1.- Lamenta la Società ricorrente che, nonostante il 28/4/2023 avesse formulato al resistente Comune una proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del d.lgs. 50/2016, per l’implementazione e gestione in concessione della pubblica illuminazione, lo stesso in data 18/7/2025 ha indetto (senza riscontrare l’istanza) una manifestazione di interesse di iniziativa pubblica, ex art. 193, co. 16, del d.lgs. n. 36/2023.
Deduce che l’attivazione dell’iter sulla sua proposta determina l’instaurazione di un “contatto” che, per i principi di affidamento e buona fede, impone alla P.A. di proteggere la sfera giuridica del proponente, in particolare fornendo un riscontro espresso e motivato all’istanza (come richiesto con diffida del 23/7/2025).
1.1. È quindi impugnato il silenzio formatosi, denunciando con un primo motivo la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e ss. della legge n. 241/90, in relazione all’art.183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016, nonché del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità ovvero irragionevolezza manifesta.
Si sostiene che è pacifica la legittimazione processuale della ricorrente e che, nella specie, si è perfezionata una fattispecie di silenzio-inadempimento, stante l’omissione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di cui trattasi.
Al proposito, è rimarcato che l’art. 30, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 rinvia alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, conseguendone l’esigenza di definire comunque il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
1.2. Con ulteriori censure è dedotto:
– al secondo motivo, che l’avvio della diversa gara, in base al sopravvenuto art. 193, co. 16, del d.lgs. n. 36/2023, avrebbe dovuto essere preceduta, in ogni caso, dal riscontro da fornire all’antecedente istanza della ricorrente, tenendo inoltre presente che l’art. 193 cit. non si applica ai procedimenti di finanza di progetto in corso, come stabilito dal correttivo approvato con il d.lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209 all’art. 70, co. 4;
– nel terzo motivo, prospettato in via subordinata, che è illegittima la nuova procedura bandita, essendo riservata a stazioni appaltanti qualificate la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del progetto (art. 5, co. 5, dell’allegato II.4 del nuovo codice degli appalti), mentre il Comune di Frignano non ha la qualificazione di stazione appaltante di L2 né rientra tra i soggetti con esperienza triennale nella gestione di PEF.
2.- Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Frignano, eccependo:
a) la tardività della domanda, per il decorso di un anno dalla proposizione dell’istanza del 28/4/2023 (non valendo a riaprire il termine di cui all’art. 31 c.p.a. la diffida del 23/7/2025, dal contenuto meramente sollecitatorio);
b) la carenza di interesse, avendo la ricorrente partecipato alla nuova procedura, presentando istanza assunta al prot. n. 11370 del 17/9/2025.
Nel merito, il resistente Comune contesta la domanda, nella parte in cui la ricorrente reputa inapplicabile l’art. 193 del nuovo codice dei contratti pubblici, in quanto la sopravvivenza delle procedure di project financing in corso al 31/12/2024, per effetto dell’art. 70, co. 4, del d.lgs. n. 209/2024, recepito nell’art. 225-bis del d.lgs. n. 36/2023, attiene esclusivamente ai casi in cui sia stata presentata una proposta di fattibilità oppure l’Ente concedente abbia pubblicato un avviso di sollecitazione ai privati (ossia, si ritiene, nell’intervallo di tempo dall’1/7/2023 al 31/12/2024, escludendosi quindi la proposta della ITALGECO, presentata in data 28/4/2023, nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016).
Aggiunge il Comune resistente che alcun obbligo giuridico è posto in capo al Comune, relativamente alla valutazione della proposta (come, del resto, non disconosciuto dalla ricorrente), da ultimo confutando che il regime di qualificazione di cui all’art. 5, co. 5, dell’Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023 operi allorquando si tratti della mera indizione di un avviso pubblico conoscitivo, riferendosi invece ai casi in cui la stazione appaltante proceda alla progettazione o all’affidamento di un contratto di concessione, cosicché la qualificazione è richiesta per le fasi operative di affidamento e gestione del contratto e non per l’attività prodromica di programmazione o esplorazione del mercato.
Alle difese del Comune ha replicato la ricorrente e, all’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Vanno preliminarmente disattese le eccezioni del Comune, osservando quanto segue.
2.1. L’art. 31, co. 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che: “E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
In tale contesto, esclusa la proposizione di un atto di semplice sollecitazione, è viceversa ammissibile la rinnovazione dell’istanza che, in relazione alle circostanze del caso concreto, prefiguri la ricorrenza di nuovi presupposti, in ragione dei quali il privato mantenga l’interesse a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione sulla sua iniziale istanza.
Nella fattispecie all’esame, v’è da dire che il Comune di Frignano ha formulato l’indirizzo per l’attivazione del nuovo procedimento e ha approvato l’avviso pubblico (rispettivamente, con la delibera di G.C. del 27/6/2025 n. 45 e con la determinazione dirigenziale del 18/7/2025 n. 171), così da ingenerare nell’interessato il comprensibile interesse a conoscere, espressamente, la sorte del procedimento instaurato con la sua proposta del 28/4/2023, tanto da inoltrare l’istanza del 23/7/2025, successiva all’adozione dei suddetti atti.
Pertanto, si ricade nell’ipotesi di prefigurata dalla giurisprudenza, ravvisandosi “che l’atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente” (Cons. Stato – sez. IV, 21/2/2025 n. 1469).
In questi termini, il contrastato operato dell’Amministrazione fa emergere nuovi presupposti, che legittimano la rinnovazione della richiesta.
Per tali ragioni il ricorso all’esame deve ritenersi ammissibile.
2.2. In ordine all’addotta carenza di interesse, va escluso che la presentazione della domanda di partecipazione al procedimento equivalga a un comportamento acquiescente, tale da sottrarre all’interessato la facoltà di chiedere che sia data risposta alla sua precedente istanza.
Invero, detta partecipazione (presumibilmente dettata dalla volontà di salvaguardare comunque il proprio interesse imprenditoriale, senza alcuna preclusione) non impedisce di esercitare l’azione giudiziale, in prospettiva volta alla cura dell’interesse di maggior rilievo.
È noto, infatti, che l’acquiescenza è rinvenibile unicamente allorquando nel comportamento siano riscontrabili indici univoci di una volontà contrastante con la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, laddove nella specie deve evidenziarsi che tale acquiescenza non può riscontrarsi, per quanto detto.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato.
Va ritenuto che sussiste l’obbligo di provvedere in merito all’istanza di cui trattasi, adottando un provvedimento espresso che risolva l’inerzia e consenta al privato di conoscere la determinazione dell’Amministrazione, qualunque essa sia.
L’art. 2 della legge n. 241/90 impone con portata generale alle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento, come si evince dalla previsione che ha rafforzato il dovere di una espressa pronuncia, mediante un provvedimento in forma semplificata qualora sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda (art. 2 cit., co. 1, secondo periodo).
Del resto, il dovere di cui trattasi è sancito ad espressa salvaguardia della linearità dell’azione dei pubblici poteri e della trasparenza nei rapporti con gli amministrati, così da dover essere predicato in tutti i casi in cui ragioni di ampia natura esigano di fornire all’interessato una risposta da parte della P.A. (cfr. Cons. Stato – sez. IV, 1/4/2025 n. 2748: “Parte della giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni- qualunque esse siano – dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno2017, n. 3234; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318)”).
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Frignano di fornire riscontro all’istanza della ricorrente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della presente sentenza, ferma restando la facoltà della parte interessata di provvedere direttamente alla sua notificazione, riservando la nomina di un Commissario ad acta, in ipotesi di perdurante inadempimento, su richiesta di parte.
Le spese seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 05.12.2025 n. 7886