*Giurisdizione e competenza – Procedimento – Atto amministrativo – Proposizione del giudizio di ottemperanza e annullabilità dell’atto amministrativo

*Giurisdizione e competenza – Procedimento – Atto amministrativo – Proposizione del giudizio di ottemperanza e annullabilità dell’atto amministrativo

6. Il Collegio preliminarmente respinge la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso in appello, proposta dagli appellanti con nota depositata in data 16.7.2025, i quali hanno dedotto la pendenza di trattative di bonario componimento con le parti resistenti, senza tuttavia documentare in alcun modo le ragioni dell’istanza. In considerazione della ratio legis che sottende alla celebrazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ai sensi del d.l. n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, in difetto di prova delle motivazioni che giustificano l’istanza di rinvio, la richiesta non può trovare accoglimento, stante la necessità di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

I ricorrenti, infatti, non hanno allegato alcun documento idoneo a provare che la vertenza è in corso di definizione con il Comune di-OMISSIS- e con il Condominio -OMISSIS-, i quali non si sono neppure costituiti in giudizio.

7. Va, inoltre, rilevato che, in data 30 settembre 2025, -OMISSIS-hanno depositato un atto di rinuncia all’appello. Le dichiarazioni di rinuncia, essendo intervenute successivamente alla camera di consiglio del 17 settembre 2025, momento in cui la causa è stata assunta in decisione, non possono essere esaminate da questo Collegio.

Il ricorso va quindi esaminato nel merito.

8. Con il primo mezzo, gli appellanti denunciano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che anche le censure sull’ordine di demolizione del Comune, adottato in ossequio alla decisione del Consiglio di Stato n. 3270/2021, rientrino nella competenza del giudice dell’ottemperanza. I ricorrenti argomentano che il giudice dell’ottemperanza è competente ove si faccia questione della conformità dei provvedimenti al giudicato, sindacato che peraltro consentirebbe una valutazione estesa al merito in ordine ai provvedimenti ritenuti nulli. Quando invece si tratti di nuovi ed autonomi vizi di legittimità della rinnovata determinazione, come nel caso di specie, la competenza spetterebbe al giudice competente per la cognizione. Sotto il profilo strettamente processuale, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, gli appellanti non avrebbero comunque potuto adire il Consiglio di Stato con ricorso per ottemperanza. Secondo un orientamento del Consiglio di Stato: “È legittimato a chiedere le misure esecutive di una sentenza solo chi abbia proposto una domanda in sede di cognizione, quando questa sia stata accolta.” (Cons. Stato, sentenza n. 2724/2013). Nel senso che il ricorso in ottemperanza viene promosso da chi, essendo vittorioso nel giudizio di cognizione, chieda in via giudiziaria l’esecuzione della sentenza favorevole. Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, la domanda accolta in sede di cognizione sarebbe quella proposta dai controinteressati nel giudizio concluso dinanzi al Consiglio di Stato con sentenza n. 2397 del 20 aprile 2018, e non quella degli odierni appellanti risultati, in quella sede, soccombenti. Gli esponenti denunciano, altresì, anche l’impropria generalizzazione operata dal T.A.R. nel ritenere che: “la competenza in merito ad ogni eventuale controversia in merito agli atti esecutivi adottati in ossequio ad una pronuncia resa in sede di ottemperanza non può che essere demandata allo stesso giudice dell’ottemperanza individuato ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.”. Tale affermazione sarebbe contraddittoria, in ragione di una interpretazione sistematica, con l’art. 32, co. 2, c.p.a. L’ordinamento ammette, a date condizioni, la possibilità di conversione dell’azione ex art. 32 c.p.a., pertanto, sussiste la possibilità, per il giudice dell’ottemperanza, di disporre la conversione del rito nel caso in cui, rigettata la domanda di nullità, si ravvisino motivi autonomi di illegittimità sollevati dal ricorrente. La preliminare valutazione sul tipo di domanda prospettata, finalizzata alla scelta del rito, smentirebbe il postulato della sentenza appellata, secondo cui ogni atto rientra nella competenza del giudice dell’ottemperanza.

9. Con il secondo motivo di appello, i ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. afferma che i ricorrenti non avrebbero dedotto vizi autonomi del procedimento, avendo piuttosto ribadito nel ricorso rilievi già formulati nel giudizio di ottemperanza. In particolare, il Collegio di primo grado deduce che, in sede di ottemperanza, erano stati trattati i punti: 1) del bilanciamento degli interessi; 2) dell’impegno a cedere opere di urbanizzazione; 3) di insuscettibilità delle violazioni accertate ad essere fiscalizzate ex art. 38, TUE. Ad avviso degli esponenti, tale statuizione non sarebbe corretta, posto che nel ricorso innanzi al T.A.R. sarebbero stati denunciati vizi autonomi dell’ordine di demolizione emanato dal Comune, a prescindere da quanto statuito in sede di ottemperanza dal Consiglio di Stato. Il provvedimento impugnato è stato contestato per la assoluta carenza di motivazione in ordine al preminente interesse pubblico alla demolizione, anche a fronte del legittimo e incolpevole affidamento ingenerato nei privati proprietari delle villette oggetto di demolizione dopo oltre dieci anni dal rilascio, da parte del Comune medesimo, di un provvedimento amministrativo favorevole.

10. Con il terzo motivo di appello, i ricorrenti ripropongono nel presente giudizio i motivi di ricorso introduttivo non esaminati dal Tribunale adito.

11. Le critiche, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento.

E’ opportuno procedere a una breve ricapitolazione dei fatti di causa rilevanti, come si rilevano dalle emergenze processuali, per l’esame delle questioni prospettare dagli appellanti.

La vicenda prende le mosse dal 2010, allorché il Condominio -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.A.R. per la Valle d’Aosta la concessione edilizia n. 15/2010 rilasciata dal Comune di-OMISSIS- in favore degli appellanti per la costruzione di tre villini da adibire a prima abitazione con i rispettivi nuclei familiari. Con sentenza non definitiva n. 24 del 16 marzo 2011, il Tribunale respingeva il ricorso, riservandosi di pronunciare con separato provvedimento la sola questione relativa alla violazione delle distanze. La sentenza n. 24 del 2011 veniva appellata dinanzi al Consiglio di Stato dal Condominio -OMISSIS-, che, in accoglimento parziale dell’appello, annullava il provvedimento di concessione edilizia.

Con ricorso del 28 luglio 2020, il Condominio -OMISSIS- chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, n. 2397 del 2018, avente ad oggetto l’annullamento delle concessioni edilizie delle villette degli odierni appellanti.

Con sentenza n. 3270 del 2021, il Consiglio di Stato accoglieva il suddetto ricorso in ottemperanza, pertanto, con l’ordinanza impugnata n. 57 del 2021, il Comune di-OMISSIS- ordinava a -OMISSIS- di “demolire, entro novanta giorni (90 gg.) naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, tutte le strutture realizzate in forza del titolo abilitativo annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2397 del 20.4.2018, così come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso numero di registro generale 6115 del 22.4.2021 e, in particolare, di provvedere alla demolizione delle opere edilizie…”.

11.1. Ciò premesso in fatto, tenuto conto che oggetto della controversia è l’ordinanza di demolizione n. 57 del 2021 adottata dal Comune di-OMISSIS- in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3270 del 2021, la competenza, da qualificarsi come funzionale e inderogabile, appartiene al Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.

Tanto si rileva dal contenuto dell’ordinanza n. 57 del 2021, in cui si legge che è resa in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, con la quale, nell’ambito del giudizio di ottemperanza al giudicato di annullamento del permesso di costruire (sentenza n. 2397 del 2018), ha statuito che “il Comune di-OMISSIS- ha l’obbligo, per effetto del giudicato, di procedere alla demolizione dei fabbricati costruiti in base al permesso di costruire n. 15 del 2010 annullato”, disponendo che: “…in esecuzione della presente decisione il Comune è pertanto tenuto a completare il procedimento avviato in data 2 marzo 2021 mediante l’adozione dell’ingiunzione di demolizione nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza …”.

Nella specie, il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione doveva essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato nel quale si identificava ‘il giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione di tratta’ (v. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decisione n. 18 del 2012; cfr. Corte di Cassazione n. 2065 del 2011).

Il Collegio di prima istanza ha correttamente osservato che, in sede di ottemperanza, erano stati trattati i punti: 1) del bilanciamento degli interessi; 2) dell’impegno a cedere opere di urbanizzazione; 3) di insuscettibilità delle violazioni accertate ad essere fiscalizzate ex art. 38, TUE, e che, nel presente giudizio, proposto dinanzi al medesimo T.A.R., gli appellanti hanno sostanzialmente dedotto le stesse argomentazioni. Ne consegue che, nella sostanza, è stata evidenziata una elusione del giudicato, posto che si è denunciato che l’Amministrazione, nell’emettere il provvedimento di demolizione, non ha correttamente valutato la tutela dell’affidamento dei proprietari delle villette, ponderando le conseguenze di una demolizione avvenuta dopo oltre dieci anni dalla concessione del titolo edilizio. Parimenti è stata riproposta la esistenza, quale condizione di edificabilità, della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di cui alla l. n. 847 del 1964, e infine il provvedimento è stato censurato per violazione dell’art. 38 del T.U. dell’edilizia.

Anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata non merita censura, avendo il Collegio di prima istanza rilevato che: “tramite il ricorso di cui trattasi, gli interessati si sono invero limitati a ribadire rilievi già formulati nel corso del giudizio di ottemperanza instaurato dagli odierni controinteressati dinanzi al Consiglio di Stato e già puntualmente rigettati dal medesimo Consiglio di Stato sulla base delle motivazioni enucleate nella sentenza testé richiamata”.

Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha precisato che “il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato deve essere impugnato con ricorso per ottemperanza quanto l’atto è stato asseritamente emesso in violazione o in esecuzione del giudicato” (Cons. Stato, n. 2769 del 2016).

Nel giudizio di ottemperanza, il codificato criterio di regolazione della competenza ex art. 113 c.p.a., è ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è naturaliter il più idoneo ad assicurare l’interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione satisfattoria del decisum. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il presupposto (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2013), a nulla rilevando la posizione processuale di parte soccombente degli appellanti, atteso che con il ricorso introduttivo, in sostanza, si denuncia un vizio dell’atto impugnato con riferimento ai criteri individuati dalla decisione ottemperanda.

Con sentenza n. 698 del 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui, quando la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo il ricorso per l’ottemperanza al giudicato va proposto al giudice di primo grado; è competenza funzionale, invece, del Consiglio di Stato nel momento in cui la sentenza di appello, anche se conferma la sentenza del T.A.R, ne modifica sostanzialmente la motivazione, influendo sull’effetto conformativo derivante dal giudicato (id. Cons. Stato, n. 871 del 2020). Ne consegue che, stante l’accoglimento parziale dell’appello da parte del Consiglio di Stato, l’impugnazione di provvedimenti dell’Amministrazione resi in esecuzione della decisione n. 3270 del 2021, doveva essere proposta davanti al suddetto Collegio.

Per ragioni di completezza va osservato che, anche nel caso in cui i ricorrenti avessero proposto vizi di legittimità del provvedimento impugnato oltre alla violazione del decisum, circostanza nella specie non ravvisabile per i rilievi sopra espressi, avrebbero dovuto proporre ricorso al Consiglio di Stato, quale giudice funzionalmente deputato ad esaminare anche il merito della controversia.

E’ stato, invero, chiarito che: “Nei confronti di atti amministrativi adottati in seguito ad una sentenza di annullamento, è consentito proporre in un unico ricorso, diretto al giudice dell’ottemperanza, domande tipologicamente distinte, le une proprie di un giudizio di cognizione e le altre di un giudizio di ottemperanza; il giudice dell’ottemperanza, se respinge le domande di nullità o inefficacia degli atti, over il ricorso sia stato proposto nel rispetto dei termini per l’azione di annullamento, dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio aventi al giudice competente per la cognizione (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 gennaio 2013, n. 2).

Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza anche del secondo mezzo.

Nell’ipotesi congiunta di devoluzione allo stesso giudice di una impugnazione in ottemperanza e di un ricorso di legittimità, circostanza che gli appellanti assumono essersi verificata nel caso di specie avendo prospettato vizi di legittimità dell’atto (argomentazione non supportata dalle emergenze processuali come sopra chiarito), il Collegio dell’ottemperanza sarebbe stato chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle riguardanti il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori. Ne consegue che la questione prospettata circa il fatto che il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che i ricorrenti non avevano dedotto vizi autonomi del provvedimento, avendo piuttosto ribadito nel ricorso rilievi già formulati nel giudizio di ottemperanza, non rileva comunque ai fini della competenza funzionale dell’organo giudicante.

L’art. 114, comma 6, c.p.a. dispone che “il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza’, pertanto, come precisato dal T.A.R., la competenza in merito ad ogni eventuale controversia agli atti meramente esecutivi adottati in ossequio alla pronuncia resa in sede di ottemperanza deve essere demandata al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.

12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.

13. Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 12.12.2025 n. 9823

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