Giurisdizione e Competenza – Elezione di domicilio presso il difensore dell’imputato e accettazione della notifica

Giurisdizione e Competenza – Elezione di domicilio presso il difensore dell’imputato e accettazione della notifica

Il ricorso è infondato.

1. L’art. 162 cod. proc. pen. detta le disposizioni sulle forme della comunicazione del domicilio eletto o dichiarato (ed ogni successivo loro mutamento) prescrivendo, al comma 1, che lo stesso debba avvenire con dichiarazione raccolta a verbale (come nel caso di specie, nel verbale di identificazione redatto l’8 ottobre 2023; o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore).

Al comma 4 bis (anche come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 150 del 2022) si precisa tuttavia che:

“4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.”

Così da porsi, l’espresso assenso del difensore alla elezione di domicilio presso il suo studio, come condizione di efficacia della elezione stessa.

E, invece, nell’odierno procedimento, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari era avvenuta presso lo studio del difensore di ufficio che non aveva all’uopo assentito.

Né vale richiamarsi, come si è fatto nel ricorso, alle forme di notifica dettate dall’art. 157 bis cod. proc. pen. perché tale norma muove da una sequenza procedimentale diversa, che inizia con la prima notifica ai sensi dell’art 157 codice di rito e prosegue, appunto disciplinando, proprio all’art. 157 bis, le notifiche “successive alla prima” (ancorché afferenti gli atti introduttivi del giudizio) e, invece, non risulta affatto che, nel caso di specie, vi sia stata una notifica che abbia proceduto quella dell’atto previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen. (dato che si fa riferimento al solo verbale di identificazione) e che consenta, pertanto, la notifica al difensore di ufficio senza che presso il medesimo sia stato eletto domicilio.

Notifiche, peraltro, quelle disciplinate dall’art. 157 bis, che prescindono dall’avvenuta elezione di domicilio.

2. Se ne deduce così che corretta è stata la decisione impugnata che ha ritenuto invalida la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini presso lo studio del difensore.

Del resto, si è già avuto modo di affermare, in via più generale, che anche le notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d’ufficio sono affette da nullità assoluta ove quest’ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 – 01).

Cass. pen., V, ud. dep. 05.08.2025, n. 28903

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