Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo, insussistenza dell’interesse ad agire e dichiarazione di improcedibilità

Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo, insussistenza dell’interesse ad agire e dichiarazione di improcedibilità

Rilevato che:

– con atto depositato in data 20 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;

– all’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto che:

– in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);

– sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

TAR TOSCANA – FIRENZE, III – sentenza 28.01.2026 n. 215

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