Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. di una ordinanza comunale di rilascio di un impianto sportivo per il nesso  di consequenzialità con un precedente provvedimento della medesima P.A. impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. di una ordinanza comunale di rilascio di un impianto sportivo per il nesso  di consequenzialità con un precedente provvedimento della medesima P.A. impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

1) Con ricorso notificato l’11/02/2022 e depositato il successivo 18/02/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, ad essa rivolta dal Comune di Basiglio, contenente l’ordine di rilascio dell’impianto sportivo di proprietà del Comune medesimo.

In particolare, si legge nel ricorso come, anteriormente alla predetta ordinanza, il Comune di Basiglio, avendo accertato l’inadempimento da parte della ricorrente degli obblighi da essa assunti in qualità di concedente, nella Convenzione stipulata con il Comune per la gestione del predetto impianto sportivo, ha dichiarato la decadenza della ricorrente medesima dalla concessione in parola e la risoluzione della pertinente Convenzione (il tutto, con determinazione n. 400, del 17/11/2021).

Tale provvedimento di decadenza, stando sempre a quanto riportato nel ricorso, è stato impugnato dall’esponente con separato ricorso straordinario al Capo dello Stato, limitandosi, quindi, l’impugnazione in epigrafe ad attingere soltanto l’ordine di rilascio, «in quanto atto esecutivo della predetta determinazione n° 400 del 17.11.2021 e, come tale, colpito da illegittimità derivata dall’essere quest’ultima, a sua volta, illegittima. Per tale ragione (come si noterà confrontando l’odierna esposizione con quella del ricorso straordinario doc. 10), i motivi oggi proposti ripetono quelli già articolati contro la determinazione del 17.11.2021» (così, il ricorso in epigrafe, depositato il 18/02/2022).

2) Il gravame è, quindi, affidato a due motivi, come di seguito rubricati:

2.1) «Violazione degli artt. 1372 e 1455 C.C e degli artt. 4, co. 5, 12 e 16, co. 1, della convenzione – Violazione dell’art. 3, co. 6-bis D. L. n. 6/2020, conv. in L. n. 13/2020 – Violazione dell’art. 10-ter del D.L. 73/2021 – Violazione dell’art. 3 L. n° 241/90 – Eccesso di potere per carenza di motivazione».

2.2) «Violazione degli artt. 1375 C.C. e dell’art. 6, co. 2, della convenzione – Violazione degli artt. 3 e 6 L. n° 241/90 – Eccesso di potere per illogicità del-la motivazione e difetto di istruttoria».

3) Si è costituito il Comune di Basiglio, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.

In particolare, la difesa dell’Ente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del «principio di alternatività», evidenziando come il ricorso non contenga alcuna censura avverso l’ordinanza di rilascio, con esso impugnata, incentrandosi le doglianze sul provvedimento presupposto, n. 400 del 2021, di decadenza dalla concessione e risoluzione della convenzione, non oggetto del presente gravame. In tale contesto, ad avviso del patrocinio resistente, il ricorso sarebbe irrimediabilmente inammissibile, per violazione del principio di alternatività sostanziale tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, che impone di ritenerlo operante anche in presenza di atti formalmente distinti quando vi sia una sostanziale identità della materia del contendere. Al riguardo, la difesa del resistente ha richiamato, fra l’altro, il parere del Consiglio di Stato, n. 890/2022 del 25/05/2022, per cui: «Il principio di alternatività, nel suo essere posto a tutela della giurisdizione, intende infatti evitare un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto (Cons. Stato, Sez. I, n.584 del 2010), evitando duplicazioni della tutela contenziosa. Il suo ambito di applicazione, esteso al caso in cui l’impugnazione riguardi provvedimenti formalmente distinti ma oggettivamente connessi o comunque in rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza (Cons. Stato, Sez. I, nn. 1328 del 2020 e 3240 del 2019) riflette d’altro canto la nuova concezione del giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto e non più solo sull’atto (Cons. Stato, Sez. I, n. 2861 del 2019). Questa relazione tra le controversie deve, perciò, ritenersi sussistente anche quando gli atti gravati siano parte di una più ampia vicenda sostanziale che vede coinvolti il privato e la pubblica amministrazione, con riferimento al medesimo bene della vita (Cons. Stato, Sez. I, n.1328 del 2020)».

4) Con ordinanza dell’11/03/2022, n. 315, la Sezione Prima ha respinto la domanda cautelare.

5) In vista dell’udienza straordinaria le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni con memorie e repliche.

6) Entrambe le parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base dei rispettivi scritti difensivi.

7) All’udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, come sopra sollevata da parte resistente.

8.1) L’eccezione è fondata.

Come correttamente rilevato dal patrocinio del resistente, il ricorso verte su un provvedimento – l’ordinanza di rilascio dell’impianto sportivo di proprietà comunale, in precedenza concesso in uso all’istante per la relativa gestione – che risulta avvinto da nesso di consequenzialità con il provvedimento, n. 400 del 2021, di decadenza dalla concessione e risoluzione della Convenzione ad essa accessiva, in precedenza impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Anche le censure svolte in questa sede sono le stesse svolte in sede giustiziale (cfr., il ricorso straordinario, depositato sub doc. 10 da parte ricorrente), come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, nei termini poc’anzi riportati.

In siffatte evenienze, come ripetutamente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione del principio di alternatività, ritraibile dall’art. 8, secondo comma del d.P.R. n. 1199/1971.

Invero, stando alla più recente, ormai consolidata giurisprudenza, occorre aderire ad una concezione “sostanziale” del principio di alternatività, che ne valorizzi la ratio, volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto e, dunque, duplicazioni della tutela contenziosa con «il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giustizia» (cfr. Cons. Stato, I, parere del 6 marzo 2019, n. 761).

Si tende, per tale via, a dare piena attuazione al principio di economia e concentrazione dei giudizi, valorizzando la nuova concezione del giudizio amministrativo inteso come giudizio sul rapporto e non più mero giudizio sull’atto, «precisandosi, altresì, che il principio [di alternatività, ndr] è stato posto dal legislatore non a tutela delle parti ma della giurisdizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 866; sez. V, 3 settembre 2013, n. 4375), in considerazione dello scopo perseguito, che è quello di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla stessa controversia (ne bis in idem)» (così, CGARS, parere n. 98, del 15 maggio 2025, richiamato anche dal parere CGARS n. 295, del 30 ottobre 2025).

Aderendo a tale concezione della regola dell’alternatività, la stessa va, quindi, applicata non solo nel caso in cui vi sia identità formale di provvedimenti impugnati, ma anche in presenza di atti formalmente distinti, quando sussista una obiettiva identità della materia del contendere e, dunque, quando la questione controversa sia sostanzialmente la stessa. In altri termini, non rileva la diversità formale degli atti gravati nelle distinte sedi, occorrendo, per l’operatività del principio, che i ricorsi siano oggettivamente connessi, ovvero, che tra i diversi provvedimenti impugnati sussista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, e/o dipendenza, ovvero, che, pur trattandosi di atti formalmente distinti, gli stessi siano tra loro avvinti da un nesso di consequenzialità e, comunque, le relative controversie siano connotate da una obiettiva identità di petitum e di causa petendi (cfr., ex multis, Cons. Stato, I, parere del 13 maggio 2024, n. 606; id., parere n. 360 del 2024; id., parere n. 1126 del 2023; id., parere n. 1122 del 2023; id., parere n. 890 del 2022; Cons. Stato, IV, 16 aprile 2012, n. 2185).

Sicché, «[u]na volta pendente il ricorso Straordinario al capo dello Stato parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, impugnare con lo stesso mezzo anche gli atti impugnati con il presente ricorso introduttivo» (così, TAR Lombardia, Milano, II, 20-12-2023, n. 3113; in terminis, TAR Lazio, IV-Ter – 15-05-2025, n. 9268). Ciò in quanto «una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’ interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.)» (così, TAR Campania, Napoli, III, 19-08-2022, n. 5451).

9) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va ribadita la inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di alternatività, trattandosi dell’impugnazione di un provvedimento (l’ordinanza comunale di rilascio di un impianto sportivo) avvinto da un evidente nesso di consequenzialità ad un precedente provvedimento (la determina comunale di decadenza dalla concessione e di risoluzione della convenzione) già impugnato dalla medesima ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

10) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 30.01.2026 n. 446

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