*Giurisdizione e competenza- Enti locali – Deliberazioni del Consiglio comunale e risoluzione parziale di un rapporto convenzionale perfezionato

*Giurisdizione e competenza- Enti locali – Deliberazioni del Consiglio comunale e risoluzione parziale di un rapporto convenzionale perfezionato

1. L’ Ente ecclesiastico Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli (di seguito anche solo “Parrocchia”) con ricorso notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il successivo 7 di gennaio, è insorto avverso la deliberazione in epigrafe, avente a oggetto: «risoluzione parziale del contratto di cessione a titolo gratuito del diritto di superficie su suolo di proprietà comunale, stipulato con la parrocchia SS. Pietro e Paolo in data 24.03.2014. Determinazioni».

1.1. In fatto emerge quanto segue:

– in attuazione di un indirizzo consiliare del 2012, il Comune di Oppido Lucano ha ceduto a titolo gratuito alla Parrocchia il diritto di superficie per novantanove anni su un’area di circa mq. 5807, al fine della realizzazione di un complesso parrocchiale e di strutture ricreative/sportive per la collettività;

– il sotteso contratto del 24 marzo 2014 contempla, tra l’altro: – l’obbligo in capo alla Parrocchia di presentare il progetto esecutivo delle opere entro il termine perentorio di un anno dalla firma dell’atto, sanzionando tale termine colla decadenza automatica della cessione del diritto di superficie; – la decadenza qualora i lavori non vengano iniziati entro i termini previsti dai titoli abilitativi; – l’obbligo di rendere l’area destinata a verde e attrezzature funzionale alla fruizione pubblica, sotto pena di risoluzione del rapporto;

– l’area ha formato oggetto di due distinti titoli edilizi: – permesso di costruire n. 2/2021, per la costruzione della chiesa e dei locali parrocchiali; – permesso di costruire n. 13/2024, relativo al cosiddetto “Lotto ex Zefiro”, destinato alla demolizione di una vecchia scuola e alla costruzione di casa canonica, foresteria e area giochi;

– in data 8 agosto 2025, la Parrocchia ha comunicato l’inizio dei lavori per il lotto ex Zefiro, ma un sopralluogo comunale del 28 agosto ha accertato l’assenza di attività in cantiere;

– di conseguenza, con atto del responsabile del SUE del 7 ottobre 2025, il Comune ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire n. 13/2024 per mancato inizio dei lavori nei termini, non impugnato;

– la Parrocchia ha presentato il 17 ottobre 2025 un’istanza di ritiro in autotutela del provvedimento;

– il Comune ha respinto tale istanza con un ulteriore provvedimento del 22 ottobre 2025, che pure non è stato oggetto di impugnazione;

– Il 28 ottobre 2025, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 32, disponendo la risoluzione parziale del contratto del 2014 limitatamente all’area del lotto “ex Zefiro”;

– è seguito il ricorso qui in delibazione.

1.2. In diritto la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Consiglio comunale, spettando alla dirigenza l’adozione dell’atto avversato, nonché, da differenti angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Ente civico intimato, ritualmente comparso in lite, ha eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 28 gennaio 2026 il Presidente ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Coglie nel segno l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale ammnistrativo sollevata da parte resistente.

Osserva in primo luogo il Collegio che, come noto, la delimitazione del riparto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello amministrativo si fonda sul criterio della natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e, correlativamente, sulla natura dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione. In particolare, la giurisdizione del Giudice amministrativo può ritenersi sussistente ove l’Amministrazione abbia agito nell’esercizio di un potere autoritativo, incidente unilateralmente nella sfera giuridica del privato, mentre la giurisdizione del Giudice ordinario va riconosciuta ogniqualvolta l’Amministrazione agisca iure privatorum in una posizione di parità rispetto all’altra parte del rapporto.

Nel caso di specie, l’atto impugnato è stato adottato in relazione a un rapporto convenzionale già perfezionato con la stipulazione di un contratto di cessione del diritto di superficie in favore della Parrocchia ricorrente. L’oggetto della deliberazione censurata è la declaratoria di “risoluzione parziale” di tale contratto per preteso inadempimento del cessionario, con conseguente restituzione della disponibilità all’Ente e immissione in possesso. Di talché, l’atto in parola non costituisce esercizio di un potere autoritativo di gestione del territorio o di revoca della concessione di bene pubblico a monte della stipula contrattuale, bensì rappresenta un atto con il quale l’Amministrazione comunale ha inteso far valere l’effetto risolutivo previsto nel contratto di cessione, in ragione del dedotto inadempimento dell’altra parte.

Si è dunque al cospetto non già di spendita di potere pubblicistico, bensì di attività posta in essere nell’ambito del rapporto paritetico scaturente dal contratto; in altri termini, nella specie la posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla civica Amministrazione è in tutto corrispondente a quella qualsiasi soggetto di diritto privato che ritenga di avvalersi di una clausola risolutiva espressa o di una condizione risolutiva, in quanto una volta concluso il contratto, il successivo rapporto giuridico, in quanto espressivo di diritti ed obbligazioni di natura privatistica, si colloca su un piano paritario, sicché le vicende concernenti la risoluzione per inadempimento, la sua efficacia, ovvero le relative conseguenze, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione.

4.1.1. Va disatteso l’argomento propugnato nel ricorso volto a sostenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi in buona sostanza di una concessione di beni. In senso opposto, il testo dell’accordo di cui è questione, non a caso stipulato per atto pubblico, depone nettamente nel senso di un contratto traslativo di un diritto reale di superficie. Del pari, recessivi risultano sia la circostanza che il contratto di superficie sia stato preceduto da una deliberazione consiliare di indirizzo, sia il fatto che, in sede di adozione della deliberazione di risoluzione, il Comune abbia evocato esigenze di interesse pubblico: tali richiami, di per sé, non mutano la natura giuridica del rapporto, che resta regolato dalle norme di diritto comune.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione del Giudice ordinario ai fini di cui all’art. 11, comma 1, cod. proc. amm..

6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

TAR BASILICATA, I – sentenza 17.02.2026 n. 65

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