Giurisdizione e competenza – Obbligatorietà della convalida dell’arresta in quasi – flagranza e autonomia della grave quadro indiziario

Giurisdizione e competenza – Obbligatorietà della convalida dell’arresta in quasi – flagranza e autonomia della grave quadro indiziario

1. Il ricorso è fondato.

Il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato un precedente di questa Corte (S.U. n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice) e ha ritenuto che l’arresto non potesse essere convalidato, con riferimento al reato di lesioni, perché fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima del reato e, con riferimento al reato di cui all’art. 337 cod. pen., perché si trattava di condotta consistita in un mero spintone, per darsi alla fuga, e, pertanto inidonea ad integrare il reato valorizzando, altresì, la circostanza che l’ indagato fosse persona incensurata.

Le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari sono erronee con riferimento ad entrambi i reati.

2. Con riferimento al reato di lesioni il Giudice per le indagini preliminari ha trascurato la rilevanza dello stato di quasi-flagranza nel quale l’indagato venne colto dalla polizia.

In tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito – previsto dall’art. 382, comma primo, cod. proc. pen. – della «sorpresa» dell’indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede, infatti, che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (cfr. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 270317).

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, all’arrivo degli agenti la vittima del reato «appariva in lacrime, spaventata, in evidente stato di agitazione, con segni evidenti al volto e con tracce di sostanze ematiche», tracce che sono univocamente riconducibili alle lesioni refertate e consistenti in «contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo …», con correlative escoriazioni giudicate guaribili in giorni quindici.

Risulta, inoltre, che la persona offesa sporgeva querela contro il compagno e che le lesioni, pluriaggravate, erano state commesso utilizzando, come arma impropria, un casco da motociclista (cfr. sulla natura di arma impropria del casco da motociclista, Sez. 5, n. 30572 del 18/07/2011, Rv. 250590).

3. Erroneo è l’apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari anche con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596).

Il giudice investito della richiesta di convalida dell’arresto non è tenuto a valutare la condotta dell’arrestato, bensì quella della polizia giudiziaria: oggetto della delibazione del giudice non è l’esistenza di un quadro indiziario, più o meno concludente, a carico dell’indagato, ma soltanto la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, secondo i parametri appena enunciati.

Tale valutazione, dunque, non investe in alcun modo eventuali profili di responsabilità dell’indagato né è destinata ad incidere, in proiezione futura, sullo status libertatis o su altre situazioni giuridiche soggettive di costui.

Discende da tale impostazione, in presenza di una descritta situazione riconducibile alla condotta di resistenza – ed è inquivocabilmente tale “lo spintone” contro gli agenti per darsi alla fuga – la legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che si è trovata al cospetto della commissione di un reato.

Né, ai fini dell’esercizio del potere di arresto rileva lo stato di incensuratezza della persona tratta in arresto, valutazione recessiva rispetto alla complessiva gravità dei fatti accertati dalla polizia giudiziaria al momento della esecuzione della misura precautelare e nella immediatezza di una condotta consumata con violenza alla persona, quale, nel caso in esame, il reato di resistenza.

4. L’ordinanza impugnata dev’essere, dunque, annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen., nella parte relativa alla negata convalida dell’arresto, che dev’essere perciò dichiarato legittimamente eseguito con riferimento ad entrambi i reati contestati.

Cass. pen., VI, ud. dep. 10.10.2025, n. 33633

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