Giurisdizione e competenza -Impedimento nel deposito: non sussite alcuna giustificazione che legittima il ricorso a rimedi alternativi

Giurisdizione e competenza -Impedimento nel deposito: non sussite alcuna giustificazione che legittima il ricorso a rimedi alternativi

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. L’impugnata ordinanza ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello in applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581,582,585 e 586 cod. proc. pen.

L’art. 582 cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce, al comma 1, che salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis cod. proc. pen. ovvero con modalità esclusivamente telematiche che, quanto ai difensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale deposito atti penali.

Tale disciplina è applicabile all’atto di appello in esame, che risulta proposto in epoca successiva alla data del 1° gennaio 2025, individuata dall’art. 3 del d.m. n. 217 del 29/12/2023, come modificato dall’art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024, quale data di decorrenza dell’obbligo di deposito telematico esclusivo per tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, tra i quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.

Il richiamato art. 3, nel prevedere una diversa modulazione cronologica dell’obbligo di deposito telematico, consente per specifici atti e presso determinati uffici giudiziari anche il deposito non telematico, al fine di assicurare un periodo di sperimentazione del regime c.d. a “doppio binario” (con depositi sia attraverso il mezzo telematico che analogico). In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche; garantisce, cioè, ai soli difensori delle parti private (e non anche ai soggetti abilitati interni) la possibilità di continuare ad avvalersi del deposito via PEC (già a lungo sperimentato nella fase dell’emergenza COVID 19), ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansioni cronologiche previste dalla norma, sia consentita la modalità di deposito “analogica” in alternativa a quella telematica.

Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il deposito dell’atto di appello, per il quale invece vige l’obbligo del deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. L’eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica la violazione dell’art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

2. La conclusione riportata al punto che precede non risulta contestata dal ricorrente che incentra, Invece, I motivi di ricorso sulla rappresentata sussistenza di un impedimento oggettivo al deposito telematico.

Deve sul punto rilevarsi che la legge processuale predispone specifici rimedi volti a fronteggiare l’impossibilità di deposito per via telematica.

L’art. 175-bis cod. proc. pen., anch’esso introdotto con il d.lgs. n. 150/2022, prevede espressamente che, in caso di malfunzionamento del sistema informatico, viene meno l’obbligo di deposito telematico stabilito dall’art. 111-bis cod. proc. pen, con conseguente deposito di atti, richieste e memorie con modalità analogica per tutta la durata del malfunzionamento. Tale previsione, volta a garantire la fisiologica prosecuzione dell’attività processuale anche in caso di malfunzionamento dei sistemi, vale per entrambe le ipotesi di malfunzionamento previste dalla norma, ovvero sia il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia, che è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati e attestato sul portale dei servizi telematici, sia per il malfunzionamento che si verifichi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario o in ambito locale, che viene attestato dal dirigente del medesimo ufficio.

L’art. 175-bis cod. proc. pen. prevede poi, al comma 5, che, quando la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, la parte che sia incorsa nella decadenza, possa comunque chiedere di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. ove dimostri che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

Al di fuori delle ipotesi del malfunzionamento di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen., continua ad operare la norma generale di cui all’art. 175 cod. proc. pen. che consente la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza su istanza della parte che provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

Dunque, se nelle ipotesi previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen. è previsto un onere di certificazione o di attestazione del malfunzionamento a carico rispettivamente del Ministero della giustizia e del dirigente dell’ufficio, accompagnato da un onere di comunicazione a carico del dirigente dell’ufficio volto ad assicurare la conoscibilità del malfunzionamento stesso, al di fuori di tali ipotesi la legge prevede un onere di allegazione in capo alla parte che sostenga l’esistenza di un impedimento al compimento di un atto per il quale sia previsto un termine a pena di decadenza.

3. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, il deposito telematico dell’atto di appello entro il termine previsto a pena di decadenza è stato impedito da una causa non riconducibile a colpa del ricorrente; da tale premessa, in base all’assunto del medesimo ricorrente, dovrebbe conseguire automaticamente l’ammissibilità dell’appello depositato via PEC e la nullità dell’ordinanza che ha invece dichiarato l’inammissibilità.

Si tratta di assunto manifestamente infondato.

In primo luogo, va rilevato che la circostanza di fatto è dedotta ma non provata. Le produzioni documentali allegate al ricorso e alla memoria di replica non forniscono oggettivo riscontro all’effettiva sussistenza di un impedimento al deposito telematico né, di conseguenza, alla vana sollecitazione rivolta alla cancelleria di “sbloccare” l’autorizzazione mancante, costituendo dato del tutto neutro, sul punto, il documento attestante tre telefonate effettuate dal difensore alla cancelleria del Tribunale. Né è prospettabile un approfondimento sul punto da parte del Collegio, che non ha poteri istruttori.

Ma quand’anche la circostanza di fatto fosse provata, comunque sarebbe inidonea a dispiegare ex post i suoi effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato, che risulta invece immune da censure.

Risulta che la Corte di appello, pur in mancanza di allegazione di un qualsivoglia impedimento al deposito dell’atto di appello con le modalità prescrìtte dalla legge e nonostante non risultasse certificato o attestato un malfunzionamento del sistema, si è fatta carico di verificare, ex officio, l’eventuale sussistenza di malfunzionamenti. Tale verifica ha dato esito negativo e di ciò ha dato conto l’impugnata ordinanza.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si ravvisa sul punto alcun vizio di motivazione, avendo la Corte di appello proceduto ad un approfondimento d’ufficio, di cui ha dato atto, con l’evidente finalità di accertare se l’avvenuto deposito via PEC fosse giustificato da situazioni idonee a legittimare il deposito in forma analogica, ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. e, quindi, il deposito via PEC.

Né è ravvisabile l’omissione di un onere di verifica “circa l’autorizzazione del procedimento sul Portale deposito atti penali del Tribunale di Ivrea”, come sostenuto dal ricorrente. Il difetto di tale autorizzazione, che nella prospettazione del ricorrente riguardava il solo procedimento cui si riferiva l’atto di appello, era circostanza nota al solo difensore, che tuttavia, nel trasmettere in allegato alla PEC da lui sottoscritta, l’atto di impugnazione, non ha ritenuto di segnalare tale situazione alla Corte.

Risulta altresì errata l’affermazione che secondo la quale la sussistenza di un impedimento al deposito telematico dell’impugnazione legittimerebbe automaticamente il deposito dell’atto con modalità non consentite.

Fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all’art. 175- bis cod. proc. pen., l’impossibilità di procedere al deposito dell’atto di impugnazione, con le modalità stabilite dalla legge, entro il termine previsto a pena di decadenza, è piuttosto suscettibile di integrare una causa di forza maggiore che, lungi dal consentire il mancato rispetto di disposizioni stabilite a pena di inammissibilità, può fondare una richiesta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. la cui operatività presuppone sia la richiesta della parte interessata sia l’assolvimento dell’onere della prova da parte del richiedente, che, secondo quanto già affermato da questa Corte, può ritenersi assolto solo provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Rv. 283059 – 01).

4. Alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, deve affermarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. Ili-bis, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, per contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, prospettata dal difensore.

Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 24 Cost. derivante dall’omesso riferimento alla “casistica del procedimento non autorizzato su PDP quale giustificazione al deposito con modalità alternativa” basti osservare che il diritto di difesa trova piena tutela nei rimedi apprestati dal codice processuale di cui si è detto, volti a fronteggiare tutte le diverse evenienze che, in concreto, possono impedire il deposito telematico per cause non riconducibili a colpa del ricorrente, siano esse riferite ad un vero e proprio malfunzionamento ai sensi dell’art. 175- bis cod. proc. pen. o, invece, ad un caso fortuito o ad una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. pen.

Quanto alla ritenuta disparità di trattamento tra soggetti abilitati interni ed esterni, derivante dalla diversa modulazione sul piano cronologico dell’obbligo di deposito telematico esclusivo ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen., si osserva che la disciplina transitoria di cui agli artt. 87 d.lgs. n. 150/2022 e 3 d.m. n. 217 del 29/12/2023, così come modificato dall’art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del 27/12/2024, costituisce il frutto di un attento e ragionevole bilanciamento, limitato alla fase di transizione dal processo tradizionale al processo telematico, tra l’esigenza di rendere effettiva la digitalizzazione del processo penale e la necessità di garantire agli operatori della giustizia un congruo periodo di sperimentazione del regime c.d. a doppio binario, diversamente modulato in relazione non solo agli atti processuali e agli uffici giudiziari, ma anche al diverso stato di implementazione dei sistemi informatici in uso rispettivamente ai soggetti abilitati interni (applicativo “APP”) ed esterni (Portale).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro cinquecento.

Cass. pen., VI, ud. dep. 13.01.2026, n. 1138

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