1. Con ricorso straordinario notificato il 13 novembre 2024 i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di silenzio – rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- in data 29 marzo 2024 alla Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS- aveva variato la residenza anagrafica del signor -OMISSIS- -OMISSIS- da contrada -OMISSIS-.
2. In punto di fatto i ricorrenti in fatto hanno riferito che:
– in data 17 giugno 2022 il Comune di -OMISSIS- aveva avviato il procedimento di cancellazione anagrafica ex art. 11 del d.P.R. n. 223/1989 nei confronti del signor -OMISSIS- -OMISSIS-;
– la comunicazione di avvio del procedimento del 4 luglio 2022 era stata contestata per asserita falsità della relata di notifica;
– il Comune, con note del 25 novembre 2022 e del 18 agosto 2023, aveva comunicato l’avvio rispettivamente di un secondo e terzo procedimento di variazione anagrafica;
– il medesimo Comune di -OMISSIS-, in data 17 agosto 2023 «aveva già provveduto ad effettuare la variazione anagrafica di indirizzo di -OMISSIS- -OMISSIS- che veniva iscritto nel nucleo familiare della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- e all’insaputa di quest’ultima, che apprendeva soltanto nel marzo 2024 la variazione di dimora del fratello -OMISSIS-»
3. A sostegno del gravame hanno dedotto plurime violazioni di legge e vizi di eccesso di potere sotto diversi profili: ingiustizia manifesta, incompetenza, contraddittorietà tra diverse manifestazioni di volontà del Comune; difetto di istruttoria.
4. Il Ministero riferente ha contestato il difetto di legittimazione attiva in capo a entrambi i ricorrenti e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
5. I ricorrenti, cui la relazione ministeriale è stata trasmessa con nota della Sezione prot. n. 43092 del 17 dicembre 2025, hanno depositato in data 13 gennaio 2026 le proprie controdeduzioni, insistendo per l’accoglimento del gravame.
6. All’adunanza del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato esaminato.
7. Deve darsi preliminarmente atto che risulta pienamente garantito il contraddittorio, atteso che la relazione ministeriale è stata inviata con nota della Sezione prot. n. 43092 del 17 dicembre 2025 al ricorrente che ha svolto proprie osservazioni.
8. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
8.1. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del c.p.a. «Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa», non essendo possibile esperire tale rimedio per tutto il contenzioso devoluto al giudice ordinario.
8.2. È noto che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è imperniato sul criterio del c.d. petitum sostanziale, avendo cioè riguardo alla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (sul punto, cfr. Cass. SS.UU. n. 25456 del 26 ottobre 2017, secondo cui, in tema, di azioni nei confronti della P.A., «sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il “petitum” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A.»; nonché Cass., SS.UU., n. 21522 del 15/09/2017, secondo cui «ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio», cfr. anche Cass., SS.UU., 31 ottobre 2019, n. 28211).
8.3.Nel caso in esame i ricorrenti hanno reclamato il diritto alla regolare iscrizione presso l’Ufficio anagrafico del Comune di -OMISSIS- del signor -OMISSIS- -OMISSIS- il quale ha contestato la variazione d’ufficio della propria residenza da contrada -OMISSIS-, ove egli ha abituale dimora, a in via -OMISSIS- di quello stesso Comune.
Erroneamente i ricorrenti per contestare tale variazione anagrafica hanno adito il giudice amministrativo, poiché secondo i principi della Suprema Corte «Deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario ribadendo che, come già affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (S.U. n. 449 del 19.6.2000), le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. cui Corte di cassazione» (Cass. civ. sez. un. 1° aprile 2020, n. 7637).
Cosicché, in un recente arresto giurisprudenziale, in piana applicazione di tale principio, si è osservato che «non è davanti al giudice amministrativo che l’interessato può contrastare le risultanze anagrafiche, producendo documentazione per dimostrare di aver mantenuto effettivamente la residenza ininterrotta nel Comune, dovendo piuttosto attivarsi presso i competenti Uffici dell’Ente Locale per rappresentare l’erroneità della cancellazione anagrafica, chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione, oppure proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 D.P.R. 223/1989) o, ancora, adire l’autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo l’adito giudice amministrativo munito di giurisdizione su tale questione, essendo le questioni riguardanti lo stato delle persone (inclusa la residenza) riservate alla giurisdizione ordinaria.
Come di recente ricordato anche da questa Sezione (vedi, da ultimo, in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023 e 7167/2023), non è in questa sede che il ricorrente può contestare tale cancellazione, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, per cui “le controversie aventi ad oggetto l’iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo (cfr., Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; Tar L’Aquila, 9.4.2015, n.253; Tar Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276, nel senso che le norme disciplinanti l’attività dell’ufficiale d’anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni), sicché le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (cfr. anche TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021) (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 20023/2023)» (T.a.r Lazio, Sezione V bis, 28 luglio 2025, n. 14828) .
9. La Sezione, pertanto, esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, laddove essa verrà riproposta dinanzi al giudice ordinario, nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del presente ricorso adottata dal Presidente della Repubblica.
CONSIGLIO DI STATO, I – parere 02.02.2026 n. 249