1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 399 del 16 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 1189/2022 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a Raffaella Nadalutti l’importo di € 1.500 per le annualità arretrate e non corrisposte, oltre interessi legali; condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CU se dovuti con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
1.1 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, il tutto con il favore delle spese da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
4. il ricorso è inammissibile nella parte in cui ha veicolato la domanda di esecuzione della sentenza ottemperanda con riferimento al capo di condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.
4.1 In detta prospettiva, osserva il Collegio che la condivisibile e costante giurisprudenza amministrativa afferma che: “al procuratore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
– per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
– pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).” (Tar Milano, III Sezione, sentenza del 12 giugno 2025, n. 2148).
4.2 Nel caso di specie, i procuratori di parte ricorrente avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e, a monte, avrebbero dovuto notificare all’amministrazione resistente il titolo esecutivo quali procuratori distrattari, anche al fine dell’utile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
4.3 Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile in parte qua.
5. Per il resto, il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
– la sentenza ottemperanda n. 399 del 16 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 16 luglio 2024;
– è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
– la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 28 gennaio 2025.
6. Il ricorso è altresì fondato e va, pertanto, accolto.
6.1 La domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare è fondata e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
4.2 Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. In definitiva, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte va accolto, nei sensi precisati.
7. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
TAR TOSCANA, III – sentenza 01.10.2025 n. 1567