L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio processuale prescelto dall’odierno opponente non è conforme al sistema delineato dal codice del processo amministrativo.
L’art. 108, comma 1, c.p.a., circoscrive espressamente l’ambito applicativo dell’opposizione di terzo alle sentenze del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato, prevedendo che il terzo possa proporre opposizione contro una sentenza quando questa pregiudichi i suoi diritti o interessi legittimi.
La disposizione non consente estensioni analogiche, né applicazioni a provvedimenti diversi dalla sentenza, quali le ordinanze rese nel corso del giudizio di ottemperanza e gli atti del commissario ad acta, che si collocano nella fase esecutiva del giudizio e sono privi di autonoma attitudine decisoria in senso proprio.
Del resto, il codice del processo amministrativo disciplina in modo espresso e compiuto il regime delle tutele esperibili nella fase dell’ottemperanza.
L’art. 114, comma 6, c.p.a. stabilisce, infatti, che il giudice dell’ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato e, tra le parti nei cui confronti il giudicato si è formato, anche di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta, avverso i quali è ammesso reclamo dinanzi al medesimo giudice.
La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato esclusivamente mediante il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui un soggetto si assuma terzo rispetto al giudizio di ottemperanza e lamenti una lesione derivante da atti adottati in sede esecutiva, l’ordinamento non consente il ricorso all’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., ma individua nel ricorso ordinario lo strumento di tutela appropriato.
L’opposizione di terzo, quale rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, resta infatti riservata alle sole sentenze e non può essere utilizzata per sindacare ordinanze dell’ottemperanza o atti del commissario ad acta (cfr. TAR Sicilia, Catania, V, 19 settembre 2024, n. 3129; Cons. Stato, II, 13 ottobre 2022, n. 8755).
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo dell’erroneità del mezzo prescelto, l’opposizione risulta inammissibile per difetto della qualità di terzo in capo al dott. Tubiolo.
Con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 477 del 10 giugno 2025, resa in un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, avente ad oggetto un’opposizione di terzo proposta dal medesimo soggetto e fondata sulle stesse deduzioni circa la pretesa autonomia soggettiva e contabile della Gestione Straordinaria ATO Palermo 4, è stata esclusa l’esistenza di una soggettività giuridica distinta in capo alla cosiddetta gestione separata, rilevandosi l’assenza di prova di una autonoma imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi rispetto al CO.IN.R.E.S. in liquidazione e qualificandosi, conseguentemente, la posizione dell’odierno opponente non come quella di un terzo, bensì come quella di un soggetto riconducibile all’area giuridica del consorzio medesimo, con estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c..
Tale accertamento, fondato sul medesimo quadro normativo e fattuale dedotto anche nel presente giudizio, priva l’opponente del presupposto indefettibile per l’utilizzo dell’opposizione di terzo.
In assenza di una dimostrata soggettività giuridica autonoma, la Gestione Straordinaria non può essere considerata centro distinto di imputazione di interessi rispetto al CO.IN.R.E.S. in liquidazione, con la conseguenza che gli atti adottati nel giudizio di ottemperanza non possono ritenersi idonei a ledere la sfera giuridica di un terzo estraneo al giudizio.
In definitiva, l’opposizione risulta inammissibile:
– per erroneità dello strumento utilizzato, poiché l’art. 114, comma 6, c.p.a., disciplina il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta tra le parti del giudicato, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario esclusivamente mediante ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.;
– per difetto della qualità di terzo, secondo quanto già accertato dal giudice d’appello.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della complessità del quadro normativo di riferimento, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti di quelle intimate e non costituitesi in giudizio.
TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 22.01.2026 n. 243