Giurisdizione e competenza – Pendenza del processo, provvedimenti adottati dalla PA intimata e cessazione della materia del contendere

Giurisdizione e competenza – Pendenza del processo, provvedimenti adottati dalla PA intimata e cessazione della materia del contendere

1. Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente, il Collegio deve escludere che i successivi provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante in corso di causa (di revoca dell’esclusione della ricorrente e di aggiudicazione in suo favore) abbiano determinato la cessazione della materia del contendere, come dalla stessa Amministrazione affermato. Infatti, si ricorda che i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall’Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria. Al contrario, nel caso in cui il giudice sospenda in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione vi si adegui, con l’adozione di un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, non si ha improcedibilità del ricorso, né cessazione della materia del contendere, giacché l’adozione non spontanea dell’atto con cui si è data esecuzione alla sospensiva non produce la revoca del precedente provvedimento impugnato e ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa cioè che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.

Nel caso di specie, la revoca dell’esclusione del Consorzio, disposta dal CTM S.p.A. in data 21 luglio 2025, indica espressamente l’esigenza di conformarsi alle valutazioni già formulate in sede cautelare da questo T.A.R. D’altra parte, che tale provvedimento trovi la propria causa nell’esigenza di dare esecuzione alla pronuncia cautelare, si rinviene agevolmente osservando che il Consorzio era stato escluso dall’Amministrazione e che, sulle ragioni che avevano giustificato tale misura, quest’ultima non ha compiuto alcuna rinnovata e autonoma valutazione. Lo stesso può dirsi con riferimento al successivo atto di aggiudicazione in favore del Consorzio, che deriva consequenzialmente dalla riammissione in gara di quest’ultimo (che già era risultato il miglior offerente) e che è avvenuta in assenza di qualsiasi rivalutazione autonoma dei presupposti fattuali che avevano portato all’odierno contenzioso.

Per tutte le ragioni esposte, è opinione del Collegio che non sia possibile pronunciare alcuna cessazione della materia del contendere.

2. Ciò posto, appare opportuno procedere dall’esame del contenuto motivazionale del provvedimento di esclusione del 5 maggio 2025. Dalla sua lettura emerge che, a fronte della richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante nell’ambito del controllo di anomalia della sua offerta (che era risultata la migliore), il Consorzio ricorrente attestava che “ […] La scrivente, in merito al ribasso offerto del 100% relativa alla voce “PROGETTAZIONE” (Spese ed Oneri accessori), ha tenuto conto dell’offerta formulata dal Raggruppamento R.T.P, in sede di gara. L’RTP, come si evince dall’Allegato A, in sede di gara ha prodotto una dichiarazione con la quale ha offerto quanto segue:

1) un ribasso sulla PROGETTAZIONE ESECUTIVA del 10% pari ad un importo netto di € 378.964,92 (diconsi euro trecentosettantottomilanovecentosessantaquattro/62);

2) un ribasso su spese ed oneri accessori relativi alla progettazione esecutiva che possono essere contenuti in € 42.107,21 (diconsi euro quarantaduemilacentosette/21).

Per un totale complessivo per la progettazione esecutiva compreso spese ed oneri accessori di € 421.072,13 (euro quattrocentoventunomilasettantadue/13) oltre oneri previdenziali, assistenziali e iva. L’importo complessivo di cui innanzi uguale all’importo, indicato nel disciplinare di gara per il solo compenso per la progettazione, coerente con la norma vigente di riferimento che, come evidenziato comprende anche spese ed oneri accessori relativi alla progettazione esecutiva, consente, nella formulazione della dichiarazione MODELLO OFFERTA ECONOMICA di poter offrire un ribasso del 100% sulla prevista somma di € 81.454,48 per spese ed oneri accessori relativi alla progettazione esecutiva”. A fronte di tali giustificativi, la Stazione appaltante ha rilevato che “[…] il Consorzio pur esponendo nel modulo dell’offerta economica un ribasso pari al 100% sulla voce prezzo relativa alle “spese e oneri accessori”, in fase di giustificazioni ha chiarito che tale offerta tiene conto di un minor costo in misura del 10% rispetto a quello indicato come compenso professionale relativo alla progettazione esecutiva, espressamente quantificato in euro 378.694, 92 a fronte di quello fissato nella documentazione di gara pari a euro 421.072,13” e che “il contenuto delle giustificazioni fornite si pone in evidente e frontale contrasto con il contenuto dell’offerta economica formalmente presentata in fase di gara e che chiedeva espressamente la distinta quotazione della voce “oneri e spese accessorie”, con attribuzione del relativo punteggio […]l’operatore economico era consapevole di aver proposto un ribasso su una voce di costo non ribassabile e di aver computato spese e oneri di progettazione non esposti in offerta; pertanto, tale difformità incide inammissibilmente sull’impianto dell’offerta economica proposta, modificandone il contenuto […] i giustificativi non sono idonei a dimostrare la necessaria serietà e sostenibilità dell’offerta e a dare evidenza della corretta esecuzione dell’appalto […]”.

Ricostruite in tal modo le plurime motivazioni individuate dalla Stazione appaltante a sostegno dell’originario provvedimento di esclusione e procedendo con l’esame di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico, emerge chiaramente l’infondatezza del ricorso.

Il Collegio osserva, infatti, che è insuperabile l’affermazione della Stazione appaltante per la quale il Consorzio ricorrente ha formulato un’offerta economica difforme dalla disciplina di gara, ricomprendendo nella voce “compensi per la progettazione” anche la somma di euro € 42.107,21, rappresentativa delle spese e oneri accessori all’attività di progettazione, dovute dal Consorzio al RTP che ha formulato il preventivo di spesa (ma il cui peso economico è destinato a gravare sulla Stazione appaltante), mentre la disciplina di gara ne richiedeva la quotazione separata, con l’attribuzione di un diverso punteggio.

Tali spese, invece, avrebbero dovuto essere quotate separatamente, ricomprendendole nella distinta voce “B1) Offerta Presso su progettazione esecutiva” (solo oneri generali ed accessori), nella quale tuttavia il ricorrente ha indicato un ribasso percentuale del 100% (e quindi l’assenza di spese e oneri accessori per la Stazione appaltante), conseguendo il massimo punteggio di 2 punti per la voce. Siffatto vizio è stato evidenziato dalla controinteressata fin dalla sua costituzione in giudizio, unitamente alla circostanza per la quale il Consorzio, grazie a tale punteggio non dovuto, si è classificato al primo posto in graduatoria col punteggio di 96,94 a fronte dei 96,57 punti della controinteressata Ingegneria Costruzioni Colombrita.

In questo quadro, nessuna delle argomentazioni fornite dal Consorzio è in grado di palesare l’affermata illegittimità del provvedimento di esclusione. Non giova al ricorrente l’affermazione per la quale non vi sarebbe stata alcuna violazione della disciplina di gara, attesa la piena corrispondenza tra gli importi imposti dalla Stazione appaltante come compenso per la progettazione e quelli da esso indicati. Infatti, la piena corrispondenza numerica, effettivamente sussistente, si basa sull’errata ricomprensione nella voce anche dell’importo dovuto per le spese e gli oneri accessori che, invece, avrebbe dovuto essere quotato separatamente. Né, tantomeno, si può affermare l’irrilevanza nei confronti della Stazione appaltante delle condizioni economiche praticate dal RTP (che concretamente dovrà eseguire la prestazione) al Consorzio stesso. Invero, pur trattandosi di patti contrattuali dei quali l’Amministrazione non è direttamente parte, è indubbio che sia quest’ultima a dover sostenere il costo finale dell’operazione atteso che la somma indicata dal Consorzio quale compenso per la progettazione avrebbe comportato, in concreto, che il pagamento delle spese e degli oneri ad esso correlati sarebbe stato comunque sopportato dall’Amministrazione, nonostante l’offerta del ricorrente fosse stata premiata proprio per l’assenza di tali costi.

Ciò è reso evidente dal fatto che la differenza tra quanto chiesto dal RTP a titolo di compenso per la progettazione e la cifra complessiva indicata in gara dal Consorzio è pari all’importo delle spese e degli oneri accessori chiesti dallo stesso RTP costo che, in buona sostanza, sarebbe stato surrettiziamente scaricato dal concorrente sulla Stazione appaltante.

Né può assumere rilievo l’affermazione del Consorzio in virtù della quale, a fronte della rilevanza economica dell’appalto, le spese sarebbero state comunque ribassate del 100%, trattandosi di giustificazione fornita soltanto nel presente giudizio e non alla Stazione appaltante.

In ogni caso, rimane fermo che nell’offerta economica del ricorrente tali spese erano presenti, pur non essendo state indicate nella relativa voce dell’offerta economica. Ciò ha comportato l’attribuzione di un punteggio premiale che non avrebbe dovuto essere riconosciuto all’operatore economico e che è risultato decisivo, come già visto, nella graduatoria finale. Tale profilo è stato ritenuto dalla Stazione appaltante come idoneo a incidere negativamente sulla serietà e sostenibilità dell’offerta, valutazione che non appare a questo Collegio manifestamente illogica o arbitraria se intesa come volta a censurare l’introduzione di costi non espressamente evidenziati nell’offerta economica e rispetto ai quali, in virtù della loro mancata esplicitazione, era stato riconosciuto un punteggio premiale non dovuto. Si consideri, infine, che in assenza del punteggio premiale ricevuto per il ribasso sulle spese e gli oneri accessori, il Consorzio non potrebbe mai risultare aggiudicatario della gara, circostanza che dequota ulteriormente l’interesse del ricorrente a sindacare la ragionevolezza della delibera di esclusione: che l’operatore economico fosse da escludere o, più semplicemente, dovesse subire una riduzione di punteggio, in entrambi i casi non avrebbe potuto ottenere il bene della vita desiderato.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.

TAR SARDEGNA, II – sentenza 03.10.2025 n. 794

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