Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La ricorrente lamenta che il Tribunale, dichiarando la propria competenza, ha individuato il luogo di residenza/domicilio del condominio nel territorio ove lo stesso insiste.
Si osserva preliminarmente che, nella specie, la resistente (OMISSIS) ha inizialmente agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas in forza di un contratto di somministrazione concluso con il condominio.
Si rileva, dunque, che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. n.14410/2024, Cass. n.10679/2015).
Premesso che, nella specie, non è sorta contestazione in merito alla qualità di consumatore del condominio e della conseguente necessaria applicazione del disposto di cui all’art.66-bis d.lg 205/2006, la questione riguarda esclusivamente l’individuazione della effettiva sede/domicilio dello stesso.
Si rileva, infatti, che la competenza territoriale inderogabile di cui al citato art. 66-bis Cod.cons. si determina in capo al giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Ed allora il Collegio osserva che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e che all’amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell’ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall’assemblea (Cass. S.U. n.10934/2019).
Ai fini della competenza, pertanto, ciò che àncora ad un Foro la parte complessa ‘Condominio’ non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini (Cass.n.12416/25) ed ove avvengono, tra l’altro, le forniture e l’erogazione di tutti servizi.
La rilevanza del domicilio dell’amministratore pro tempore, cui vorrebbe fosse dato rilievo la parte ricorrente, si giustifica invece solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante in tal caso la necessità di assicurare la certa conoscibilità degli atti da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta. Il Tribunale di Tivoli ha correttamente tenuto distinti due problemi: quello della competenza secondo il foro del consumatore, su cui ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte e quello del luogo di notificazione al Condominio quanto al foro del domicilio.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, devono essere rifuse dal ricorrente alla controricorrente con distrazione a favore dell’avvocato della stessa.
Cass. civ., III, ord., 10.12.2025, n. 32083