*Giurisdizione e competenza – Nullità della sentenza per motivazione apparente ed erronea declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità

*Giurisdizione e competenza – Nullità della sentenza per motivazione apparente ed erronea declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità

1.‒ La sentenza di primo grado ha motivato le sue statuizioni nei termini che seguono:

«Impugna la società ricorrente un provvedimento risalente nel tempo a diversi anni prima del deposito dell’odierno ricorso, nonché successivo atto risalente al 2015, anch’esso antecedente di qualche anno rispetto al radicamento dell’impugnativa.

Lamenta la società presunte interferenze che le trasmissioni delle società contro-interessate emittenti avrebbero provocato a danni delle proprie trasmissioni, pur dichiarando che si trattava di interferenze occasionali o comunque non più attuali.

Sul punto, l’Avvocatura erariale ha eccepito la evidente tardività dell’impugnativa e l’acquiescenza.

Difatti, a mente dell’art. 29 (Azione di annullamento) c.p.a.: “L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”. In virtù dell’art. 41 (Notificazione del ricorso e suoi destinatari), comma 2, c.p.a “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, […] entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza […]”. Ai sensi dell’art. 3 (Pronunce di rito), comma 1, lett. a), c.p.a. “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito […]”.

Lamenta nel ricorso parte ricorrente la violazione dell’art. 28 d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”) ed altre censure alla stessa materia correlate e in toto ancillari.

Tuttavia, osserva il Collegio che detta disciplina risulta abrogata dal corposo d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”).

Né, nelle memorie depositate più in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha avuto cura di metter conto, con specifico adattamento degli originari motivi di ricorso, l’impatto della nuova normativa sugli stessi, precisando qual sia la persistenza dell’interesse al ricorso, che invero fin dalla sua impostazione originaria non rivela un pregnante interesse ad agire davanti al giudice amministrativo.

In conclusione, il ricorso è irricevibile, per tardività delle impugnazioni spiegate, e, ad ogni modo, inammissibile quanto ad interesse ad agire».

2.‒ La motivazione della sentenza ‒ che compendia in poche proposizioni un articolato contenzioso afferente alle turbative (asseritamente) conseguenti alle autorizzazioni assentite dai competenti organi territoriali del ministero ‒ appare incongrua.

2.1.‒ Il sopravvenuto d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 ‒ rispetto al quale, secondo il giudice di prime, la ricorrente avrebbe dovuto ‘adattare’ gli originari motivi di ricorso ‒ non costituisce la base giuridica degli atti impugnati, i quali sono retti, in forza del noto principio tempus regit actum, dalle norme vigenti al momento della loro adozione.

A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, vi è continuità normativa: il nuovo atto-fonte non ha abrogato la norma invocata dal ricorrente, dal momento che l’art. 28, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, è refluito nell’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 208 del 2021.

2.2.‒ Ai fini della declaratoria di irricevibilità, la sentenza si limita a richiamare le norme del c.p.a. sul termine di decadenza, senza spiegare perché nel caso in esame non dovrebbe trovare applicazione la norma che fa decorrere tale termine dalla «piena conoscenza» dell’atto che si assume lesivo, laddove di quest’ultimo sia mancata la notificazione o comunicazione e neppure per lo stesso sia prevista la pubblicazione (art. 41, comma 2, del c.p.a.).

La tesi dell’appellante ‒ rispetto alla quale la sentenza di primo grado non prende alcuna posizione ‒ è infatti di avere riscontrato la turbativa solo a partire dal mese di settembre dell’anno 2016 (momento, a partire da quale l’originaria controinteressata avrebbe attivato l’impianto oggetto degli illegittimi atti autorizzativi) e di avere avuto quindi conoscenza dei provvedimenti impugnati solo in data 25 ottobre 2016, a seguito di accesso (con la conseguenza che il ricorso introduttivo sarebbe stato tempestivamente notificato in data 22 dicembre 2016).

2.3.‒ L’affermazione secondo cui il ricorso è «inammissibile quanto ad interesse ad agire» è, invece, del tutto apodittica (cioè pronunciata senza alcun sostegno argomentativo o probatorio).

3.‒ Ritiene il Collegio che le anomalie argomentative sopra evidenziate si traducono in una motivazione del tutto apparente, di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 5, Cost., con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 26 novembre 2020, n. 7433; Sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7120; da ultimo, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1038).

3.1.‒ Sul punto è opportuno richiamare, agli effetti di cui all’art. 99 c.p.a., le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 10 e n. 11 del 2018, secondo cui la «nullità della sentenza» è ravvisabile non solo nel caso di motivazione «radicalmente assente», ma anche nel caso di motivazione «meramente apparente», che si ha quando essa è «palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta», o «tautologica o assertiva, espressa attraverso mere formule di stile» o «richiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenuto». «Più in generale, la motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale che si ricava dall’art. 111, comma 5 Cost. […] tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile […] La motivazione apparente non è sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato e dunque non è nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza “congetturale” è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi […]. La nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito […] non sorretto da una reale motivazione […] Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalità rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso».

3.2.‒ La successiva sentenza n. 16 del 2024 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ritornando sull’argomento, ha sottolineato che la mediazione tra il modello del ‘doppio grado di merito pieno’ e quello di un primo grado ‘di mero rito’ seguito da un ‘unico grado di merito pieno’ in fase di appello è disciplinata dall’art. 105 c.p.a. attraverso un archetipo che bilancia le esigenze del giusto processo con quelle della sua ragionevole durata.

Su queste basi, ad integrazione di quanto statuito con le sentenze sopra citate del 2018, l’Adunanza Plenaria ha statuito che la «nullità della sentenza» si verifica non solo nel caso di difetto di sottoscrizione, ma anche di palesi «errori di giudizio» in fatto o in diritto, ipotesi quest’ultima che è configurabile quando l’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso ‒ per il riscontrato difetto di una condizione dell’azione ‒ si sia basata su di una motivazione palesemente tautologica o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti.

3.3.‒ L’ulteriore sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025, ha ritenuto che le considerazioni formulate dalla sentenza n. 16 del 2024 ‒ in relazione alla erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso ‒ devono essere estese anche all’ipotesi dell’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso, caratterizzata da un corrispondente oggetto dell’errore sulla persistenza di una condizione dell’azione.

4.‒ Alla luce degli argomenti sopra svolti, il Collegio ribadisce che la motivazione della sentenza appellata, che ha dichiarato irricevibile e inammissibile il ricorso di primo grado, è palesemente tautologica e basata su elementi non pertinenti, dando luogo al vizio di «motivazione apparente» che comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del c.p.a.

Ne consegue la rimessione della causa al giudice di primo grado, davanti al quale il procedimento andrà riassunto «nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza» (art. 105, comma 3, del c.p.a.).

5.‒ Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, attese le ragioni che hanno imposto la definizione in rito del presente giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 17.12.2025 n. 9993

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