Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. del silenzio della P.A. deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica e irricevibilità del ricorso per tardività

Giurisdizione e competenza – Impugnazione in s.g. del silenzio della P.A. deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica e irricevibilità del ricorso per tardività

– “nel processo amministrativo, hanno caratteristiche e finalità diverse i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso. Il primo esprime la volontà di agire in giudizio, dinanzi ad un determinato organo giurisdizionale, ed è l’atto preliminare della procedura introduttiva del giudizio. Il secondo realizza in concreto la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale, che deve pronunziarsi nel processo […] (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2722);

– l’art. 45, comma 1, c.p.a. prevede che [i]l ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”;

– ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi in materia di silenzio, “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”;

– in data 17 novembre 2025, è stata depositata nel fascicolo digitale copia di un ricorso difforme (risalente al 2023 e riferito ad altro contenzioso già deciso da questo Tribunale) da quello notificato alle Amministrazioni intimate in data 3 novembre 2025, il quale è stato depositato in atti solo in data 9 gennaio 2026, ben oltre il termine dimezzato di quindici giorni dal perfezionamento delle notifiche;

“il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio, in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 538)” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4948; cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4584);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito ex art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a.;

Ravvisati nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti, stanti le peculiarità comunque emergenti

TAR LAZIO – ROMA, V TER – sentenza 29.01.2026 n. 1703

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