Giurisdizione e competenza – Enti locali – Inammissibilità del ricorso per l’annullamento in s.g. di una delibera della Giunta comunale recante approvazione di avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i

Giurisdizione e competenza – Enti locali – Inammissibilità del ricorso per l’annullamento in s.g. di una delibera della Giunta comunale recante approvazione di avviso pubblico di sollecitazione ex art. 193 comma 16 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i

4. Muovendo dal ricorso introduttivo, deve essere anzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune.

L’eccezione è fondata.

4.1. Come rilevato dall’Amministrazione, la delibera di Giunta e la conseguente determinazione dirigenziale si limitano a sollecitare la presentazione di proposte da porre a fondamento di una procedura di scelta basata sul modello della finanza di progetto. Pertanto, anche ritenendo che si versi, mutatis mutandis, in una delle ipotesi eccezionali in cui la giurisprudenza ammette l’impugnazione diretta del bando, in quanto volta, come in questo caso, a contestare proprio la scelta di svolgere la gara (per tutte Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 8), il Collegio osserva che gli atti impugnati, nell’ambito della sequenza procedimentale di cui all’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, non possono essere considerati immediatamente lesivi. Infatti, solo il bando che mette a gara il progetto selezionato, ai sensi del co. 8, consuma definitivamente la scelta dell’Amministrazione di avvalersi del modulo della finanza di progetto.

Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza: «anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’amministrazione non è per ciò stesso tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione. La scelta in questione costituisce infatti una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 giugno 2016, n. 2719. In termini analoghi: III, 20 marzo 2014, n. 1365)» (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2017, n. 1139).

5. Per le stesse ragioni, sono inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti depositati in data 31 ottobre 2025.

Le ricorrenti hanno impugnato l’atto di nomina dei soggetti chiamati a effettuare la valutazione preliminare di cui all’art. 193, co. 5, nonché quello con il quale i proponenti sono stati ammessi alla successiva fase di cui all’art. 193, co. 6. Si tratta, anche in questo frangente, di scansioni procedimentali ancora distanti rispetto all’emanazione del bando: a tacer d’altro, l’Amministrazione potrebbe richiedere modifiche o integrazioni ai proponenti e, solo all’esito delle stesse, potrebbe approvare il progetto di fattibilità (co. 7 e 8).

5.1. Considerato lo svolgimento della sequenza procedimentale delineata dal legislatore, solo gli atti della gara saranno idonei a esprimere in maniera definitiva i contorni dell’operazione perseguita dall’Amministrazione e a fissare i requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, alla quale, come correttamente dedotto dall’Amministrazione, non è in linea di principio preclusa la partecipazione alle odierne ricorrenti.

6. L’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.

7. Quanto ai motivi aggiunti del 30 maggio 2025, deve essere anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune nella memoria del 7 ottobre 2025, che fa leva sull’eccentricità di tali atti rispetto alla sequenza procedimentale di quelli gravati con il ricorso introduttivo. I rigetti delle istanze di autorizzazione sono infatti una conseguenza delle valutazioni del Comune intorno al possibile impiego del partenariato pubblico-privato; tantoché la stessa Amministrazione, nelle proprie difese, sostiene che l’esito dei procedimenti avviati su istanza delle ricorrenti non avrebbe potuto essere diverso. Si tratta, all’evidenza, di atti connessi ai sensi dell’art. 43 c.p.a.

7.1. Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati.

7.2. In ragione della radicalità del vizio prospettato, il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla censura relativa al difetto assoluto di attribuzione (T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 18701).

La doglianza è meritevole di positivo apprezzamento in quanto l’attività procedimentale e l’emanazione del provvedimento, di pertinenza dell’Amministrazione (come si evince anche dagli artt. 32 e ss. del PGIP), sono state sostanzialmente delegate all’odierna controinteressata, che, stando alle allegazioni della ricorrente – non smentite dal Comune – è una società di capitali che opera in regime di diritto privato.

Tale delega non trova copertura negli artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, posto che tali disposizioni riguardano l’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e non possono estendersi alla diversa materia della concessione degli spazi pubblicitari per il solo fatto che tali rapporti sono astrattamente idonei a generare fattispecie impositive. Né può costituire un sufficiente fondamento la delibera di Giunta n. 386 del 5 dicembre 2024; prescindendo dalla considerazione che in tale atto (così come nella delibera del 29 agosto 2024, n. 252) si delega espressamente alla Abaco s.p.a. la sola fase istruttoria, è evidente che si tratta di un provvedimento amministrativo, in quanto tale inidoneo a legittimare un trasferimento di poteri.

7.2.1. A tale ultimo proposito, deve essere poi disattesa l’eccezione del Comune, che rileva la mancata impugnazione della delibera di Giunta che ha previsto la delega; trattandosi di un’ipotesi di nullità, è rilevabile d’ufficio dal Tribunale.

7.3. Per completezza, si osserva che i provvedimenti di rigetto gravati sarebbero comunque annullabili in quanto è fondata la censura concernente la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. Invero, il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, modificando il disposto di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ha definitivamente chiarito che l’omissione del preavviso di rigetto non invalida il provvedimento solo nel caso di attività vincolata (Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267); pertanto, per effetto di tale novella, «il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, imposto dall’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato» (Cons. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).

Ebbene, nel caso di specie è evidente che si tratta di provvedimenti discrezionali, in quanto la reiezione delle istanze è motivata con riferimento alla scelta di fare ricorso al modello della finanza di progetto.

7.4. La declaratoria di nullità dei provvedimenti di rigetto impone al Comune di rideterminarsi in ordine alle istanze sottese; pertanto, le altre censure veicolate con i motivi aggiunti in esame rimangono assorbite.

8. Infine, deve ritenersi inammissibile la domanda risarcitoria in quanto formulata dai ricorrenti in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione del danno subito e degli altri elementi che integrano la responsabilità della p.a., in violazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, co.1, lett. d), e co. 2 c.p.a.; le ricorrenti si limitano a chiedere il risarcimento del danno nelle conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti, senza allegare, né tantomeno provare, alcun elemento concreto a sostegno della domanda formulata (T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, 27 giugno 2022, n. 8766).

9. In definitiva, il ricorso principale e i motivi aggiunti del 31 ottobre 2025 sono inammissibili per carenza di interesse. Devono essere accolti i motivi aggiunti del 30 maggio 2025 e conseguentemente va dichiarata la nullità degli atti con gli stessi gravati. Infine, è inammissibile la domanda risarcitoria.

10. L’accoglimento solo parziale delle domande e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

TAR LIGURIA, I – sentenza 24.12.2025, n. 1435 

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