Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti in epigrafe indicati relativi alla revoca della patente di guida;
Considerato che con decreto n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda di misure cautelari interinali;
Considerato che con ordinanza n.-OMISSIS-è stata rigettata la domanda cautelare;
Considerato che in esito all’udienza di smaltimento del 14 novembre 2024 è stata adottata l’ordinanza interlocutoria n.-OMISSIS- con la quale, nel presupposto che la parte aveva correttamente individuato l’amministrazione da intimare ma aveva al contempo errato l’instaurazione del contraddittorio notificando il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta e non a quella di Palermo e dato atto della mancata costituzione in giudizio della medesima, l’interessato era stato onerato di “…notificare nuovamente il ricorso, congiuntamente alla presente ordinanza, al Ministero dell’Interno, nel rispetto della disciplina in materia di notificazioni alle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato;
– per tale adempimento sono fissati i seguenti termini perentori:
a. trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione;
b. cinque giorni, decorrente dal perfezionamento della notificazione medesima per il destinatario, per il deposito della prova dell’intervenuta notifica;
– il mancato rispetto del suddetto onere è causa di improcedibilità del ricorso ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.”
Considerato che all’odierna udienza pubblica di smaltimento, tenutasi in collegamento da remoto, il difensore di parte ricorrente è stato edotto dal Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del gravame per contraddittorio disintegro in quanto non è stato dato seguito alla rinotifica secondo le modalità e termini perentori stabiliti dalla legge e richiamati nell’ordinanza n.-OMISSIS-;
Considerato il difensore ha sul punto chiesto la rimessione in termini e il differimento della trattazione prospettando labialmente di avere cambiato, nelle more del giudizio, il proprio indirizzo PEC e che quella precedente “era stata dismessa”;
Ritenuto che la causa è stata quindi assunta in decisione;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile tenuto conto:
-della mancata rinotifica nei confronti dell’Amministrazione intimata presso il domiciliatario ex lege da individuare nell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in violazione dell’ordinanza n.-OMISSIS-;
-della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
-della impossibilità di concedere la rimessione in termini alla parte atteso: a) che non risulta dagli atti alcuna comunicazione del cambiamento della PEC del difensore da utilizzare per le comunicazioni di segreteria; b) che il difensore di parte ricorrente non ha documentato la dismissione, nelle more, della precedente PEC indicata nell’atto introduttivo “[email protected]”; c) che tutte le comunicazioni di segreteria (ivi compresa quella relativa al deposito dell’ordinanza n.-OMISSIS- con cui è stata disposta la rinotifica del gravame) risultano essere state regolarmente consegnate all’indirizzo PEC sopra indicato, compresa altresì quella relativa alla fissazione della presente udienza di smaltimento con la trasmissione del relativo link per il collegamento da remoto utilizzato dallo stesso difensore presente a questa udienza tenutasi da remoto;
Ritenuto, in altri termini, che il ricorso è inammissibile per disintegrità del contraddittorio non essendo stata eseguita l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 24.12.2025 n. 2941