcimento danni.
In merito al valore venale del terreno, il Comune ha ritenuto che le valutazioni del c.t.u. nel giudizio civile siano non corrette in quanto basate su presupposti erronei, poiché le aree per cui è causa andrebbero considerate non edificabili alla luce dello strumento urbanistico generale.
3. In data 13 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio della trattazione del merito della causa in ragione della presentazione, nelle more, di una domanda transattiva al Comune, assumendo il valore venale del bene sulla base della perizia del c.t.u. di cui al detto giudizio civile, con riduzione di circa il 10% rispetto al valore teorico pieno.
4. Alla pubblica udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto, parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di rinvio, a cui l’amministrazione non si è opposta; il Presidente ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti dell’art. 73, co. 1-bis c.p.a. e i difensori, presone atto, si sono riportati ai propri scritti difensivi; indi il ricorso è stato posto in decisione.
5. Come anticipato in sede di udienza, l’istanza di parte ricorrente del 13 novembre 2025, di rinvio della trattazione per l’esame di una proposta transattiva, non può trovare accoglimento. Infatti, l’art. 73 comma 1-bis c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Peraltro, la proposta transattiva in questione è stata sottoposta dalla parte ricorrente al Comune soltanto con il recente atto depositato in giudizio, per cui deve essere ancora esaminata e vagliata, con totale incertezza sui tempi e sull’esito (anche secondo un criterio di verosimiglianza). Giova a tal riguardo ricordare che il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo e che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, dimodoché, essendo la causa matura per la decisione, essa può essere definita.
6. In via preliminare, osserva il Collegio che la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come rilevato anche in sede civile, giusta sentenza del Tribunale Civile n. 286 del 2017.
Soccorre al riguardo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (ispirato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) secondo il quale, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione dei casi in cui l’amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (ipotesi attribuite alla giurisdizione ordinaria), sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – anche a fini risarcitori – di un’attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all’interno del quale tale attività è stata posta in essere non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà; sicché sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in caso di (lamentati) danni conseguenti a contestati comportamenti di impossessamento del bene altrui, purché tali comportamenti siano pur sempre collegati all’esercizio di un pubblico potere.
Ne deriva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g) c.p.a. in quanto chiaramente connessa e correlata all’esercizio di pubblici poteri, afferendo essa ad un’ipotesi non già di “occupazione usurpativa” (per mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità) del tutto svincolata dall’esercizio del potere amministrativo, bensì di mancata adozione di un successivo decreto di esproprio, nell’ambito di una procedura espropriativa di cui si contesta la legittimità (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2; Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2018, n. 2272; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 30 aprile 2025, n. 946).
6.1. Nel caso di specie, l’approvazione del progetto ha comportato la dichiarazione implicita di pubblica utilità, il decreto di occupazione è stato posto in essere ed eseguito e si contesta solo la legittimità della procedura espropriativa; quindi si versa in ipotesi rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a..
7. Ciò posto, va, a questo punto, ritenuta, oltre l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione sollevata dall’Amministrazione resistente, in quanto già esaminata nel giudizio civile ove essa è stata proposta quale domanda riconvenzionale e ivi decisa, in ogni caso, la sua infondatezza per le ragioni già espresse dal giudice ordinario, che vengono qui condivise.
7.1. In linea generale, l’eccezione di usucapione da parte dell’Amministrazione in fattispecie siffatte può operare solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014).
Pertanto, l’usucapione può operare a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto della “occupazione acquisitiva” e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Ne consegue che, a tutto concedere, (alla stregua dell’art. 2935 c.c. – secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere“) il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il che implica che, essendo stato introdotto il giudizio innanzi al giudice ordinario nel 2017 (con domanda riconvenzionale depositata dall’amministrazione in data 18 aprile 2017), a tale momento non era ancora maturato il tempo necessario ad usucapire, non essendo comunque compiuto il ventennio di occupazione, come sopra computabile; ne consegue, per come accertato dal Giudice civile e ritenuto anche da questo Tribunale, che non può dirsi realizzata alcuna pretesa fattispecie estintiva della proprietà in favore del Comune, sicché la relativa eccezione proposta nella presente sede non può trovare accoglimento.
7.1.1. La tesi dell’Amministrazione secondo cui le due azioni di parte ricorrente (quella civile e quella di riassunzione) non sarebbero idonee a interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell’usucapione perché non hanno ad oggetto la restituzione del bene bensì il risarcimento del danno non tiene conto della circostanza che l’azione civile era stata proposta avverso “l’espropriazione usurpativa” che radicherebbe la giurisdizione del GO” (così la sentenza del Tribunale civile a pag.3) e che la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la riassunzione innanzi a questo Tribunale avverso l’occupazione illegittima – nell’ambito di una procedura espropriativa di cui si contesta la legittimità – comporta la riqualificazione della domanda alla luce del rinnovato contesto legale e giurisprudenziale (ai sensi dell’art. 42-bis t.u. espr.).
7.2. Analoga è la sorte (inammissibilità e comunque infondatezza) per la sollevata eccezione circa la sussistenza della servitù di uso pubblico.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice ordinario, nel caso di specie, non sono sussistenti i requisiti per la c.d. “dicatio ad patriam” invocata dal Comune, per come delineati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione. È stato affermato, infatti, che la “dicatio ad patriam” rappresenta un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che mette volontariamente un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività; il requisito della volontarietà è assente nella fattispecie in esame ove i proprietari hanno subito una procedura espropriativa che, come più volte rilevato, non si è conclusa con l’emissione del decreto di esproprio.
8. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei sensi e limiti che seguono.
8.1. Come chiarito in casi analoghi (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 1592/2023, confermata in appello dal C.G.A. con sentenza n. 880/2025; id. nn. 2030 e 2033 del 2022), la fattispecie oggetto dell’odierna controversia soggiace all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, che “ha definito in maniera esaustiva la disciplina della fattispecie, con una normativa autosufficiente, rispetto alla quale non trovano spazio elaborazioni giurisprudenziali che, se forse giustificate in assenza di una base legale, non si giustificano più una volta che intervenga un’esplicita disciplina normativa, ritenuta conforme al diritto europeo e alla Costituzione, che viene a costituire la base legale espressa della fattispecie in questione” (cfr. Cons Stato, Ad. Pl. n. 2/2020).
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, «nel caso di occupazione non seguita da un tempestivo provvedimento di esproprio, e pertanto divenuta sine titulo (a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale − e quindi della perdita di efficacia − del provvedimento di occupazione temporanea), l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi da tale norma previsti (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva» (v. T.A.R. Catania, sez. II, sentenze n. 2030 e n. 2033 del 22 luglio 2022 cit.).
8.2. Ne consegue che il ricorso, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale civile per insussistenza nel caso di specie di occupazione usurpativa (ciò che giustificava la domanda risarcitoria), come sopra anticipato, va riqualificato ai sensi del citato 42-bis e va accolto con obbligo del Comune di Realmonte di:
a) restituire alla parte ricorrente i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima;
b) provvedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla superiore lett. a), all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste.
Dal momento che, per effetto della condizione di possesso senza titolo del bene da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell’area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, è nell’ambito di tale procedimento che dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell’area (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1323/2021), a cui andrà detratto quanto eventualmente già anticipato dal Comune a titolo di indennità provvisoria.
Nel caso in cui il Comune ritenga di fare applicazione del citato art. 42-bis, esso dovrà, quindi, attenersi alla relativa disciplina, ma ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione di questo Tribunale, essendo devoluta alla Corte di appello in unico grado, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore come unicum non scomponibile nelle diverse voci, con l’effetto non consentito di attribuire una diversa ed autonoma natura e funzione a ciascuna di esse (Cass. SSUU 20 luglio 2021, n. 20691).
Laddove il Comune si determini alla restituzione delle aree illegittimamente occupate dovrà anche risarcire il danno da occupazione illegittima. In tal caso, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia (T.A.R. Roma, sez. II bis, sent. n. 5915/2022 e n. 4437/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 934 del 2022; cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 3428 del 2019, n. 897 del 2017 e n. 3929 del 2016), il danno per illegittima occupazione dei suoli – in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova di diversi ulteriori profili di danno – può quantificarsi in via equitativa nell’interesse del 5% annuo sul valore di mercato del bene (da accertare come sopra indicato), in linea con il parametro già fatto proprio dall’all’art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, oltre interessi legali; con la precisazione che tale risarcimento è dovuto nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. C.g.a.r.s., sent. n. 573/2024: «per costante giurisprudenza, in caso di illegittima occupazione di un fondo (che dà luogo ad un illecito permanente), il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene occupato soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla singola annualità (C.g.a.r.s. n. 255 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022; id. n. 5262 del 2017; id., n. 5084 del 2017; id. n. 4636 del 2016)»).
8.2.1. Consegue a quanto sopra che, in tale ultima evenienza (laddove il Comune si determini alla restituzione delle aree illegittimamente occupate), l’eccezione di prescrizione delle Amministrazioni merita accoglimento, con riferimento al risarcimento da mancato godimento dell’immobile, limitatamente alle annualità risarcitorie (e relativi accessori) correlate all’occupazione abusiva maturate fino al quinquennio antecedente la proposizione dell’azione risarcitoria esperita dinanzi al Giudice civile (C.G.A.R.S. n. 255 del 2019).
8.3. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., è opportuno disporre che l’ente intimato si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
È, infine, opportuno specificare che dagli importi dovuti dovranno essere detratte somme che, in ipotesi, siano già state corrisposte.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 12.01.2026 n. 80