Premesso che:
– con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna il preavviso di rigetto prot. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0011092.22-04-2024 e le successive comunicazioni di conferma e reiterazione dello stesso prott. nn. mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0010686.22-04-2024 e mimit.AOO.STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024220.27-05-2024, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento;
-si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
-alla udienza pubblica del 16 dicembre 2025, dato avviso alle parti, ex art 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse, attesa l’assenza di carattere lesivo degli atti impugnati, tutti aventi natura di preavvisi di rigetto, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che:
– nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento. Questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale (in questi termini Cons. Stato, sez. V, n. 7205/2024);
– nel caso in esame il preavviso di rigetto, come le successive comunicazioni di conferma e reiterazione dello stesso, sono atti di natura interlocutoria e propulsiva, volti a stimolare il contraddittorio (mediante l’assegnazione di un termine per la formulazione di osservazioni presente in ognuno degli atti impugnati) e, per tale ragione, inidonei a determinare un arresto procedimentale e a far sorgere un obbligo di immediata e autonoma impugnazione, potendo i vizi di tali atti essere fatti valere solo mediante l’impugnazione del provvedimento finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 7966/2024);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse alla decisione, essendo con esso stati gravati atti non definitivi e non immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente.
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di giudizio attesa la natura in rito della presente decisione.
TAR LAZIO – ROMA, IV TER – sentenza 22.12.2025 n. 23353