*Giurisdizione e competenza – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova riqualificando l’ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato e richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2022

*Giurisdizione e competenza – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova riqualificando l’ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato e richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2022

1.– Il GIP del Tribunale di Macerata dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato». 1.1.– Sebbene nell’ordinanza di rimessione non risulti specificato, dal tenore complessivo delle argomentazioni emerge con chiarezza che oggetto di censura è la disciplina dell’incompatibilità, cosiddetta “orizzontale”, di cui al comma 2 dell’art. 34 cod. proc. pen., ossia dell’incompatibilità attinente alla relazione tra una fase del giudizio e quella che la precede (ex aliis, sentenze n. 93 e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022). 1.2.– Il giudice a quo ritiene, anzitutto, che la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova si collochi in una fase distinta e autonoma rispetto a quella, deputata alla trattazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, in cui egli è chiamato a pronunciarsi. In secondo luogo, assume che la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, operata ai fini della stessa pronuncia ex art. 464-quater cod. proc. pen., sarebbe espressione di un potere valutativo che attinge il merito dell’ipotesi di accusa, così dispiegando un effetto pregiudicante rispetto alle decisioni da assumere nella fase successiva. In definitiva, ad avviso del rimettente, nel procedimento di ammissione alla messa alla prova il giudice che riqualifichi l’originaria imputazione compie una valutazione contenutistica, e non meramente formale, della causa, così divenendo incompatibile a compiere atti nella fase processuale susseguente. La mancata previsione dell’incompatibilità del giudice nel caso considerato contrasterebbecon gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto la riqualificazione dell’imputazione originaria, da un lato, comporterebbe un apprezzamento che cade sulla medesima res iudicanda ed è strumentale all’assunzione di una decisione, quale è quella sull’ammissibilità della messa alla prova; dall’altro lato, implicherebbe una valutazione di merito sull’ipotesi di accusa. 2.‒ In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Esse non sono fondate. 2.1.– Diversamente da quanto asserito dall’interveniente, la motivazione sulla non manifesta infondatezza non risulta tautologica né contraddittoria. Dal tenore complessivo dei pur sintetici argomenti sviluppati nell’ordinanza di rimessione le ragioni del sospetto di illegittimità costituzionale emergono, infatti, con sufficiente chiarezza: il giudice a quo, da un lato, assume che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 168-bis del codice penale integrerebbe una valutazione del merito dell’ipotesi accusatoria idonea a pregiudicare l’attività giurisdizionale successiva; dall’altro, ritiene che, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la richiesta di messa alla prova introduca una fase processuale distinta e separata rispetto a quella, a essa successiva, in cui il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi nelle forme del giudizio abbreviato. 2.1.1.– Non è fondata neanche l’eccezione di inammissibilità per omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disposizione censurata rileva, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, solo se è carente e tale da inficiare la chiarezza dell’iter logico argomentativo (ex aliis, sentenze n. 38 del 2025, n. 228 del 2023, n. 194 del 2021). Nel caso di specie, il nucleo essenziale delle censure – con cui è denunciata l’illegittimità costituzionale della mancata previsione dell’incompatibilità del giudice che si sia espresso sulla causa riqualificando il fatto ai fini della decisione sulla messa alla prova – risulta comunque delineato in termini adeguatamente definiti. La ricostruzione compiuta nell’ordinanza di rimessione non compromette, dunque, l’intellegibilità dell’iter logico seguito dal giudice a quo. 2.1.2.– Da ultimo, non è meritevole di accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità per la mancata indicazione delle ragioni per le quali si ritengono violati gli artt. 3 e 111 Cost. Dal complessivo tenore dell’ordinanza di rimessione si evince, infatti, che tali parametri costituzionali – pur formalmente indicati nel solo dispositivo – sono stati evocati in quanto posti a presidio dei valori della imparzialità e della terzietà del giudice, alla cui tutela, come ripetutamente affermato da questa Corte, è preordinata la disciplina della incompatibilità oggetto di censura (ex aliis, le sentenze n. 182 del 2025, n. 93 e n. 74 del 2024, n. 64 e n. 16 del 2022). Inoltre, si tratta di parametri in parte coincidenti con quelli alla cui stregua lo stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è stato scrutinato nella ricordata sentenza n. 16 del 2022, alla quale il giudice rimettente dimostra chiaramente di aderire (sentenza n. 88 del 2018). 3.– Nel merito, le questioni non sono fondate. 3.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell’incompatibilità di cui sitratta rinviene la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice presidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost., essendo intesa a evitare che questi possa pronunciarsi quando sia condizionato dalla “forza della prevenzione” ‒ cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda» ‒ e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (sentenza n. 93 del 2024; nello stesso senso, ex aliis, sentenze n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n. 172 del 2023 e precedenti ivi citati). 3.1.1.– Il principio di imparzialità del giudice si rinviene anche nell’ordinamento sovranazionale, posto che l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale», e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’esame della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale, precostituito per legge». 3.2.– Con riferimento alla incompatibilità “orizzontale”, che viene in considerazione nel caso di specie, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa presuppone una relazione tra una “fonte di pregiudizio”, coincidente con un’attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una “sede pregiudicata”, ravvisabile in un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l’attività pregiudicante non risulta più idoneo (ex aliis, sentenze n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n. 172 del 2023, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022). Perché possa ritenersi sussistente tale forma di incompatibilità, non è, tuttavia, sufficiente la semplice conoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti, ma occorre che egli ne abbia effettuato una valutazione strumentale all’assunzione di una decisione. Quest’ultima deve, poi, avere natura non formale, ma di contenuto, nel senso che deve implicare valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi di accusa e non già al mero svolgimento del processo. Infine, affinché insorga un’incompatibilità endoprocessuale di rilievo costituzionale, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (ancora, ex aliis, sentenze n. 182 del 2025, n. 93 e n. 74 del 2024, n. 172 del 2023 e n. 64 del 2022). 3.2.1.– In ordine a quest’ultimo profilo, questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato che «[è] del tutto ragionevole […] che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)» (sentenza n. 18 del 2017). Deve, pertanto, escludersi che sia configurabile una incompatibilità di rilievo costituzionale all’interno della medesima fase processuale: il processo è, per sua natura, costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti, così che, se si dovesse isolare ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all’interno della medesima fase, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l’unitarietà del giudizio.A tale riguardo, questa Corte ha recentemente rilevato che, poiché risponde a un dato di comune esperienza che la statuizione giudiziale, al pari di ogni processo decisionale, maturi in itinere, l’incompatibilità (ma lo stesso vale per l’astensione e la ricusazione) non può operare in relazione agli atti assunti nell’ambito della stessa fase processuale – quale frazione dell’iter decisorio in cui «il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione» –, venendo, altrimenti, a determinarsi «l’assoluta impossibilità di funzionamento della giurisdizione» (ancora, sentenza n. 182 del 2025). 3.3.– Nell’ipotesi specifica dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, che viene in rilievo nel caso all’esame odierno, questa Corte ha escluso che il requisito della diversità di fase ricorra nell’ipotesi in cui la richiesta di tale beneficio sia stata rigettata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ancora, sentenza n. 64 del 2022). Nel giudizio definito con la pronuncia appena richiamata i giudici rimettenti avevano ravvisato nel provvedimento ex art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen. un’approfondita valutazione sul merito dell’ipotesi di accusa. Questa Corte ha, tuttavia, chiarito che, a prescindere dalla validità di tale assunto, i giudici a quibus avevano trascurato un «particolare essenziale»: la decisione individuata come fonte di pregiudizio «si colloca, non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase – quella dibattimentale – rispetto alla quale l’invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della ricordata, costante giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 64 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto). 3.3.1.– Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova determini l’incompatibilità del giudice nel processo che prosegua nelle forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell’accusa, ma esclusivamente una delibazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché una verifica dell’idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva (ancora, Cass. n. 33260 del 2019). 3.4.– Tanto premesso, nel giudizio principale l’imputato, in seguito alla notificazione del decreto di giudizio immediato, ha avanzato richiesta di ammissione alla messa alla prova e, in subordine, di giudizio abbreviato. Il giudice a quo, avendo dapprima accolto, previa riqualificazione della imputazione, la richiesta ex art. 168-bis cod. pen., per poi revocarla a seguito di rinuncia dell’imputato, è ora chiamato a provvedere nelle forme del rito abbreviato. Lo stesso rimettente ritiene che la decisione di cui è investito si collochi in una fase distinta ed autonoma rispetto a quella in cui ha assunto la statuizione ritenuta pregiudicante, ossia la diversa qualificazione del fatto contestato. 3.4.1.– Tale assunto non può essere condiviso. La decisione sulla richiesta di messa alla prova si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase ‒ quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento ‒ in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi. 3.4.2.– Lo snodo processuale che si apre con l’innesto della richiesta di riti alternativi ‒ e, cioè, del giudizio abbreviato, del patteggiamento e della messa alla prova ‒ sul giudizio immediato instaurato dal pubblico ministero può condurre all’epilogo anticipato del processo secondo moduli decisori speciali.Tale fase, per la quale il GIP è investito di apposita competenza funzionale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17-25 gennaio 2006, n. 3088), può concludersi tanto con una sentenza che definisce anticipatamente il processo (la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza di condanna o di proscioglimento all’esito di giudizio abbreviato o la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova), quanto con una ordinanza di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, nel caso in cui nessuna delle richieste di riti alternativi trovi accoglimento o vada a buon fine (art. 458, comma 2-ter, cod. proc. pen.). Soltanto in quest’ultima evenienza prende avvio la distinta fase dibattimentale dinanzi a un giudice diverso. 3.4.3.– Il carattere unitario dello snodo processuale in esame è stato accentuato dalle modifiche apportate alla sua disciplina dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). La soppressione della facoltà, riconosciuta al GIP dalla disciplina anteriore, di delibare de plano l’istanza di definizione alternativa e la collocazione di tale valutazione in un’apposita udienza nella quale all’imputato è consentito di emendare la scelta originariamente compiuta, da un lato, mira a favorire l’accesso ai riti speciali e la definizione anticipata del giudizio immediato; dall’altro, individua una specifica sede processuale in cui il giudice può esaminare, in un unico contesto decisorio, le richieste avanzate dall’imputato. L’affinità teleologica che intercorre tra i procedimenti speciali innestabili sul giudizio immediato, la previsione, ad opera dei riformati artt. 458, comma 2, e 458-bis, comma 1, cod. proc. pen., di un’apposita udienza in cui tali forme di definizione alternativa possono essere sperimentate anche in via successiva e l’attribuzione al GIP di una specifica competenza funzionale valgono a configurare il momento procedimentale in esame come un’articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria. 3.5.– Nel contesto decisorio in esame le valutazioni espresse in relazione alla domanda di un rito alternativo alla quale non segua la definizione del giudizio non possono essere considerate “fonte di pregiudizio” per la decisione, nel medesimo contesto, sulla richiesta di un altro procedimento speciale. La decisione sulla messa alla prova assunta dal giudice a quo si colloca, dunque, nella stessa fase della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento in cui il rimettente stesso è chiamato ora a decidere nelle forme del rito abbreviato. Ciò impedisce in radice di ravvisare una incompatibilità di rilievo costituzionale, a prescindere dalla portata della statuizione nella specie ritenuta pregiudicante, ossia della riqualificazione giuridica del fatto operata ai fini della decisione sulla messa alla prova. Peraltro, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale diversa qualificazione non implica una delibazione del merito dell’ipotesi di accusa, ma è «limitata alla valutazione della correttezza dell’inquadramento della condotta descritta nell’imputazione nell’ambito della fattispecie astratta indicata dal pubblico ministero» (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 ottobre-19 novembre 2018, n. 52088). 4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 18.12.2025 n. 190

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live