1. Con sentenza 28 dicembre 2023, n. 4025 è stato accolto, nei sensi e nei termini in motivazione, il ricorso proposto da Modicadue Costruzioni S.r.l. per l’ottemperanzaal giudicato formatosi sulla sentenza 16 gennaio 2007, n. 79 resa dal Tribunale adito, non appellata e passata in giudicato, con la quale – in accoglimento del ricorso iscritto al n. r.g. n. 2171/2004 – sono stati annullati gli atti impugnati ed è stato disposto l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità ai principi statuiti con la predetta decisione; per l’effetto:
– è stato ordinato al Comune di Modica di dare esecuzione – entro il termine ivi stabilito – alla sentenza ottemperanda, nei termini specificati;
– per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato, quale commissario ad acta, il dirigente (o responsabile) dell’Area 3 – Infrastrutture/Manutenzione del Comune di Comiso, per provvedere, entro il termine ivi stabilito, a dare esecuzione al giudicato, nei termini specificati.
2. Con istanza prot. n. P.0039279 del 5 novembre 2024 il nominato commissario ad acta ha rappresentato che successivamente alla detta sentenza l’inerzia della Modicadue Costruzioni S.r.l. in ordine agli adempimenti tecnici ed economici previsti dalla normativa, essenziali per il rilascio del titolo edilizio, non hanno consentito al Comune di Modica di completare l’istruttoria della pratica edilizia e di emettere il provvedimento edilizio finale per come prescritto, entro il termine assegnato; pertanto, l’ausiliario ha evidenziato di non aver ritenuto utile insediarsi per l’esecuzione del giudicato con il rilascio del titolo autorizzativo, di fatto impedito all’Ente comunale per inadempimento della parte ricorrente all’integrazione della necessaria documentazione progettuale e dei pareri di competenza oltreché del pagamento del contributo di costruzione.
In conclusione, l’ausiliario ha chiesto delucidazioni circa la conclusione del procedimento ovvero di indicare eventuali provvedimenti da eseguire.
3. Si è costituto in giudizio in data 19 febbraio 2025 il Comune di Modica, rappresentando di non aver potuto eseguire il giudicato in quanto la parte ricorrente non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta, necessaria ai fini del rilascio del provvedimento edilizio e per la quantificazione degli oneri di costruzione, pur evidenziando che nelle more le parti stavano cercando una soluzione transattiva compatibile con l’attuale PRG approvato con D.D.G. 214 del 2017.
In conclusione, il Comune di Modica ha chiesto al Tribunale adito di disporre un breve rinvio al fine di poter concludere il procedimento e, in subordine, di rigettare la richiesta di esecuzione di giudicato.
4. Modicadue Costruzioni S.r.l. ha depositato nel fascicolo del giudizio, in data 15 giugno 2025, corredo documentale.
5. La trattazione dell’istanza avanzata dal commissario ad acta con nota prot. n. P.0039279 del 5 novembre 2024, fissata originariamente per la camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, è stata rinviata su richiesta delle parti (cfr. il verbale d’udienza) all’udienza camerale del 18 giugno 2025 e, quindi, nuovamente su richiesta delle parti (cfr. il verbale d’udienza), alla successiva udienza camerale del giorno 1 ottobre 2025.
6. Ulteriore istanza di rinvio – al fine di poter concludere il procedimento – è stata depositata nel fascicolo del giudizio in data 29 settembre 2025 dal Comune di Modica (giova precisare che, sebbene denominata “richiesta di rinvio congiunta”, la detta istanza è stata sottoscritta solo dal difensore del Comune resistente).
7. Alla camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, presente il difensore della parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che non possa essere concesso un ulteriore rinvio in ragione del carattere risalente della vicenda contenziosa (il ricorso per l’ottemperanza risulta proposto nel lontano 2018) e della stessa sentenza che ha definito il giudizio (dicembre 2023).
Inoltre, nonostante i rinvii già accordati (cfr. i verbali d’udienza dei giorni 26 febbraio e 18 giugno 2025) l’esecuzione del dictum giurisdizionale è lungi dal trovare concreta definizione.
In conclusione, deve essere esaminata l’istanza avanzata dal commissario ad acta con nota prot. n. P.0039279 del 5 novembre 2024.
9. Il Collegio, tenuto conto di quanto evidenziato dal commissario ad acta nella detta istanza e degli atti depositati nel fascicolo del giudizio, dispone quanto segue:
– entro il termine di giorni cinque (5) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza, il nominato commissario ad acta procederà al formale insediamento;
– entro il termine di giorni tre (3) dalla data di avvenuto insediamento il nominato commissario ad acta procederà al deposito nel fascicolo del giudizio del relativo verbale;
– al nominato commissario ad acta deve essere concessa una proroga del termine (in origine assegnato con la citata sentenza 28 dicembre 2023, n. 4025) per la conclusione dell’incarico, dovendo pertanto lo stesso procedere ad adottare la determinazione conclusiva, al fine di dare esecuzione al titolo (sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16 gennaio 2007, n. 79), rideterminandosi, in conformità ai principi statuiti dalla stessa sentenza, in modo espresso, secondo quanto stabilito nella più volte citata sentenza 28 dicembre 2023, n. 4025, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza.
10. Ritenuto opportuno evidenziare che l’ufficio del commissario ad acta è obbligatorio per legge e non può essere rifiutato e che l’inerzia del commissario ad acta può determinare responsabilità di diversa natura (civile, penale, contabile): cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1065.
Ritenuto opportuno precisare, altresì, che il potere dell’Amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
11. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese quanto alla fase in esame.
TAR SICILIA – CATANIA, I – ordinanza 21.10.2025 n. 2929