Ritenuto e considerato:
quanto a parte ricorrente,
che la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita del ricorrente su supporto cartaceo, depositata in atti, non è asseverata, in violazione dall’articolo 136, comma 2 ter c.p.a., nonché dell’art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021;
che la stessa parte ricorrente dovrà procedere alla necessaria regolarizzazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
e, quanto all’Amministrazione resistente, se le circostanze addotte nella sua relazione, sottoscritta in data 30 luglio 2025, e nei relativi allegati, circa l’attività della ricorrente “-OMISSIS-” abbiano formato o formeranno oggetto di rapporto all’Autorità giudiziaria;
che nel dispositivo è fissata la data della nuova udienza camerale;
TAR LOMBARDIA – BRESCIA, I – ordinanza 05.09.2025 n. 799