Giurisdizione e competenza- Procura alle liti rilasciata dinanzi ad un notaio marocchino priva di legalizzazione difetto di ius postulandi e rimessione in termini

Giurisdizione e competenza- Procura alle liti rilasciata dinanzi ad un notaio marocchino priva di legalizzazione difetto di ius postulandi e rimessione in termini

Ritenuto che le articolate argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla parte ricorrente il 21 dicembre 2025 non consentano di superare il consolidato orientamento della Sezione, già espresso nell’ordinanza del 3 dicembre 2025, in base al quale la procura versata in atti – rilasciata dinanzi a un notaio marocchino – essendo priva di legalizzazione e/o apostille non è idonea ad essere fatta valere nello Stato italiano;

Ritenuto tuttavia che le medesime argomentazioni – valutate unitamente al fatto che l’instaurazione del presente giudizio si colloca a ridosso della già menzionata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 (la procura è infatti datata 24 settembre 2025 mentre il ricorso è stato notificato l’8 ottobre 2025) – consentano di accogliere la richiesta di remissione in termini avanzata in via subordinata dalla parte ricorrente;

Ritenuto dunque di dover assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per produrre una procura alle liti che sia dotata dei requisiti formali indicati nell’ordinanza del 3 dicembre 2025;

Ritenuto, inoltre, di dover rinviare la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata da parte ricorrente attraverso la presentazione di un’apposita istanza.

TAR LAZIO – ROMA, V QUATER – ordinanza 14.01.2026 n. 657

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