Giurisdizione e competenza – Patteggiamento e giudizio di revisione: parametro di valutazione e prove sopravvenute

Giurisdizione e competenza – Patteggiamento e giudizio di revisione: parametro di valutazione e prove sopravvenute

1.I ricorsi sono fondati limitatamente al secondo motivo.   1.1. Il primo motivo è, invece, nel suo complesso infondato, ma sollecita delle precisazioni.  Pur essendo, invero, da confermare l’epilogo decisorio della Corte di appello riguardo alla insussistenza dei presupposti della inconciliabilità dei giudicati, di cui Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc.  pen., devono, tuttavia, operarsi delle osservazioni riguardo all’iter motivazionale che la Corte di appello ha posto a sostegno di tale decisione.    Correttamente la Corte di appello è partita dal principio, oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna), introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134, non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (così in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023, Rv. 285320 – 01).  A rigore, l’art. 629 c.p.p., in linea di principio, non fa distinzioni, ai fini della revisione in base al tipo di rito prescelto (che, come si dirà, può avere, tuttavia, incidenza sulla valutazione della revisione, me non nei termini indicati dalla Corte di appello).  Nonostante tale premessa di principio, la Corte di appello ha, poi, finito con l’escludere la sussistenza di una incompatibilità tra i giudicati perché i coimputati sono stati assolti in sede di giudizio abbreviato ex art. 530, comma 2, cod. proc.  pen., vale a dire sulla base di una situazione probatoria contraddittoria che, non avendo accertato l’insussistenza dei fatti con grado di certezza o di evidente certezza, non avrebbe consentito il proscioglimento dei ricorrenti ex art. 129 cod. proc.  pen. in sede di patteggiamento.  Ciò che non convince – e non ha convinto nemmeno la difesa – è che la Corte di appello sia poi giunta alla conclusione della conciliabilità dei giudicati in base ad un ragionamento del tutto incentrato sul tipo di valutazione interna al patteggiamento, limitata alla mera verifica della non ricorrenza di cause di proscioglimento evidenti, valutazione che, quindi, nell’ottica della Corte territoriale,  finirebbe col condizionare irrimediabilmente la stessa portata dell’istituto della revisione rispetto alla pronuncia di patteggiamento.  In tal modo la Corte di appello ha finito con l’escludere l’applicazione della revisione di cui all’art. 630 lett. a) per il solo fatto che alla sentenza di patteggiamento abbia fatto seguito una sentenza assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p. nei confronti dei correi giudicati per le medesime contestazioni.   Laddove la regola di giudizio di cui occorre tener conto in sede di revisione per inconciliabilità dei giudicati è quella dettata dall’art. 630, comma 1, lett. a), che impone, appunto, di valutare unicamente la inconciliabilità o meno dei giudicati.  Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze (Sez. 2, Sentenza n. 18209 del 26/02/2020, Rv. 279446 – 01; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Rv. 259449; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018 – dep. 23/07/2018, Delbono, Rv. 273749).    Secondo l’indirizzo senz’altro maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023, Rv. 285320 – 01; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559, che, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, ha, tra l’altro, affermato che nel caso di proscioglimento all’esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell’errore giudiziario). Trattasi, all’evidenza, di una regola di valutazione, quella di cui alla lett. a) dell’art. 630 che riguarda i giudicati discordanti, esterna rispetto a quelle propria dei giudizi posti a confronto. Ciò nondimeno, il diverso epilogo giudiziale non deve essere, tuttavia, il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di formazione e utilizzabilità delle prove. Sicché non si tratta tanto di verificare se il giudice del patteggiamento alla stregua della situazione probatoria contraddittoria accertata nell’ambito del giudizio abbreviato, avrebbe potuto o meno giungere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc.  pen., quanto piuttosto di comprendere, trattandosi di comparazione dei fatti storici accertati nell’ambito dei due procedimenti posti a confronto, se la diversità dei fatti accertati, e quindi degli epiloghi decisori, sia piuttosto dipesa dalla diversità del materiale probatorio avuto a disposizione, strettamente collegato al tipo di rito prescelto, se allo stato degli atti, a prova contratta o a prova piena, perché in caso di epiloghi differenti dipesi dal diverso bagaglio valutativo discendente dal tipo di rito adottato non si potrà, più semplicemente, parlare di fatti accertati nella loro Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8storicità in maniera contrastante, risultando piuttosto essi accertati in modo diverso in conseguenza del rispettivo quadro probatorio di riferimento.  Ragionando diversamente, facendo cioè entrare in gioco il tipo di valutazione che il giudice deve compiere nell’ambito del patteggiamento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., si giungerebbe, di fatto, a vanificare o comunque a restringere, immotivatamente, ed in contrasto con la ratio dell’istituto e della previsione senza distinzioni che lo introduce, la possibilità della revisione ex art. 630 lett. a) rispetto alla pronuncia adottata con tale rito. Laddove, a rigore, ove i riti implichino entrambi valutazioni allo stato degli atti (come nel caso del patteggiamento e del rito abbreviato) e i rispettivi procedimenti siano stati decisi sulla base dei medesimi atti, non si può escludere a priori l’inconciliabilità dei giudicati.      La giurisprudenza prevalente ha, invero, ritenuto di escludere dall’area della revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, Rv. 256169).  1.2. Venendo al caso di specie, risulta che la sentenza di assoluzione emessa nell’ambito del giudizio abbreviato, per il quale hanno optato i coindagati correi dei ricorrenti, è stata pronunciata sulla base degli ulteriori elementi probatori confluiti in tale giudizio, che hanno posto in crisi l’impalcatura probatoria contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, su cui era stata fondata, come si dirà infra, la sentenza di patteggiamento. Sicché il diverso epilogo decisorio del giudizio abbreviato, nel caso di specie, è dipeso dalla diversa valutazione dei fatti per come emersi in quella sede in virtù degli ulteriori atti, dal giudicante, avuti a disposizione.  Ed è per tale ragione che non si può, nel caso di specie, ravvisare la fattispecie dell’inconciliabilità di giudicati.  1.3. La questione mal posta dalla Corte di appello non le ha, per altro verso, consentito di riscontrare la ricorrenza, invece, dell’ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 630 cod. proc.  pen.    Ed invero, si deve innanzitutto rilevare che, come risulta dagli atti, le consulenze di parte, corredate dalla memoria difensiva dell’imputato Zanaboni, come le dichiarazioni da questi rese, sono confluite negli atti del procedimento allorquando ancora non era stata disposta la separazione delle posizioni degli Corte di Cassazione – copia non ufficiale 9imputati ma era stato già siglato il patteggiamento, sicché di esse non ha tenuto conto il giudice del patteggiamento, che, come risulta dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., ha fondato la sua decisione esclusivamente sugli atti del fascicolo delle indagini preliminari, espressamente richiamato nell’ambito della valutazione, sia pur succinta, con cui dà conto delle ragioni per le quali non ha ravvisato la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 del codice di rito.    La pronuncia assolutoria del giudizio abbreviato è stata, invece, pronunciata, sia pure ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.  pen. per essere rimasti in dubbio diversi aspetti – ma neppure tutti – della vicenda, proprio in virtù degli atti prodotti dalle difese che non erano stati considerati dal giudice del patteggiamento. Di ciò non ha tenuto conto la Corte di merito.  La valutazione svolta al riguardo dalla Corte di appello è rimasta del tutto carente riguardo alla ravvisabilità nel caso di specie dell’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc.  pen., pure azionata dai ricorrenti, avendo essa fondato la sua valutazione reiettiva sull’assunto indimostrato – per vero rimasto smentito dalla stessa motivazione della sentenza di patteggiamento, che, come detto, fa espresso riferimento unicamente agli atti del fascicolo del P.M. – che le consulenze difensive depositate prima della separazione formale delle posizioni degli imputati patteggianti abbiano formato oggetto della delibazione del giudice del patteggiamento, con la conseguenza che la questione della prova nuova sopravvenuta dovesse ritenersi riducibile al solo esame del coimputato Zanaboni e alla relativa memoria difensiva. Sicché la richiesta di revisione avanzata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), è stata rigettata per non essere state considerate prove nuove sopravvenute le consulenze delle difese, erroneamente ritenute già integranti il bagaglio valutativo del giudice del patteggiamento (e per non essere valutabili come prove le dichiarazioni del coimputato).     Sotto quest’ultimo profilo occorre porre in luce come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l’efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112). L’istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10giudizio sia “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv.193421); e a nulla rileva se l’omessa conoscenza della prova poi addotta sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevando, ai fini della revisione, unicamente il profilo della novità (come precisato da Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443 – 01).  Fermo restando che la  valutazione finale non può che essere unitaria e globale della attitudine dimostrativa della prova nuova, da sola o congiunta a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (con la conseguenza che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum”, così testualmente Sez. 5, Sentenza n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, Rv. 275619 – 01).  Sicché, allorquando vengono addotte, come nel caso di specie, delle prove nuove sopravvenute, il giudice della revisione non si può sottrarre alla loro valutazione.   Né tale valutazione potrebbe essere inibita dal tipo di rito con cui è stata adottata la sentenza oggetto di revisione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273030 – 01, che riguardo alla richiesta di revisione di sentenza pronunciata col rito abbreviato, ne ha affermato l’ammissibilità precisando, peraltro, in motivazione che nulla preclude al condannato di allegare come “prove nuove”, idonee ai sensi dell’art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato). Non può risolversi in un fattore di per sé impeditivo della revisione di cui all’art. 630 comma 1 lett. c), cod. proc.  pen., o limitativo della sua portata, il tipo di valutazione che il giudice è chiamato a compiere, in caso di patteggiamento, ex art. 129 cod. proc. pen., né tanto meno il fatto che, riguardo al patteggiamento, la relativa pronuncia sia impugnabile ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc.  pen.  nei soli casi tassativi ivi previsti che non comprendono il vizio per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.   Il disposto normativo di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al pari della regola di valutazione ex art. 129 c.p.p., trova la sua ratio nell’ambito della complessiva disciplina, interna, del patteggiamento, e non può escludere, di per sé, pena la vanificazione dell’istituto rispetto al patteggiamento, la possibilità della revisione della pronuncia ex art. 444 del codice di rito per la sopravvenienza di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11elementi nuovi suscettibili di incrinare la precedente valutazione, che andrà evidentemente rinnovata, dal giudice di merito, alla luce delle nuove emergenze del caso concreto, combinate a quelle preesistenti.       La revisione si qualifica, invero, come già sopra detto, non già come mezzo di impugnazione tardiva, ma come mezzo straordinario di impugnazione. Ed esso comporta, riguardo alla fase del giudizio, l’osservanza delle disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII del codice di rito, relative al dibattimento, in quanto applicabili, come espressamente previsto dall’art. 636 del codice di rito.   A sua volta l’art. 637 cod. proc. pen. prevede che il giudice, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, revochi la sentenza o il decreto di condanna – o la sentenza di patteggiamento a cui, in virtù della modifica introdotta dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134, all’art. 629 c.p.p., è stato esteso l’istituto della revisione – e pronunci il proscioglimento indicandone la causa in dispositivo (proscioglimento che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere con formula piena o dubitativa, perché ciò che rileva, ai fini della revisione di cui alla lettera c) dell’art. 630, è che siano sopravvenuti elementi di prova che possano incidere sostanzialmente sulla valutazione delle prove già raccolte e far prevedere che il giudice possa pervenire ad una assoluzione con formula piena o dubitativa, cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1091 del 19/12/1972, dep. 14/03/1973, Rv. 123563 – 01; conf. 114074, anno 1970, e più di recente, tra tutte Sez. 5, Sentenza n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772 – 01, che ha ribadito, con riferimento ad una sentenza di condanna, che ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.).    2.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che va individuato nella Corte di Appello di Perugia a norma dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc.  pen., la quale, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del presupposto della revisione (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

Cass. pen., V., ud. dep. 29.01.2026, n. 3798

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