1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata da Riscossione (OMISSIS) SPA, con riguardo alla notifica effettuata al procuratore domiciliatario dell’Agente per la riscossione, rimasto contumace in appello.
1.1. Va premesso che, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 16952/2006; Cass. n. 6947/1995; Cass. n. 4780/1989).
Si è ancora affermato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Cass. Sez. 5, n. 11485/2018).
1.2. Nel caso di specie la nullità della notificazione è stata, con tutta evidenza, sanata dalla tempestiva costituzione della controricorrente, che ha inoltre spiegato ricorso incidentale.
2. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la «Violazione dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.с., per erronea o falsa applicazione di norme di diritto e per carenza di motivazione della sentenza, per omesso esame della regolarità dell’intero procedimento notificatorio degli atti impugnati».
3. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la «Violazione dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e degli artt. 139 e 140 c.p.с., per erronea o falsa applicazione di norme di diritto e per carenza di motivazione della sentenza. Il ricorrente censura la consegna a familiare che il ricorrente assume non essere stato proprio convivente, ed in assenza degli adempimenti imposti dall’art. 140 c.p.с.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.с., la «Violazione dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 26 del DPR 602/1973, del DPR 655/1972 ed errata e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1992».
4.1. L’agente per la riscossione contesta la statuizione con cui la CTR della Sicilia, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto ammissibile il ricorso originario dei contribuenti. In particolare, i giudici di appello, in fattispecie di notifica a mezzo posta a destinatario temporaneamente assente, hanno rilevato la nullità della notifica del preavviso di fermo, e dunque l’ammissibilità del ricorso originario dei contribuenti.
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, Riscossione (OMISSIS) SPA lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.с. la «Violazione dell’art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602», deducendo che la CTR avrebbe pronunciato la nullità del preavviso in quanto non preceduta da una intimazione a adempiere al contribuente moroso.
6. Il ricorso incidentale proposto, in via autonoma, da Riscossione (OMISSIS) SPA deve essere esaminato in via prioritaria, stante la natura pregiudiziale delle censure con esso sollevate.
7. Il primo motivo di detto ricorso è fondato.
7.1. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025).
8. Il giudice di appello non si è conformato ai richiamati principi, laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 8 della L. n. 890 del 1982, anziché il regolamento sul servizio postale ordinario (DM 09/04/2001).
9. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso, oltre che del ricorso principale.
La sentenza impugnata va, perciò, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Cass. civ., trib., ord., 29.09.2025, n. 26371