1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3.12.2025 e depositato in pari data, il ricorrente – in servizio presso il Comune di Padova con il profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale (ex categoria C), con contratto a tempo pieno e indeterminato – ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 27.10.2025, pubblicata in data 29.10.2025, con la quale il Comune di Fasano ha escluso il ricorrente dalla procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Fasano, nonché di ogni provvedimento consequenziale e successivo.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
– che in data 23.07.2025 il Comune di Fasano ha pubblicato un bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale (categoria C)
– che ha presentato regolarmente domanda di partecipazione, motivandola ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/1992 per l’assistenza a un familiare disabile;
– che ha partecipato al colloquio collegiale previsto dal bando, tenutosi alla data stabilita dal Comune di Fasano, alla presenza della Commissione giudicatrice e degli altri candidati ammessi e che, al termine della prova, la Commissione gli ha attribuito un punteggio complessivo di 20 punti, risultante dalla somma della valutazione dei titoli e della prova orale, nonché della valutazione dei requisiti familiari (presenza di parenti con disabilità, figli a carico, ecc.);
– che il punteggio finale di 20 punti è risultato identico a quello conseguito da altri due candidati, per cui, a fronte di due posti disponibili, tre candidati hanno conseguito l’idoneità;
– che non sarebbe stata tuttavia redatta né pubblicata una graduatoria ufficiale di merito, come invece previsto dall’art. 3, comma 7, D.P.R. 487/1994, che imporrebbe l’applicazione del criterio dell’età anagrafica a parità di punteggio.
– che in data 22.04.2025, ha presentato richiesta di nulla osta preventivo alla mobilità volontaria presso il Comune di Padova e che, il Comandante della Polizia Locale di Padova, ha espresso parere favorevole preventivo alla mobilità del Sig. -OMISSIS- in data 16.06.2025;
– che il Comune di Fasano, dopo aver ritenuto idoneo il ricorrente ed aver ricevuto tramite PEC, inviata dal predetto, il nullaosta preventivo per la mobilità in uscita del Comune di Padova, ha inviato richiesta formale di nulla osta definitivo al Comune di Padova in data 21 ottobre 2025, prevedendo la presa di servizio per l’1.11.2025;
– che il 24.10.2025, il Comandante della Polizia Locale di Padova ha firmato il nulla osta favorevole, ma con decorrenza dal 07.01.2026, per comprovate esigenze di servizio;
– che, con determinazione n. -OMISSIS- pubblicata il 29.10.2025 ma datata 27.10.2025, il Comune di Fasano ha disposto l’assunzione di due agenti di Polizia Locale con decorrenza 01.11.2025 e, nella stessa determina, il ricorrente è stato escluso con la motivazione “assenza di assenso dell’amministrazione di provenienza”;
– che tale nulla osta, pur recando data antecedente alla chiusura della procedura di Fasano, sarebbe stato tuttavia trasmesso dal Settore Risorse Umane di Padova solo in data 30.10.2025, quindi due giorni dopo l’adozione della determina di Fasano di esclusione del Sig. -OMISSIS- dalla procedura.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 18 L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE – VIOLAZIONE DI LEGGE D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) – ECCESSO DI POTERE/DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con decreto cautelare n. 553/2025, pubblicato il 5.12.2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, a prescindere da un’approfondita valutazione del fumus boni juris (da valutarsi anche con riguardo al profilo della giurisdizione) – che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa – non si ravvisa nella specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire la dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione, tenuto conto che risultano sottoscritti gli atti di cessione dei contratti di lavoro individuale subordinato a tempo pieno e indeterminato in favore dei due controinteressati già a far data dal 3 novembre 2025, oltre che dell’avvenuta pubblicazione della determina n. -OMISSIS- in data 29 ottobre 2025 (nel mentre il ricorso risulta proposto solo in data 3 dicembre 2025) e che l’aspirazione del ricorrente ad una integrazione-modifica della delibera n.-OMISSIS-/2025 impugnata in vista del PIAO (Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027 del Comune di Fasano) appare tutelabile (eventualmente) con l’ordinaria tempistica processuale. ”
E’ stata fissata, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il 4.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, eccependo il difetto di giurisdizione del G.A., rientrando la presente controversia, a dire dell’Amministrazione comunale resistente, nella giurisdizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, in quanto oggetto dell’impugnazione sono gli atti relativi alla procedura di mobilità.
L’8.01.2026 si è costituito in giudizio il Comune di Padova, chiedendo il respingimento del ricorso e della domanda cautelare in epigrafe, in quanto inammissibili per difetto di giurisdizione del G.A. e infondati, con rigetto di tutte le domande ivi formulate.
Il 09.01.2026, il ricorrente ha depositato delle note d’udienza per la camera di consiglio del 13.01.2026, ritenendo sussistere la giurisdizione dell’adito G.A.A e insistendo per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 13.01.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione ha dato avviso alle parti costituite, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito.
2.1. Rileva questo Tribunale che, nella materia del pubblico impiego cd privatizzato, il riparto di giurisdizione tra i due plessi giurisdizionali è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 (“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”), 5, comma 2 (“Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro […] sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”), e 63 del d l.gs. n. 165/2001.
Ai sensi della disposizione da ultimo citata, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, con la precisazione che “Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (comma 1).
Restano invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (comma 4).
Le “procedure concorsuali per l’assunzione”, come chiarito in giurisprudenza, attengono alla fase pubblicistica che si conclude con l’approvazione della graduatoria finale, “dopo la quale si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 28 marzo 2023, n. 5327; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 8 settembre 2020, n. 483; Cons. Stato, V sez., 21 novembre 2014, n. 5769) e nel cui contesto i comportamenti e le determinazioni dell’Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Un., sentenze 6 luglio 2006, n. 15342; 23 settembre 2013, n. 21671, 7 luglio 2014, n. 15428), e che devono essere valutati alla stregua dei principi civilistici sull’inadempimento delle obbligazioni (art. 1-OMISSIS- c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede (cfr., tra le tante, Cass. Civile, Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27197; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428).
Ed ancora, la giurisprudenza ha individuato un’ulteriore (residuale) ipotesi in cui sussiste comunque la giurisdizione amministrativa, ossia laddove si contesti la legittimità degli atti cd di “macro-organizzazione” di cui al citato art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, ossia quelli con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive, sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione (cfr. Cass., Sez. Un., 4.3.2020, n. 6076; Cass., Sez. Un. 28.2.2019, n. 6040), perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo, e non su un diritto soggettivo o un c.d. interesse legittimo di diritto privato che dialoga con “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro” che l’Amministrazione assume “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” ai sensi del successivo art. 5, comma 2.
Nel caso di specie, la controversia attiene ad una procedura di mobilità disciplinata dall’art. 30 d. lgs. n. 165/2001.
Come da granitica giurisprudenza, la mobilità non è assimilabile ad una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di dipendenti, configurando una cessione del contratto di lavoro che dà luogo soltanto ad una sua modificazione soggettiva, con ogni effetto in ordine alla devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario, in quanto incidenti su diritti soggettivi del lavoratore: secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l’esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine “assunzione” intendersi estensivamente, come comprensivo delle procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente, laddove, al contrario, le controversie afferenti alle procedure di mobilità volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2019, n. 4699; id., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; Sez. III, 28 novembre 2014, n. 5907 e n. 5903; Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178).
La stessa Suprema Corte di cassazione, con riferimento al tema della mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ha ribadito che “integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4” (Cass., Sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32624, conf. da ord. 21 dicembre 2018, n. 33213 e 30 luglio 2020, n. 16452; più di recente cfr. Cass. civ., sez. lavoro, ord. 11 maggio 2023, n. 12870).
Così ancora il T.A.R. Lazio, sez. III – Roma, 9.12.2021, n. 12671, secondo cui “Ricadono nella giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie inerenti alle procedure di mobilità dei pubblici dipendenti. Nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestione del rapporto di lavoro, non possono che stagliarsi sullo sfondo delle posizioni di diritti soggettivo conoscibili dal G.O. in funzione di giudice del lavoro”.
2.2. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O.
2.3. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (in considerazione della natura della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
TAR PUGLIA – LECCE, III – sentenza 16.01.2026 n. 74