1. Con ricorso notificato in data 6 marzo 2019 e depositato in giudizio il 21 marzo 2019, i ricorrenti premesso di essere proprietari (nelle modalità di seguito indicate) di terreni edificabili ubicati alla via Michelangelo Buonarroti in Monteiasi distinti nel Catasto Terreni al Foglio n.3 particella 712 sup. 302 mq. (di comproprietà dei coniugi Ceci Salvatore e Sergio Maria Michela); Foglio 3 particella 713 sup. 302 mq. (di proprietà Ceci Carmina); Foglio n. 3 particella 714 sup. 303 mq. (di proprietà Ceci Maria Croce), hanno esposto, in punto di fatto che i predetti terreni sono stati oggetto di due procedure espropriative da parte del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. per la realizzazione del tronco idrico e fognario e della strada (che è poi divenuta la via Buonarroti, aperta al pubblico transito). In particolare la prima occupazione sarebbe avvenuta con Delibera di G.R. n. 6556 del 29 luglio 1988 e con Delibera di G.R. n. 3734 del 29 giugno 1990 (da cui si evince che la data di consegna lavori -e dunque la trasformazione irreversibile del bene – è avvenuta il 18 ottobre 1988). In detta occasione venne occupata una striscia di ml. 10 x una larghezza di ml. 5 per complessivi mq. 50 per ciascuna particella, necessaria per la posa in opera di un tronco idrico e di uno fognario su tratturo interamente di proprietà privata ed a servizio dei frontisti dei numerosi lotti edificabili ivi esistenti; l’occupazione venne eseguita da Acquedotto Pugliese S.p.A. in qualità di concessionario del servizio e gestore dell’opera pubblica. L’avvenuta posa in opera dei predetti tronchi e dei relativi pozzetti, nonché la conseguente sistemazione della striscia interessata, ha originato di fatto la via Buonarroti che è aperta al pubblico transito. A tutt’oggi, nonostante siano scaduti i termini per la definizione della procedura di esproprio non risultano emessi i frazionamenti, i decreti definitivi di esproprio, la loro registrazione, trascrizione e voltura come per legge.
La seconda occupazione che ha interessato i medesimi terreni sarebbe stata realizzata con Delibera di C.C. n. 36 del 12 settembre 2011 di approvazione del progetto definitivo e con decreto di occupazione di urgenza n. 3 del 1 febbraio 2012 n. 764 emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Monteiasi, che hanno disposto l’allargamento della sede stradale e la realizzazione dei marciapiedi laterali. In quest’ultimo atto il Comune resistente avrebbe indicato un’indennità espropriativa provvisoria, pari ad €. 35,00 al mq, in relazione al valore venale dei suoli occupati.
1.2. Espongono, inoltre, i ricorrenti che in data 23 febbraio 2012 è stata eseguita l’occupazione di urgenza da parte del Comune di Monteiasi. Anche in tale occasione è stata occupata una ulteriore striscia di ml. 10 x una larghezza di ml. 5 per complessivi mq. 50 per ciascuna particella, parallela alla striscia oggetto della prima occupazione già eseguita sulla via Buonarroti, di cui ne è ulteriore porzione. Anche in tale caso i termini espropriativi sono scaduti, senza che sia stato concordato alcun indennizzo da parte dei proprietari espropriati e senza che, soprattutto, siano stati emessi i relativi frazionamenti ed i successivi decreti definitivi di esproprio, la loro registrazione, trascrizione e voltura come per legge.
1.3. Espongono, ancora, gli odierni ricorrenti che gli immobili oggetto delle procedure espropriative erano già stati individuati dal P.R.G. comunale, datato 1986, nella cd. “città consolidata” ed inseriti in Zona di completamento B3 e che il PUG comunale, (attuale strumento urbanistico del Comune di Monteiasi approvato il 30 gennaio 2017), riporta detti suoli in maglia B.2 –(ex B2 e B3 di PRG) – , con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 5 mc/mq.
1.4. Con note del 30 marzo 2018 gli odierni ricorrenti avrebbero diffidato il Comune di Monteiasi alla restituzione delle aree occupate, in uno con il risarcimento dei danni subiti per la condotta illecita tenuta dal civico ente ma, attesa l’inerzia del predetto Comune, con note del 26 maggio 2018 gli stessi avrebbero reiterato la precedente richiesta sollecitando l’ente alla definizione della questione e con nota prot. n. 4854 del 26 giugno 2018 il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Monteiasi ha fornito risposta “in modo interlocutorio” alle predette richieste.
1.5. Con note del 20 agosto 2018 i ricorrenti avrebbero reiterato le precedenti richieste rimaste, di fatto, prive di riscontro e con nota del 14 gennaio 2019, attesi gli atti amministrativi assunti dalle Amministrazioni resistenti senza che fossero stati mai notificati ai destinatari, i ricorrenti hanno formulato istanza di accesso agli atti all’Acquedotto Pugliese S.p.A. al fine di ricevere copia dei provvedimenti di urgenza e – ove esistenti – dei decreti definitivi di esproprio.
1.6. Espongono, inoltre, i ricorrenti che con nota del 6 febbraio 2019 (indirizzata solo per conoscenza agli stessi ricorrenti) – l’Acquedotto Pugliese S.p.A. avrebbe invitato nuovamente il Comune di Monteiasi, ribadendo quanto contenuto nella precedente nota del 2015, ad avviare ogni incombenza al fine di perfezionare in sanatoria ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 l’acquisizione nel patrimonio comunale delle porzioni di proprietà privata degli istanti, oggi tipicizzate a pubblica via ma non vi è stato alcun riscontro da parte del Comune resistente. Precisano i ricorrenti che, per entrambe le procedure, non avrebbero mai accettato, né ricevuto, indennità di occupazione e/o di esproprio.
1.7. Tanto premesso, i ricorrenti, lamentando la illegittimità dell’occupazione dei propri fondi da parte del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. e, comunque, delle procedure espropriative non portate a compimento, hanno proposto le domande in epigrafe rassegnate.
2.A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I) Giurisdizione del g.a. Violazione della procedura di esproprio e maturazione del diritto al risarcimento dei danni
II) Legittimità del ricorso collettivo.
III) Legittimazione passiva del Comune di Monteiasi e dell’A.Q.P.E. sul ricorso cumulativo.
IV) Illegittimità delle due procedure espropriative.
V) Conseguenza della illegittimità delle procedure.
3. Il 25 marzo 2019 si è costituito in giudizio l’Acquedotto Pugliese S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso perchè inammissibile, irricevibile ed infondato.
4. In data 10 febbraio 2025 l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, all’interno della vicenda, il suo ruolo rileverebbe esclusivamente in termini di Gestore del servizio pubblico e non di Autorità che “utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico” ex art. 42 d.P.R. n. 327/2001 ed insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 14 febbraio 2025, i ricorrenti hanno ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. In esito all’udienza del 26 febbraio 2025, con ordinanza istruttoria n. 352 del 7 marzo 2025, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Comune di Monteiasi, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare in giudizio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, in particolare, precisando se siano veri i fatti affermati in ricorso e se siano stati emanati o meno decreti di esproprio delle aree occupate di che trattasi, anche ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
7. Il 30 aprile 2025, il Comune di Monteiasi ha depositato la relazione richiesta da questa Sezione con ordinanza istruttoria n. 352 del 7 marzo 2025.
8. Con memoria depositata il 2 dicembre 2025, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
9. Con memoria depositata il 2 dicembre 2025, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha insistito per la propria carenza di legittimazione passiva (che, in qualità di mero gestore delle opere, non è titolata all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, laddove venisse accertata l’occupazione illegittima delle aree oggetto del presente giudizio) e per il rigetto del ricorso.
10. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 4 dicembre 2025, i ricorrenti hanno ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
12. In limine, osserva il Tribunale che sussiste, nella presente controversia, la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo, (in forza del quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), posto che, nella fattispecie in esame risulta che le Amministrazioni resistenti hanno agito sulla scorta di Delibera di G.R. n. 6556 del 29 luglio 1988, Delibera di G.R. n. 3734 del 29 giugno 1990, Delibera di C.C. n. 36 del 12 settembre 2011 di approvazione del progetto definitivo, Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 15/12/2011 e Decreto di Occupazione di Urgenza n. 3 del febbraio 2012 n. 764 emesso dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Monteiasi.
Ed invero, a tale riguardo, la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione – anche ai fini della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento – anche mediato – all’esercizio della pubblica funzione” (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
13.Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l’eccezione sollevata dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., con memoria del 10 febbraio 2025 volta a dichiarare la propria estromissione dal giudizio per il difetto di legittimazione passiva.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso di specie i ricorrenti chiedono la condanna del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati senza l’emanazione del decreto di esproprio ed il risarcimento danni conseguente alla loro illegittima occupazione sino alla restituzione ed, in subordine, nei limiti di una eventuale impossibilità della restitutio in integrum, la condanna del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. al risarcimento del danno patito dai ricorrenti derivante dalla perdita dei beni per l’avvenuta irreversibile trasformazione dei suoli in esecuzione delle opere di pubblica utilità, senza che siano intervenuti i frazionamenti delle particelle occupate ed i relativi decreti di esproprio, nonché al periodo di utilizzazione dei beni immobili sine titulo da parte della P.A. decorrente dalla data di scadenza dell’occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione delle competenze sino a quella di effettivo soddisfo.
A seguito dell’ordinanza istruttoria n.352/2025 pronunciata da questa Sezione, il Comune di Monteiasi ha prodotto in giudizio la relazione di chiarimenti richiesta, evidenziando quanto segue:
“Al fine di soddisfare quanto richiesto si conferma che, nell’attuale Via Buonarroti, interessando la proprietà degli odierni ricorrenti, è stato realizzato un duplice intervento.
a) Il primo ad appannaggio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. (odierno resistente), autorizzato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6556 del 29/07/1988 e della Delibera Giunta Regionale n.3734 del 29/06/1990, è stato dal suddetto ente personalmente gestito ed ha avuto ad oggetto la posa dei tronchi e dei relativi pozzetti;
b) Il secondo ad appannaggio del Comune di Monteiasi (Ta), con progetto approvato a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/09/2011 ed ha avuto ad oggetto la realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi laterali.
Con riferimento all’occupazione contrassegnata dalla lettera a), occorre specificare che, per la realizzazione della stessa, a seguito di ricerche svolte dal personale attualmente in servizio presso questo Ente civico e dagli atti presenti nell’ufficio tecnico, è risultato che lo stesso non fu, in alcun modo, coinvolto. Il procedimento è stato, pertanto, interamente gestito dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., il quale, in virtù di un provvedimento regionale, ha diretto l’intera procedura senza il coinvolgimento dell’Ente comunale.
Vero è che gli odierni ricorrenti, nel 2008 – quindi anteriormente alle attività di cui alla lettera b) – avevano convenuto in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale Civile di Taranto – Sede di Grottaglie – asserendo che lo stesso “ne avrebbe usurpato la proprietà senza un provvedimento espropriativo, né con il consenso degli istanti”. Il giudice adito, rigettando la domanda attorea e condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali, all’esito del giudizio, con la sentenza depositata in atti in data 03/03/2014 (all.1), ha escluso che “l’occupazione dei suoli sia avvenuta a cura del comune. […]. Né vi sono opere realizzate dal comune che potrebbero far propendere per la tesi degli attori”.Tale ultima sentenza si è definita ed è passata in giudicato.
Con riferimento all’occupazione contrassegnata dalla lettera b), la stessa è stata condotta come di
seguito esplicitato. In sintesi:
– con la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 12/09/2011 è stato approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione strada denominata M. Buonarroti”, con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dichiarando l’opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
– con deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 15/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera di che trattasi;
– in esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 764 del 02/02/2012, si procedeva all’Accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione strada di PRG (Piano Regolatore Generale Comunale), denominata via M. Buonarroti;
– in data 23/02/2012, in forza del decreto di occupazione d’urgenza di cui sopra, l’Ente civico ha proceduto ad occupare i terreni per la realizzazione dell’opera pubblica, redigendo, contestualmente, il relativo verbale di consistenza;
Ebbene, da tutto ciò premesso, con riferimento all’occupazione contrassegnata dalla lettera b), tutti i
frontisti (che hanno accettato la proposta del Comune) sono stati soddisfatti a seguito degli avvenuti
pagamenti di cui alle determinazioni n. 354/2012 (80% dell’indennità) e n. 331/2022 (saldo indennità), tranne gli odierni ricorrenti, i quali, hanno rifiutato di accettare la proposta di indennizzo
avanzata dal Comune”.
14. Nel merito il ricorso è fondato in parte e deve essere accolto nei limiti, sensi e termini di cui in motivazione.
14.1. Il Collegio osserva infatti che la mancata persistente emanazione del decreto finale di esproprio, con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei terreni di proprietà dei ricorrenti e loro trasformazione, configura un illecito permanente della P.A., pertanto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. e la domanda di condanna del Comune di Monteiasi alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati senza l’emanazione del decreto di esproprio ed il risarcimento danni conseguente alla loro illegittima occupazione sino alla restituzione devono essere accolte con le precisazioni di seguito indicate.
14.2. Invero, alla luce delle suindicate circostanze evidenziate dal Comune con la predetta relazione istruttoria, rileva, in primo luogo il Collegio, che la valutazione inerente la restituzione delle aree occupate o l’attivazione della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del Testo Unico deve essere posta a carico del Comune di Monteiasi, unico soggetto che può avere competenza a tali incombenti, sia con riferimento a quelle interessate dall’intervento di cui alla lettera a) (appannaggio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., autorizzato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6556 del 29/07/1988 e della Delibera Giunta Regionale n.3734 del 29/06/1990), sia con riferimento alle aree relative all’intervento di cui alla lettera b) della medesima relazione (progetto approvato a seguito di Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Monteiasi n. 36 del 12/09/2011 che ha avuto ad oggetto la realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi laterali).
14.3.Quanto alla responsabilità per i danni derivanti dall’occupazione illegittima, in quanto responsabilità solidale (relativamente al solo intervento indicato nella lettera a) della relazione suddetta ), la stessa deve essere invece posta a carico di tutti i soggetti che sono stati interessati all’occupazione sine titulo, avendo anche l’Acquedotto Pugliese S.p.a., che proprio in quanto gestore, usufruisce dell’utilità derivante dall’utilizzo dell’acquedotto insistente sul suolo illegittimamente posseduto, realizzato il fatto causativo del danno.
Pertanto, nel quadro dei generali principi sulla responsabilità aquiliana e in relazione al carattere permanente del danno, deve ritenersi anch’esso concorrente, seppure a titolo sussidiario, nella determinazione dell’evento dannoso e quindi dell’onere risarcitorio per illecita occupazione.
Quanto all’intervento di cui alla lettera b) la responsabilità per i danni causati ai ricorrenti a causa illegittima occupazione dei suddetti beni va invece posta esclusivamente a carico del Comune di Monteiasi, unico soggetto interessato e tutore della relativa procedura.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di condanna di Acquedotto Pugliese S.p.A. alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati (intervento di cui alla lettera a) della relazione prodotta dal Comune di Monteiasi) senza l’emanazione del decreto di esproprio, poiché la valutazione sulla restituzione dell’area o l’attivazione della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del Testo Unico Espropri deve essere posta a carico dell’Amministrazione comunale, unico soggetto che può avere competenza per tali incombenti.
Infatti, come risulta, anche dalla relazione depositata dal Comune di Monteiesi il 30 aprile 2025:
– l’intervento (a) realizzato sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., che ha avuto ad oggetto la posa dei tronchi e dei relativi pozzetti, risulta essere stato autorizzato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6556 del 29/07/1988 e della Delibera Giunta Regionale n.3734 del 29/06/1990,
-mentre il secondo intervento (b), che ha avuto ad oggetto la realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi laterali sempre sui predetti terreni, risulta eseguito in base al progetto approvato a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/09/2011, al progetto definitivo per la “Realizzazione strada denominata M. Buonarroti” approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 12/09/2011, alla deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 15/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera ed in esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 764 del 02/02/2012. Pertanto la procedura risulta culminata nell’accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione in possesso con occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di realizzazione strada di PRG (Piano Regolatore Generale Comunale), denominata via M. Buonarroti ed in data 23/02/2012 ed in forza del decreto di occupazione d’urgenza di cui sopra, l’Ente civico ha proceduto ad occupare i terreni per la realizzazione dell’opera pubblica, redigendo, contestualmente, il relativo verbale di consistenza, ma alcun decreto finale di esproprio risulta essere stato adottato nè risulta, allo stato, che il Comune resistente abbia concluso il procedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm.
Non emerge, inoltre, dagli atti depositati l’avvio del procedimento previsto dall’art. 21 T.U. Espropri.
14.5. Invero, osserva il Collegio che la fattispecie della “occupazione acquisitiva” è stata espunta definitivamente dall’ordinamento giuridico, a far data dalle decisioni con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto la illegittimità dell’istituto, segnalando che il rimedio della restituzione del bene risulta essere la forma privilegiata di riparazione a favore del proprietario illegittimamente spogliato dello stesso (cfr. sentenze, tutte contro Italia, 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura e Società Belvedere Alberghiera; 15 e 29 luglio 2004, Scordino; 19 maggio 2005, Acciardi; 15 luglio 2005, Carletta; 21 dicembre 2006, De Angelis; 6 marzo 2007, Scordino; 4 dicembre 2007, Pasculli). Infatti, l’acquisizione di fatto del terreno da parte della P.A. non comporta l’acquisto della titolarità del bene in capo all’Ente e non fa venire meno l’obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente occupato. Più volte la Corte Costituzionale ha precisato che il ristoro ordinario è costituito dalla restituzione del bene illegittimamente appreso, salve preminenti ragioni di interesse pubblico (integrante extrema ratio) comportanti la riparazione per equivalente (sentenze n. 293 del 2010 e n. 349 del 2007). Inoltre la Corte di Cassazione (sentenza. n. 735 del 2015), nel contesto di una causa relativa all’individuazione del dies a quo del diritto al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, richiamando la propria giurisprudenza in tema di occupazione usurpativa, ha ritenuto l’ammissibilità della domanda risarcitoria, individuando nella rinuncia abdicativa una delle ipotesi (accanto a quelle della restituzione, dell’accordo transattivo e della compiuta usucapione) di cessazione dell’illecito permanente perpetrato dall’Amministrazione con l’occupazione/manipolazione illegittima del bene del privato, ritenuta inidonea a determinare il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione nonché qualificata come illecito di diritto comune determinante la responsabilità per i danni (cfr. ex plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710), rilevando che tale rinuncia, infatti, assumerebbe in ogni caso carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non conseguirebbe, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’amministrazione – Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1814). Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 2 del 2016, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 735 del 2015, ha indicato la rinuncia abdicativa (da ritenersi implicita nella domanda risarcitoria per equivalente del danno da perdita della proprietà) quale una delle possibili ipotesi di cessazione dell’illecito permanente. Di recente, con le pronunce nn. 2, 3 e 4 del 20 gennaio 2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “nessuna norma attribuisce … al soggetto espropriato, pur a fronte dell’illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare l’attribuzione della proprietà all’amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno” e ha negato, pertanto, l’applicabilità nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità dell’istituto della rinuncia abdicativa (o traslativa) implicita nella domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente, costituito dall’occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo, nonché rilevando l’assoluta neutralità della richiesta risarcitoria, in quanto “la proposizione di una domanda risarcitoria del pregiudizio sofferto rispetto a un bene, attraverso la richiesta di una somma corrispondente al controvalore del bene, nulla esprime realmente in ordine alla volontà di preservarne, o meno, la titolarità. Infatti, siffatta domanda non è né logicamente né giuridicamente incompatibile con la volontà di permanere titolare del diritto di proprietà, potendo anche il danno da perdita del godimento del bene, in vista della sua proiezione tendenziale all’infinito in ragione di una prospettata radicale e irreversibile trasformazione del bene, finire per equivalere al valore di scambio, sicché la mera richiesta di un risarcimento del danno commisurato al valore del bene appare del tutto neutra sotto il profilo della volontà di rinunciare, o meno, alla proprietà. Considerata la rilevanza degli effetti dell’atto abdicativo, comportante la perdita del diritto di proprietà su un bene immobile, non appare ammissibile, per ragioni di certezza del traffico giuridico immobiliare, ancorare l’effetto a manifestazioni di volontà enucleabili da atti processuali a contenuto non univoco, in violazione dei principi di accessibilità, precisione e prevedibilità cui deve essere improntata la disciplina delle procedure ablative nonché lo stesso regime giuridico di circolazione dei beni, per di più immobili”.
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, emerge per tabulas ed è incontestata la mancata (e tempestiva) emanazione dell’atto finale ablatorio (decreto di esproprio) per le due procedure espropriative in oggetto.
Osserva dunque il Collegio che è necessario che sia accordata piena effettività all’accoglimento della domanda di restituzione dei beni immobili occupati, come formulata dai ricorrenti e nei sensi sopra precisati, dovendo la stessa intendersi quale prioritario strumento di ripristino della legalità violata e di soddisfazione dell’interesse sostanziale dei titolari (Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 29466 del 2019).
In particolare, posto che la mancata emanazione dell’atto finale ablatorio con conseguente illegittima privazione della disponibilità dei terreni indicati in narrativa e loro trasformazione, configura, come detto, un illecito permanente della P.A (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016, n. 2), le aree occupate in questione sono rimaste di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione agli stessi, previa la necessaria riduzione in pristino.
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene – che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
d) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis T.U. espr.”.
Rimane, comunque, salva l’eventuale applicazione da parte dell’Ente comunale (Comune di Monteiasi) dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., che ha disciplinato ex novo il potere discrezionale della P.A. di acquisizione del bene “in sanatoria” (“Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (…)”), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.
15. Va, in definitiva, accolta la domanda di condanna del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. al risarcimento danni per mancato godimento dei beni immobili di che trattasi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. in relazione al periodo di occupazione (divenuta) illegittima, cioè:
– quanto all’intervento di cui alla lett. a) (ovvero l’intervento realizzato sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., che ha avuto ad oggetto la posa dei tronchi e dei relativi pozzetti, ed è stato autorizzato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 6556 del 29/07/1988 e della Delibera Giunta Regionale n.3734 del 29/06/1990) il Comune di Monteiasi e l’Acquedotto Pugliese (in solido) dovranno proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni immobili di che trattasi, a partire dal 17.10.1992 (ossia scaduto il quinquennio entro il quale le procedure espropriative avrebbero dovuto essere terminate);
– quanto all’intervento di cui alla lett. b) (ovvero l’intervento che ha avuto ad oggetto la realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi laterali sempre sui predetti terreni, eseguito in base al progetto definitivo per la “Realizzazione strada denominata M. Buonarroti” approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 12/09/2011, deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 15/12/2011 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera ed in esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 764 del 02/02/2012) il risarcimento danni per mancato godimento dei beni immobili di che trattasi è posto solo a carico del Comune di Monteiasi, in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale dovrà proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni immobili di che trattasi a partire dal decorso del quinquennio dal 12.09.2011, ossia dal 13.9.2016.
15.1. Con riguardo alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene di dover fare applicazione dei seguenti criteri:
– a) dovrà tenersi conto delle aree effettivamente occupate dalle PP.AA. per la realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi occupate illegittimamente da parte dell’Acquedotto Pugliese e del Comune di Monteiasi;
– b) in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno per mancato godimento da occupazione illegittima, questo dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% annuo (per ciascun anno di illegittima occupazione) del valore venale dell’area in parola, per il periodo di illegittima occupazione (ut supra indicata) sino ad effettiva restituzione o acquisizione “sanante”;
– c) trattandosi di debiti di valore, le somme di cui al precedente punto b) dovranno essere rivalutate alla data della presenta sentenza (con applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dovranno, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri innanzi descritti, dovrà essere presentata ai ricorrenti, da parte del Comune di Monteiasi e dell’Acquedotto Pugliese (per la parte di ciascuna competenza), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza o da quella di notificazione, se anteriore.
16. Pertanto le domande dei ricorrenti volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della condotta del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A., la condanna del Comune di Monteiasi alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati senza l’emanazione del decreto di esproprio ed il risarcimento danni a carico del Comune di Monteiasi e di Acquedotto Pugliese S.p.A. conseguente alla loro illegittima occupazione sino alla restituzione, devono essere accolte nei sensi sopra esposti.
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna di Acquedotto Pugliese S.p.A. alla restituzione, previa demolizione e riduzione in pristino, dei predetti terreni occupati senza l’emanazione del decreto di esproprio poiché la valutazione sulla restituzione dell’area o l’attivazione della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del Testo Unico deve essere posta a carico dell’Amministrazione comunale, unico soggetto che può avere competenza a tali incombenti.
17. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere accolto, quanto – da un lato – alla domanda di restituzione delle aree illecitamente occupate dal Comune di Monteiasi (anche con riferimento all’intervento di cui alla lett. a) ossia con riferimento all’intervento realizzato dall’Acquedotto Pugliese) previa riduzione in pristino, fatta salva l’applicazione dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 327/2001 e ss.mm., e – dall’altro – alla definizione dei criteri ex art. 34, comma 4, del c.p.a. per il risarcimento dei danni per mancato godimento rivenienti dall’illegittima occupazione, nei sensi, limiti e termini innanzi precisati, posto a carico di entrambe le parti intimate ossia Acquedotto Pugliese e Comune di Monteiasi nella seguente misura: in solido quanto all’intervento di cui alla lettera a) realizzato dall’Acquedotto Pugliese¸ ad esclusivo carico del Comune di Monteiasi, quanto all’intervento di cui alla lettera b).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR PUGLIA – LECCE, III – sentenza 08.01.2026 n. 41