1.– Con ordinanza del 4 febbraio 2025 (reg. ord. n. 42 del 2025), il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui dispone che, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
1.1.– Secondo il rimettente, la norma censurata, laddove non esclude l’operatività della riduzione nel caso in cui siano applicate previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 t.u. spese di giustizia, comporterebbe una significativa diminuzione di compensi già sproporzionati per difetto, perché calcolati sulla base di parametri mai aggiornati dopo l’approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002.
Siffatta sproporzione comporterebbe l’irragionevolezza della norma, del resto già ritenuta tale da questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2022, per la parte concernente l’ausiliario del magistrato.
1.2.– In virtù di tale ultima decisione, peraltro, l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza, determinandosi la possibilità che, nel contesto della medesima disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti del consulente di parte e non dell’ausiliario del magistrato.
1.3.– Infine, sarebbe violato anche l’art. 24 Cost., poiché dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di difesa delle parti, consistente nella difficoltà a reperire un consulente disponibile a svolgere la propria attività, a fronte della significativa decurtazione di onorari già inadeguati.
2.– Le questioni sono fondate.
2.1.– La disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R. n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei relativi compensi.
Come questa Corte ha già osservato con la sentenza n. 166 del 2022, più volte richiamata dal rimettente, «[l]a ratio di tale plesso normativo – il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli “[a]usiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”, detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali – è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell’attività giudiziaria con l’esigenza di non svilire l’impegno garantito dal professionista designato».
Di qui la previsione di cui all’art. 50, comma 2, t.u. spese di giustizia, che assicura l’adeguata remunerazione dei professionisti incaricati nel processo prevedendo un «rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell’istituto» (sentenza n. 166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015).
A tale finalità di bilanciamento, del resto, risponde anche la fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso all’entità, alla complessità e all’urgenza dell’opera prestata (artt. 51, 52 e 53 t.u. spese di giustizia), «senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario» (sentenza n. 90 del 2019).
Ma, soprattutto, rileva in tale ottica la previsione di un adeguamento triennale degli onorari contenuta nell’art. 54 t.u. spese di giustizia, il cui fine, come questa Corte ha affermato, è consentire che le tariffe applicabili siano «preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192 del 2015).
2.2.– La stessa finalità di contemperamento, poi, assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali «è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (sentenze n. 166 del 2022 e n. 47 del 2020).
È in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di parte nel processo civile.
Sul punto – e sia pur con riferimento alla decurtazione prevista per i compensi del difensore – questa Corte ha affermato che tale disposizione non viola ex se il principio di ragionevolezza, essendo rimessi alla discrezionalità del legislatore i presidî della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto più sul rilievo del fatto che il patrocinio a spese dello Stato è istituto di diritto processuale. È tuttavia necessario che il criterio di determinazione del compenso non imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l’onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato (ordinanze n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005).
2.3.– Inoltre occorre sottolineare che, anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità ai criteri dei quali si è detto, e, in particolare, in misura adeguata alla variazione del costo della vita.
Del resto, nello scrutinio dell’art. 106-bis t.u. spese di giustizia – che, analogamente alla norma qui censurata, prevede una riduzione dei compensi liquidati ai consulenti nominati nel processo penale – questa Corte ha affermato che, così disponendo, il legislatore non poteva ignorare che si trattasse di compensi i quali, a norma dell’art. 54 t.u. spese di giustizia, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati (sentenze n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).
La previsione di cui all’art. 54 del predetto testo unico, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un’alterazione del sistema disegnato dal legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto sì che la base di calcolo dei compensi fosse già seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025).
3.– In virtù di tali considerazioni, dev’essere data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2022.
3.1.– Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto della clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, «facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa» (punto 4 del Considerato in diritto).
Sussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.
3.2.– Lo stesso art. 3 è violato anche in relazione al principio di eguaglianza.
Poiché infatti la figura del consulente tecnico di parte dev’essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell’ausiliario del magistrato (sentenza n. 178 del 2017), la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo dai due professionisti, pur essendo quest’ultimo sempre determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparità di trattamento non giustificabile.
3.3.– Sussiste, infine, anche un vulnus al diritto di difesa, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.
Come, infatti, questa Corte ha già affermato in relazione al consulente tecnico nominato nel processo penale, «tra le ricadute di sistema prodotte dall’irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità» (ancora, sentenza n. 178 del 2017); ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile (art. 63 del codice di procedura civile), tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.
4.– In definitiva, l’art. 130 t.u. spese di giustizia deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso testo unico.
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 02.12.2025 n. 179