Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per chiedere – nei limiti dell’importo di € 17.597,80 e relativi accessori – l’attuazione dell’ordinanza, emessa il 17.09.2024 e notificata il 24.09.2024, con la quale il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese ha ordinato al terzo pignorato Comune di Niscemi, di pagare in favore di Lauricella Salvatore, la somma complessiva di €. 18.734,99, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c..
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025, nella contumacia del Comune di Niscemi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Per quanto attiene alla esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nel caso di specie, la giurisprudenza costantemente afferma che l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di una Pubblica amministrazione, avendo portata decisoria dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante, nonché attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 comma 3 lett. c) e 7, comma 2 c.p.a. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 06/04/2021, n. 2261; T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 01/07/2020, n. 193; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 03/01/2020, n. 28; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/09/2020, n. 9655; Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n. 2).
Consta che l’ordinanza di assegnazione oggetto del presente ricorso dispone la condanna pecuniaria del Comune intimato quale terzo pignorato, che la stessa è passata in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il resistente Comune, pertanto, deve essere condannato a corrispondere la somma indicata nell’ordinanza in oggetto nei limiti dell’importo richiesto, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza. Non sono invece dovute le ulteriori spese sostenute dal ricorrente per il rilascio del titolo e la sua notificazione poiché non documentate.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Amministrazione regionale, il quale – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Comune.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano – in favore della parte ricorrente – avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 29.09.2025 n. 2102