1. Va previamente definito il compendio documentale alla base della presente
decisione.
Com’è noto, l’art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di
quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto
di tale termine comporta l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons.
N. 00818/2023 REG.RIC.
St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395;
Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti.
Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del
contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell’estrema difficoltà grava sulla
parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517;
Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata al deposito di un documento il giorno
prima dell’udienza di discussione del ricorso, senza chiedere alcuna autorizzazione e
senza nemmeno motivare in ordine alle ragioni che avrebbero determinato l’estrema
difficoltà nella sua produzione. Estrema difficoltà, in ogni caso, più che opinabile,
tenuto conto che il documento de quo consiste nella sentenza resa sul giudizio penale
che ha coinvolto l’odierna ricorrente (peraltro ivi difesa dal medesimo procuratore che
la rappresenta nel presente giudizio), sottoscritta il 18.4.2025, i.e. oltre sette mesi
prima dell’udienza di discussione del ricorso.
Dalle precedenti considerazioni discende l’inutilizzabilità di quanto prodotto da parte
ricorrente il 1° dicembre 2025.
2. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27
gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse.
Come risulta dall’impugnata ordinanza, la concessione di parte ricorrente è scaduta il
31 dicembre 2023, ovvero da circa due anni.
Questa Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 13 giugno 2025, n. 1299), ancora di recente, ha
avuto modo di chiarire che, successivamente a tale data, devono essere disapplicate,
per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea, le proroghe
generalizzate delle concessioni demaniali marittime previste dall’articolo 12, comma
N. 00818/2023 REG.RIC.
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma
1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027).
Le ragioni – ivi espresse – alla base della predetta disapplicazione ben possono ribadirsi
anche con riguardo alle previsioni del D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e della circolare
n. 20953 del 3.4.2025, secondo cui – nelle more della definizione delle procedure di
gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime – queste ultime (in tesi
scadute il 31.12.2024; sul punto, si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo)
potrebbero continuare ad avere ulteriore efficacia.
Siffatta disposizione, che si connota quale (ennesima) proroga generalizzata di
concessioni demaniali marittime scadute, va dunque disapplicata.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’Autorità resistente ha espressamente
rigettato l’istanza di rinnovo della concessione per cui è causa nel marzo 2024 (cfr. la
nota -OMISSIS-774 del 25.3.2024, prodotta agli atti di causa dalla suddetta Autorità
il 22.10.2025).
Dunque è fuor di dubbio (vuoi per la disapplicazione delle disposizioni di proroga
generalizzata delle concessioni demaniali marittime, vuoi per la presenza di un
provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della specifica concessione demaniale
marittima per cui è causa) che la concessione di parte ricorrente è definitivamente
venuta meno il 31.12.2023.
Da tale affermazione discende l’inutilità di una sentenza di merito rispetto
all’ordinanza in questione, posto che l’eventuale accoglimento del ricorso non
consentirebbe alla ricorrente di ottenere il bene della vita a cui aspirava con la
proposizione del giudizio (ovvero tornare a fruire del bene all’epoca dato in
concessione).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile.
N. 00818/2023 REG.RIC.
La definizione in rito del presente giudizio, peraltro discendente da una questione
rilevata d’ufficio, consente di compensare le spese di lite tra le parti.
TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 10.01.2026 n. 73