1.Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente solo il 13-1-2026, a fronte della camera di consiglio fissata per il 20-1-2026, e perciò allorché era già decorso il termine di dieci giorni prima dell’adunanza posto dall’art. 380.1 c.p.c.
2.Il ricorso è articolato in quattro motivi tra loro strettamente connessi:
a) il primo denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss., 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell’art. 14 del d. lgs. 150/2011, in relazione agli artt. 28,29 e 30 legge 794/1942, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte di cassazione in una recente pronuncia ha ritenuto che il citato art. 14 si applichi non solo alle controversie di cui al richiamato art. 28, ma anche all’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo riguardante le competenze spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in genere, senza cioè distinguere tra prestazioni civili e penali;
b) il secondo contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 121,156 e 702-ter, commi 2 e 3, c.p.c., degli artt. 4 e 14d.lgs. 150/2011, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; l’ordinanza impugnata ha poi travisato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’erronea proposizione dell’opposizione con citazione anziché con ricorso non sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, posta l’equipollenza tra i due modelli di atto introduttivo e l’applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo; l’errore del rito comporta semplicemente il mutamento dello stesso, con la piena conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda introdotta con la forma errata;
c) il terzo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2, 294, commi 2 e 3, 633 e ss., 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell’art. 14d.lgs. 150/2011, in relazione agli artt. 28,29 e 30 legge 794/1942, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; la procedura di recupero da parte dell’avvocato dei propri compensi nei confronti del cliente non pagante è ancora materia non pacifica, oltre che oggetto di orientamenti giurisprudenziali altalenanti, considerato il problema del coordinamento della procedura speciale di liquidazione dei compensi prevista dagli artt. 28,29 e 30 legge 794/1942 con i riti proponibili secondo il codice di procedura civile a seguito dell’introduzione all’interno dell’ordinamento del d.lgs. 150/2011; dato che nel caso di specie si configura un’evidente ipotesi di errore indotto dai diversi orientamenti invalsi nella giurisprudenza, non può negarsi l’operatività del rimedio restitutorio della rimessione in termini;
d) il quarto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna alle spese del giudizio, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in considerazione della materia non pacifica e delle complessità delle questioni trattate oggetto di orientamenti giurisprudenziali altalenanti; ciò non poteva non rilevare, quantomeno ai fini della compensazione delle spese.
3.In primo luogo, la Corte dà atto che non si pongono questioni in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione in quanto, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con il quale si liquidano i compensi dovuti dal cliente al suo difensore, assume rilevanza la forma adottata dal giudice (Cass. n. 23740/2024, Cass. n. 26347/2019, Cass. n. 4904/2018); nella fattispecie il Tribunale ha espressamente dichiarato di pronunciare ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e la circostanza che tale opzione sia stata erronea, per le ragioni di seguito esposte, non incide sull’individuazione del mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza medesima.
4.Posta questa premessa, i primi tre motivi devono essere accolti nei limiti delle seguenti precisazioni, con il conseguente assorbimento del quarto motivo.
Sbaglia il ricorrente laddove ritiene applicabile la disciplina di cui all’art. 14 d. lgs. 150/2011 alle richieste di liquidazione dei compensi maturati per la difesa in processi penali, trovando tale disciplina – attraverso il rinvio all’art. 28 della legge n. 794/1942 – applicazione unicamente ai compensi maturati per prestazioni giudiziali in materia civile (Cass., sez. un., n. 4485/2018; Cass. n. 6817/2021).
Però, come ha già chiarito questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in processi penali può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, nelle forme – secondo quanto previsto ratione temporis – del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c. nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso. La scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell’avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/ 2011, non comporta quindi che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario previsto dagli artt. 702-bis c.p.c., vigente ratione temporis, applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Cass. n. 34501/2022). Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante – come nel caso in esame – l’indicazione sia dell’art. 14 d. lgs. n. 150/2011 che dell’art. l’art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere a una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell’opposizione (in tal senso, ancora, Cass. n. 34501/2022, alla cui motivazione si rinvia).
Il Tribunale di Patti, pertanto, non poteva limitarsi a rilevare che la domanda proposta non rientrava tra quelle di cui al citato art. 14 e a dichiarare perciò inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma doveva fare applicazione del rito di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c.
5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, cassata l’ordinanza impugnata, la causa è rinviata al Tribunale di Patti in composizione monocratica, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Cass. civ., II, ord., 28.01.2026, n. 1936