1. Il ricorso è infondato.
2. Il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2024, stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva».
Secondo quanto si legge nella Relazione ministeriale illustrativa al citato decreto, tale disposizione contempla la possibilità per il giudice d’appello di sostituire direttamente la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, ovvero su richiesta dell’appellante o per effetto dell’esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen. la pena sia determinata in misura non superiore a quattro anni. In tal caso, se sia già stato acquisito il consenso dell’imputato, la Corte vi provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, dovrà acquisire detto consenso, assegnando un termine perentorio a tal fine e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo. Nel caso in cui, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, dovrà essere fissata apposita udienza, ai sensi del comma 1-bis.
L’intento perseguito dal legislatore attraverso la disposizione in esame è dunque quello di consentire l’applicazione nel giudizio di appello di pene sostitutive di cui in precedenza non ricorrevano i presupposti in ragione dell’entità della pena irrogata. Nel riconoscere tale possibilità, tuttavia, si è voluto mantenere fermo il principio affermato dalle Sezioni unite Punzo, le quali hanno escluso la possibilità per il giudice di applicare le pene sostitutive d’ufficio se nell’atto di appello non è formulata alcuna richiesta; ciò in ragione del carattere tassativo delle ipotesi in cui l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. prevede il potere officioso del giudice dell’appello in deroga al principio devolutivo (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01).
Il comma 4-ter dell’art. 598-bis, ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell’ipotesi in cui, a seguito della decisione sull’impugnazione, anche per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado (ad es. per l’avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti, o per effetto del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.), ovvero su richiesta dell’imputato nei termini di cui ai commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen., la pena venga rideterminata in misura non superiore a 4 anni, stabilendo che anche in tal caso è comunque indispensabile acquisire il consenso dell’imputato.
3. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva innanzitutto che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024 è applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di appello si è svolto successivamente all’entrata in vigore della stessa (4 aprile 2024).
Ciò posto, è tuttavia pacifico che il ricorrente non aveva avanzato richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, né aveva espresso il relativo consenso con l’atto di appello, né con i motivi nuovi o le memorie ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Inoltre, la sentenza impugnata ha confermato la pena già irrogata in primo grado nella misura di mesi sette di reclusione, mentre la Corte territoriale non ha esercitato alcuno dei poteri officiosi contemplati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che non ricorrevano i presupposti perché il giudice d’appello procedesse alla sostituzione della pena detentiva ai sensi del comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Cass. pen., V, ud. dep. 18.09.2025, n. 31289