Ritenuto che le articolate argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla parte ricorrente il 21 dicembre 2025 non consentano di superare il consolidato orientamento della Sezione, già espresso nell’ordinanza del 3 dicembre 2025, in base al quale la procura versata in atti – rilasciata dinanzi a un notaio marocchino – essendo priva di legalizzazione e/o apostille non è idonea ad essere fatta valere nello Stato italiano;
Ritenuto tuttavia che le medesime argomentazioni – valutate unitamente al fatto che l’instaurazione del presente giudizio si colloca a ridosso della già menzionata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 (la procura è infatti datata 24 settembre 2025 mentre il ricorso è stato notificato l’8 ottobre 2025) – consentano di accogliere la richiesta di remissione in termini avanzata in via subordinata dalla parte ricorrente;
Ritenuto dunque di dover assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per produrre una procura alle liti che sia dotata dei requisiti formali indicati nell’ordinanza del 3 dicembre 2025;
Ritenuto, inoltre, di dover rinviare la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata da parte ricorrente attraverso la presentazione di un’apposita istanza.
TAR LAZIO – ROMA, V QUATER – ordinanza 14.01.2026 n. 657