*Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e remissione al primo giudice per nullità della sentenza affetta da motivazione apparente

*Giurisdizione e competenza – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e remissione al primo giudice per nullità della sentenza affetta da motivazione apparente

1. Arcangelo Di Micco ha impugnato la delibera del Comune di Crispano n. 1 del 13 gennaio 2022, con cui è stata approvata la variante al progetto di delimitazione del percorso coloni nella zona PIP, nel tratto compreso tra la zona V.A.V. e l’incrocio con stradine interpoderali, nonché, quali atti presupposti, le precedenti delibere del Comune di Crispano n. 21 del 9 aprile 2021, n. 54 del 31.5.2021 e n. 602 del 05.10.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto.

L’odierno appellante è titolare e coltivatore di un appezzamento di terreno adiacente la strada sita nel PIP del Comune di Crispano, nonché dei fondi agricoli situati in Crispano (NA) alla località Viggiano Tavernola ricadenti sul foglio 1 particelle 16 e 17 del catasto terreni del predetto Comune ed è conduttore/colono del terreno distinto al foglio 1 particella 15; è anche comproprietario con la moglie Saviano Teresa del terreno distinto al foglio 1 particella ex 394 e ex 396 ove è stata costruita una casa colonica in forza della concessione edilizia n. 45 del 2.11.2000 e ora distinto in catasto al foglio 1 particella 642.

Arcangelo Di Micco assume di essere stato danneggiato dalle predette delibere adottate dal Comune che ostacolerebbero lo svolgimento della sua attività di coltivazione. Nello specifico, vanta la titolarità del diritto di passaggio lungo strade interpoderali connesse con le strade interne al PIP, da sempre e per loro natura destinate all’uso generale.

Arcangelo Di Micco ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti innanzi al T.a.r. per la Campania che, con sentenza n. 2934 del 2023, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile, compensando le spese. Più precisamente il T.a.r. ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse in relazione alla impugnazione della delibera G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022, nonché tardivo con riferimento alla impugnazione delle delibere di G.M. n. 21 del 9 aprile 2021, n. 54 del 31.5.2021 e della determina n. 602 del 05.10.2021, impugnate in via presupposta..

2. L’odierno appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:

I. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 11, 12, 13,16 E 17 DEL D.P.R. 327 DEL 2001 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ MANIFESTA – INESISTENZA DEL PUBBLICO INTERESSE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 900 CPC E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INTERESSE A RICORRERE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO.

Con un primo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso, perché la delibera del Comune di Crispano del 2022, incide, in pari modo determinante con la delibera n. 54 e 21 del 2021, sull’utilizzo della viabilità interpoderale dei coloni. Si manifesterebbe “evidente l’errore di giudizio della sentenza di primo grado, che non esamina gli atti esibiti dall’appellante che attestavano la lesione diretta, immediata che le delibere impugnate arrecavano e arrecano al pieno esercizio dei diritti di proprietà dei ricorrenti in primo grado e la portata ablatoria non connessa a legittimo procedimento espropriativo che ne distingue gli effetti” (pagina 10 dell’appello).

II. ERROR IN PROCEDENDO ET IN JUDICANDO – VIOLAZIONE ART. 29 CPA – VIOLAZIONE ART. 21 BIS L. 241 DEL 1990 – VIOLAZIONE ART. 11 DEL DPR 327 DEL 2001.

Con un secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato la sentenza del T.A.R. nella parte in cui statuisce la tardività del ricorso presentato dall’odierno appellante.

Le parti intimate non avrebbero infatti fornito la prova della comunicazione, della notifica e della piena conoscenza della delibera 54 del 2021 da parte del ricorrente in primo grado. (pagina 18 dell’appello).

III. VIOLAZIONE ARTT. 12, 13,16 E 17 DEL D.P.R. 327 DEL 2001

Vengono poi contestate nel merito le delibere impugnate per una serie di violazioni alla disciplina del d.P.R. n. 380 del 2001.

IV. VIOLAZIONE ARTT. 11 E 12 DEL DPR 327 DEL 2001 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

La delibera impugnata, che approva la variante in diminuzione al progetto definitivo esecutivo relativo all’intervento denominato “Delimitazione percorso coloni nella zona PIP nel tratto compreso tra la zona VAV ed incrocio con stradine interpoderali”, nonostante comporti gravi conseguenze ablatorie del diritto di transito dei ricorrenti in primo grado, non è stata comunicata ai titolari dei diritti.

V. VIOLAZIONE L. 865 DEL 22.10.1971 – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – INESISTENZA DEL PUBBLICO INTERESSE.

La circostanza che siano stati rinvenuti “rifiuti abbandonati riconducibili ad amianto” non giustifica i provvedimenti impugnati che, comunque, cagionano un pregiudizio agli odierni appellanti.

Il Comune di Crispano si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.

3. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è fondato nei termini di seguito specificati.

Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse in relazione alla impugnazione della delibera G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022, nonché tardivo con riferimento alla impugnazione della delibera di G.M. n. 54 del 31.5.2021, impugnata in via presupposta.

La delibera G.M. n. 1 del 13 gennaio 2022 si limita, secondo il T.a.r., ad approvare una variante economica in diminuzione della spesa relativa al progetto già approvato con delibera n. 54 del 31.5.2021, come si evincerebbe anche dal suo contenuto dispositivo (“comporta una diminuzione di spesa a carico della ditta affidataria dei lavori che ha già accettato senza riserva alcuna”); non deriverebbe dalla sua adozione pertanto nessuna modifica del progetto originariamente approvato.

La delibera impugnata (n. 1 del 2022) non avrebbe pertanto alcuna efficacia lesiva concreta della sfera soggettiva dell’appellante.

Prosegue il T.a.r. che a tutela degli interessi legittimi fatti valere, il ricorrente in primo grado avrebbe dovuto proporre tempestivamente la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. della precedente delibera n. 54 del 31.5.2021, che ha approvato il progetto esecutivo, recante la modifica della viabilità da cui i ricorrenti sostengono di essere stato leso. Poiché l’impugnazione è stata considerata tardiva, il T.a.r. ne ha dichiarato l’irricevibilità.

5. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r. vada riformata nella parte in cui ha dichiarato irricevibile il ricorso con riferimento alla impugnazione delle delibere di G.M. n. 54 del 31.5.2021, mentre vada, invece, confermata con riguardo alla statuizione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione all’impugnazione della delibera n. 1 del 13 gennaio 2022.

6. Come è, infatti, emerso dalla descrizione in fatto del presente giudizio, il Comune di Crispano ha emesso la delibera n. 1 del 13 gennaio 2022, con cui è stata approvata la variante al progetto di delimitazione del percorso coloni nella zona PIP, nel tratto compreso tra la zona V.A.V. e l’incrocio con stradine interpoderali; precedentemente erano però state emesse le delibere del Comune di Crispano n. 21 del 9 aprile 2021 e n. 54 del 31.5.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto.

Come ben evidenziato dal Ta.r., la delibera n. 1 del 13 gennaio 2022 si limita ad approvare una variante economica in diminuzione della spesa relativa al progetto già approvato con delibera n. 54 del 31.5.2021, e non deriva, quindi, dalla sua adozione nessuna modifica dell’originario progetto.

Orbene, anche dall’atto di appello emerge nitidamente che il pregiudizio subito dall’odierno appellante è ricollegabile alle delibere del 2021 (in particolare alla n. 54) che avrebbero alterato la possibilità di accesso ai fondi di proprietà dell’appellante, precludendo, per la coltivazione di tali fondi, l’utilizzo di macchine agricole. Tanto emerge anche dalla relazione dell’architetto Geom. Antonio Barra, del 4 aprile 2022, (relazione richiamata nell’atto di appello), da cui si evince che la modifica dello stato dei luoghi, lesiva per l’appellante, è riconducibile alle Delibere di G.M. n. 21 del 9.4.2021, n. 54 del 31.5.2021 e n. 602 del 5.10.2021.

7. Del resto da una piana lettura della delibera del 2022 si desume che è stata approvata la “variante in diminuzione al progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento denominato “Delimitazione percorso coloni nella zona P.I.P. nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed incrocio con stradine interpoderali” che prevede una spesa complessiva pari a €33’847,78 in variazione rispetto alla spesa complessiva iniziale pari a €50’000” e che “la variante al progetto comporta una diminuzione di spesa a carica della ditta affidataria dei lavori che ha già accettato senza riserva alcuna”.

Ne consegue, dunque, che la lesione per l’appellante è riconducibile alle citate delibere del 2021 e non certo alla delibera del 2022 che si limita esclusivamente ad una riduzione della spesa per l’intervento originariamente programmato.

Va, dunque, confermata la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della delibera n. 1 del 13 gennaio 2022, con conseguente reiezione del primo motivo di appello.

8. E’, invece, fondato il secondo motivo di appello con cui parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. che ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado proposto avverso la delibera di G.M. n. 54 del 31.5.2021.

Il T.a.r. ha precisato che “A tutela degli interessi legittimi fatti valere in questa sede, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. della precedente delibera n. 54 del 31.5.2021, che ha approvato il progetto esecutivo, recante la modifica della viabilità da cui i ricorrenti sostengono di essere stato leso. Il ricorso proposto in questa sede nella parte in cui ha ad oggetto tale provvedimento è invece irricevibile”.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha precisato che la tardività del ricorso deve essere provata da parte di chi la eccepisce: “la prova della tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell’atto da impugnare” (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 5.12.2022 n. 10612)

Inoltre, “la prova della conoscenza dell’atto amministrativo impugnato da parte del ricorrente deve essere data da chi eccepisce che l’impugnazione è stata tardiva, e deve trattarsi di prova rigorosa, trattandosi in concreto di disconoscere il diritto di difesa in giudizio costituzionalmente riconosciuto (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2022 n.10612).

Peraltro, nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo) (C.G.A. Sez. giurisd. 31 dicembre 2007, n. 1194 e Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2542).

Nel caso si specie, la delibera di G.M. n. 54 del 31 maggio 2021, avendo ad oggetto “approvazione progetto definitivo/esecutivo delimitazione percorso coloni zona P.I.P. nel tratto compreso tra la zona V.A.V. ed incrocio con stradine interpoderali”, incide in maniera evidente sul diritto del ricorrente in primo grado all’utilizzo delle viabilità del PIP e delle strade interpoderali e andava, quindi, necessariamente comunicata all’interessato; in difetto di comunicazione, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell’atto, prova che deve essere fornita da chi eccepisce la tardività del ricorso.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il secondo motivo di appello va accolto, in quanto la sentenza del T.a.r., nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso di primo grado proposto avverso la delibera di G.M. n. 54 del 31.5.2021, si limita ad una affermazione di principio sfornita di qualunque motivazione. Non è infatti affrontata dal giudice di primo grado la questione, contestata in primo grado dall’odierno appellante (cfr., memoria depositata in data 27 febbraio 2023), della ricezione e/o notifica della delibera, né il Comune ha fornito alcuna prova sul punto o ha provato la concreta conoscenza della stessa da parte del sig. Di Micco (cfr., memoria di costituzione depositata l’8 aprile 2022).

9. L’accoglimento del secondo motivo di appello conduce, a giudizio del Collegio, alla rimessione della causa al giudice di primo grado per nullità della sentenza, ex art. 105, co. 1, cod. proc. amm.

Come noto, secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, infatti, ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente (Cons. Stato, Ad. Plen., Ad. Plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11), ossia di “motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti”, specialmente quando la pronuncia – come avvenuto nella fattispecie – abbia dichiarato il ricorso irricevibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l’esame del merito della causa (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16, ribadita e ulteriormente specificata da Ad. Plen., 15 luglio 2025, n. 10).

Nel caso di specie, invero, è mancata una motivazione adeguata, coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa poiché il T.a.r. ha semplicemente affermato, senza motivare, l’irricevibilità del ricorso di primo grado. Da ciò consegue la nullità della sentenza di primo grado.

10. I restanti motivi di appello sono assorbiti in considerazione della rimessione del giudizio al giudice di primo grado.

11. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 10.10.2025 n. 7941

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