*Giurisdizione e competenza – Produzione documentale nel processo amministrativo, formazione del giudicato e limiti probatori

*Giurisdizione e competenza – Produzione documentale nel processo amministrativo, formazione del giudicato e limiti probatori

1. Con l’appello di cui in epigrafe le Agenzie appellanti impugnavano la sentenza di cui in epigrafe del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 12220219000987890000 di euro 10.791,34, relativa all’annualità lattiero-casearia 1995/96.

2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo della prescrizione del credito.

3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la parte della sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:

– inammissibilità della censura relativa alla prescrizione, in ragione della notifica della cartella di pagamento del 2018, la quale preclude la possibilità di contestare, soltanto ora in questo giudizio, vizi che potevano essere fatti valere già in quella sede, istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., ai fini della prova della notifica di tale intimazione:

– violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., per non avere il Tar preso in considerazione (i) la pendenza di un giudizio, concernente la pretesa creditoria in questione, che ha interrotto e tenuto pure sospesa la prescrizione fino al 2014, nonché (ii) la stessa notifica della cartella del 2018, che ha ulteriormente interrotto la prescrizione (degli interessi); istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., ai fini della relativa prova;

– erroneità della sentenza per avere quantificato in cinque anni, invece che in dieci, il termine prescrizionale degli interessi dovuti nell’ambito dei prelievi c.d. “quote latte”.

4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei nuovi documenti ed il rigetto dell’appello e delle relative domande.

5. Con ordinanza n. 1310 del 2025 veniva accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

6. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa passava in decisione.

7. L’appello è fondato.

8. Invero, in relazione al primo motivo, già la notifica qui prodotta della notifica della cartella di pagamento del 2018, dovrebbe precludere alla parte debitrice di far valere in questa sede vizi che potevano essere dedotti a suo tempo nei confronti dell’atto presupposto.

9. Ai fini interruttivi della prescrizione è poi fondato il secondo motivo di appello. Se da un canto il credito risale ad oltre venti anni fa, riguardando l’annualità lattiero-casearia 1995/96, da un altro canto invece appare ammissibile la produzione della sentenza di questo Consiglio, n. 4073 del 2014, di rigetto del ricorso promosso dal Caseificio Fratelli Ghidetti Carlo e Sergio s.n.c. avverso la comunicazione con la quale veniva reso noto l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelevo supplementare per lo sforamento delle c.d. “quote latte” proprio per le annate 1995/96 e 1996/97, giudizio iniziato nel 1999, deciso in primo grado dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 9450 del 4 maggio 2010 e, in via definitiva, dalla decisione predetta n. 4073 del 2014.

10. In proposito va ribadito quanto già chiarito dalla Sezione, “Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).

11. Sul punto, il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025).

Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.

12. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.

13. Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.

14. Pertanto, deve essere accolta l’istanza della difesa erariale volta ad ottenere l’ammissione in appello dei documenti nuovi limitatamente a quelli valevoli a dimostrare l’esistenza di giudicati esterni. Sono quindi ammissibili le sentenze depositate nonché i ricorsi che hanno originato i relativi giudizi in quanto idonei ad identificare le parti processuali e l’oggetto dei giudizi.

15. Nel caso oggetto del giudizio, dove in primo grado l’esecuzione all’ordine istruttorio del Tar fu solamente parziale, si chiede l’acquisizione di documenti aventi ad oggetto, da un lato, la notifica della cartella di pagamento richiamata nell’atto di intimazione impugnato dal privato, dall’altro sentenze che integrano un giudicato di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di un singolo documento e di provvedimenti ed attività giurisdizionali. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe coi precedenti giudicati (cfr. in specie Consiglio di Stato sentenza n. 4073 del 2014) e in quanto la prova qui raggiunta della notifica della cartella di pagamento del 2018 esclude la prescrizione anche degli interessi.

16. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, tenuto anche conto che parte appellata non ha riproposto i motivi a suo tempo assorbiti dal Tar, va respinto il ricorso di primo grado.

17. Sussistono giusti motivi, stante il parzialmente ineseguito ordine istruttorio di prime cure, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 16.01.2026 n. 339

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