Giurisdizione e competenza – Notifica eseguita sul luogo di lavoro fuori dal comune di residenza anagrafica del destinatario e regime di nullità

Giurisdizione e competenza – Notifica eseguita sul luogo di lavoro fuori dal comune di residenza anagrafica del destinatario e regime di nullità

1.Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con la prima censura si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla regolare e dichiarata residenza del D.A.P. nel Comune di (OMISSIS), dal 4 settembre 2008 (in immigrazione da (OMISSIS)) al 29 luglio 2015 (in emigrazione a (OMISSIS)) documentata nel certificato di residenza storico depositato.

Con la seconda censura si denuncia l’inesistenza o nullità della notifica al D.A.P. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché non eseguita nel Comune di residenza. Si denuncia la violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. dell’art. 139 c.p.c.

Con la terza doglianza si denuncia il mancato rispetto del provvedimento con cui il G.I. dispose la notifica “sia al domicilio che sul luogo di lavoro” del D.A.P.. Si denuncia la violazione dell’art. 151 c.p.c. in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c.

Si osserva al riguardo che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell’industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario.

Con la quarta censura si denuncia, infine, la violazione dell’art. 139, comma 1, c.p.c. nonché dell’art. 7 commi 2 e 3, l. 890 del 1982 atteso che la notifica sul luogo di lavoro non equivale a luogo di esercizio della professione dell’industria o del commercio; perché lì non è possibile rinvenire un “addetto alla ricezione” o altro soggetto che sia alle dipendenze del destinatario.

2. Sono fondati i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle sottese questioni.

Il giudice di merito ha osservato che l’ultima notifica eseguita a beneficio dell’appellante, originariamente tentata con esito negativo presso l’indirizzo di abitazione del luogo di residenza (ritenuto (OMISSIS)), era stata poi rinnovata, su autorizzazione del giudice del procedimento possessorio, presso il luogo di lavoro di D.A.P., ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 139, comma 2, c.p.c.”.

Nella specie, dunque, come emerge dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata ritenuta correttamente eseguita (non a mani proprie), ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., presso il luogo di lavoro di D.A.P., Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), differente tanto dal luogo di residenza ritenuto in sentenza (Lecce) quanto dal luogo di residenza emergente dal certificato storico allegato all’appello (OMISSIS).

Orbene, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 7041/2020Cass. 25489/2017Cass. n. 2968/2016 e, prima ancora da Cass. n. 2266/2010Cass. n. 15755/2004Cass. n. 5212/1986). D’altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l’ufficio od esercita l’industria o il commercio (Cass. n. 2968/2016).

In sostanza, l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell’ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell’ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l’industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d’abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 11077/2002).

Nel caso che ci occupa la notificazione, scelto il criterio della residenza e non andata a buon fine quella presso l’abitazione, è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente eseguita presso il luogo di lavoro ancorché in violazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c., perché sito in comune diverso da quello ritenuto in sentenza. Ciò, peraltro, senza confrontarsi con l’appello deducente la residenza in Veglie e con la documentazione a esso allegata a supporto (il certificato storico di residenza).

Le prime due censure devono pertanto essere accolte, con conseguente assorbimento della decisione in merito alle altre doglianze.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che farà corretta applicazione dell’evidenziato principio, cui si demanda anche la statuizione sulle spese.

Cass. civ., II, ord., 18.12.2025, n. 33116

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live