Giurisdizione e competenza – Procedimento giurisdizionale e utilizzo di memorie prodotte in giudizio dai difensori

Giurisdizione e competenza – Procedimento giurisdizionale e utilizzo di memorie prodotte in giudizio dai difensori

1. Rilevati i presupposti per la definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.

2. Sul piano processuale, dato preliminarmente atto che – coerentemente con la più recente giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, 29 gennaio 2025, n. 244, alle cui argomentazioni si rinvia) – non saranno presi in considerazione i collegamenti ipertestuali presenti nella memoria di parte resistente, non possono trovare accoglimento le eccezioni di carattere preliminare articolate dalla resistente amministrazione.

2.1. Da un lato, la questione della mancata equipollenza della laurea posseduta dalla ricorrente non risulta essere stata affrontata dalla resistente amministrazione nel provvedimento per cui è causa.

Con la conseguenza che – in disparte l’evidente inammissibilità di una siffatta integrazione postuma della motivazione – ogni considerazione sul punto, ove venisse svolta in sede processuale, implicherebbe una pronuncia giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati, in palmare violazione dell’art. 34, c. 2, c.p.a.

Di talché non può fondatamente accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

2.2. Dall’altro, la previsione del bando (art. 3) per cui “Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovranno pervenire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, datate e firmate digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata riconducibile al candidato, mediante invio all’indirizzo [email protected]. entro le ore_12:00 (orario italiano) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”” non può essere qualificata in termini di clausola immediatamente escludente, per la quale sarebbe stata necessaria un’immediata impugnazione: detta previsione, infatti, non dispone alcun requisito soggettivo di partecipazione al concorso tale da inibire a monte la partecipazione della ricorrente alla selezione per cui è causa, ma si limita a statuire un mero adempimento procedurale (l’invio della domanda, datata e firmata digitalmente, via pec), seppure a pena di esclusione.

Con la conseguenza che anche la censura di irricevibilità articolata dalla resistente amministrazione è manifestamente infondata e va pertanto rigettata.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, in materia di validità della presentazione di una domanda di partecipazione a un concorso pubblico trasmessa dall’interessato a mezzo PEC (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 167, alle cui considerazioni si fa espresso rinvio; in quel caso peraltro mancava anche l’apposizione della firma di parte ricorrente nella copia cartacea, invece presente nel caso di specie – cfr. all. 4 di parte ricorrente) e, più in generale, sulla sanabilità della carenza della sottoscrizione della domanda ove riconducibile al concorrente (Cons. St., sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 498); circostanza – quest’ultima – che non può essere seriamente messa in dubbio a fronte dell’invio della domanda di parte ricorrente tramite la PEC personale.

La clausola del bando in parola (comunque insuscettibile di un’interpretazione “adeguatrice” rispetto al dato normativo primario, dato il suo chiaro tenore testuale, laddove prevede a pena di esclusione l’onere di datazione e sottoscrizione digitale, oltre a quello dell’invio della domanda via pec), pertanto, si palesa illegittima alla luce dell’art. 38, c. 2, d.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; disposizione, quest’ultima, che prevede al c. 1, lett. c-bis) che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: […] c-bis)  ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”.

Ciò posto, è appena il caso di evidenziare – in riscontro a quanto rilevato in udienza dalla parte resistente – che l’art. 65, d.lgs. n. 82/2005 impone la produzione di un documento di identità nella differente lett. c), che non riguarda il caso di istanze trasmesse dal domicilio digitale o da un indirizzo PEC, come invece avvenuto nel caso di specie.

4. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto; sono annullati per l’effetto gli atti impugnati per quanto di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 12.09.2025 n. 2047

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