1. I signori Mariantonia Pirrotta e Filippo Santacroce hanno impugnato innanzi al TAR Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, l’ordinanza n. 82/16, con la quale il Comune di Scilla, accertata l’inottemperanza alle pregresse ordinanze di demolizione nn. 1100/96 e 2381/96, ha disposto acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato a un piano fuori terra e pilastratura del primo
piano con strutture in c.a. destinato a civile abitazione, della superficie di mq. 166, sito in contrada Parco di Scilla.
A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto plurime violazione di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Scilla non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 446/22 il TAR Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori Mariantonia Pirrotta e Filippo Santacroce hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione dell’art. 112 c.p.c; 2) error in iudicando e in procedendo. Violazione degli artt. 35 c.p.a, 101 c.p.c. e 73 c.p.a; 3) violazione dell’art. 7 l. n. 47/85 e dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/01; 4) violazione dell’art. 7 comma 2 ultimo alinea l. n. 47/85; eccesso di potere; 5) violazione dell’art. 31 commi 2, 3, 4 d.P.R. n. 380/01; 6) violazione dell’art. 13 l. n. 47/1985 e dell’art 36 d.P.R. n. 380/2001; difetto di motivazione; violazione degli artt. 2 e 10 bis l. n. 241/90.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, globalmente inteso, è infondato, ancorché vada corretta la motivazione ostesa sul punto dal giudice di prime cure.
3. Il Tar calabrese ha fatto conseguire dalla circostanza dell’insussistenza, in capo agli appellanti, del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale sui beni oggetto di acquisizione, l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
Nondimeno, questo Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiarito che l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta – sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono: a) il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione – cioè la situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma, ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo -; b) l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (o interesse al ricorso, nel linguaggio corrente del processo amministrativo); c) la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo) (C.d.S, AP n. 9/14).
In assenza di tali condizioni, il ricorso è inammissibile.
Pertanto, alla rilevata insussistenza di un diritto reale in favore degli appellanti avrebbe dovuto far seguito una pronuncia di inammissibilità, e non di rigetto del ricorso.
4. Ciò premesso, reputa nondimeno il Collegio che gli odierni appellanti siano senz’altro legittimati alla proposizione del ricorso, in virtù del possesso del manufatto, utilizzato ad abitazione di famiglia.
In tale loro qualità, pertanto, essi devono pertanto ritenersi legittimati sia alla proposizione di istanza di condono, sia all’impugnazione del provvedimento in esame, il quale incide in maniera irreversibile sulla loro “attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (art. 1140 c.c.), radicando in tal modo il loro interesse ad agire.
5. Ciò detto in punto di legittimazione ad agire, l’appello, nel merito, è infondato.
6. Con il primo e parte del terzo motivo di gravame gli appellanti deducono l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale, a cagione della mancata notifica, ad entrambi, della presupposta ordinanza di demolizione.
Il motivo è infondato.
Come è noto, il possesso è una situazione fattuale, che si manifesta bensì in attività corrispondenti all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.), ma che in quanto tale non soggiace ad alcun formalismo pubblicitario.
Ne consegue che la presupposta ordinanza di demolizione non andava previamente comunicata agli appellanti, non avendo l’Amministrazione alcuna legale scienza del possesso di tale manufatto da parte degli odierni appellanti.
Nessun rilievo assume poi la circostanza che nell’ordinanza di demolizione l’appellante Filippo Santacroce venga individuato quale responsabile dell’abuso, avuto riguardo alla natura reale di tale ordinanza, che come tale è rivolta sia al proprietario, sia al soggetto responsabile dell’abuso, a prescindere dalla relazione giuridica che quest’ultimo abbia con il bene oggetto di demolizione.
Per tali ragioni, nessun vulnus alle esigenze di difesa risulta essersi verificato nel caso di specie, avuto riguardo alla natura meramente fattuale della situazione giuridica invocata dagli appellanti (possessori del manufatto oggetto di acquisizione), che non imponeva all’Amministrazione alcun onere di notifica, nei loro riguardi, della pregressa ordinanza di demolizione.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
7. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano il difetto di motivazione dell’atto impugnato in ordine all’area oggetto di acquisizione.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 31 comma 3 d.P.R. n. 380/01: “l’area che viene acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Tanto premesso, a fronte della superficie occupata dal manufatto abusivo pari a 166 mq, l’atto impugnato quantifica l’area acquisita nella misura di 750 mq.
Pertanto, non risulta superato il predetto limite normativo.
Nel merito, poi, la peculiare natura e consistenza dell’abuso, particolarmente impattante per il territorio (fabbricato a un piano fuori terra e pilastratura del primo piano con strutture in c.a. destinato a civile abitazione, della superficie di mq. 166), giustifica ex se la misura dell’acquisizione, dovendo dunque la motivazione ritenersi in re ipsa, in quanto coincidente con la descrizione del predetto abuso.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
8. Va altresì rigettato il terzo motivo di gravame (motivo sub 3.4. dell’atto di appello), con il quale gli appellanti lamentano che, non avendo l’atto impugnato – per le ragioni sopra esposte – realizzato l’effetto acquisitivo, il Comune avrebbe dapprima dovuto pronunciarsi sull’istanza di sanatoria da essi proposta.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, stante l’erroneità del presupposto fattuale su cui esso si fonda, avendo il Collegio chiarito (v. supra, punto n. 6) che, a cagione dell’insussistenza di un onere di notifica dell’ordinanza di demolizione agli appellanti-possessori, l’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha pienamente realizzato il proprio effetto acquisitivo.
Per tali ragioni, non rileva in questa sede indagare le conseguenze giuridiche del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di sanatoria proposta dagli appellanti, trattandosi di vicenda del tutto irrilevante ai fini in esame, stante l’avvenuta realizzazione dell’effetto acquisitivo del bene alla mano pubblica.
9. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 24.11.2025 n. 9172