1. La SIM Turist s.r.l., con atto di significazione e diffida del 12 marzo 2025 rivolto a un tempo alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera e al Comune di Policoro ha sollecitato l’indizione di una conferenza di servizi in relazione alla pretesa «espropriazione dei terreni di proprietà della Società istante (in quanto inclusi nella riserva naturale di Bosco Pantano), nonché in ordine alla corresponsione della relativa indennità di esproprio ed in ordine alla corresponsione del relativo indennizzo correlato alla imposizione del vincolo a decorrere dal 28.6.1994».
1.1. In particolare, la società deducente ha agito nella dichiarata qualità di «proprietaria di una vasta area ricadente nel Comune di Policoro, pari complessivamente ad oltre 200 ettari», interessata dalla «istituzione della riserva naturale “Bosco Pantano”, di cui alla L.R. n. 28 del 28.6.1994, alla L.R. n. 28 dell’8.9.1999 (istitutiva del parco), alla delibera della Provincia di Matera pubblicata nel BURB n. 87 dell’1.12.2002 (contenente il regolamento della riserva) e infine alla delibera di G.R. n. 787 del 26.7.2017 (recante l’approvazione del programma di gestione della riserva stessa)».
Ad avviso della ricorrente, infatti, «i vincoli imposti su tali aree dalle disposizioni normative e regolamentari sopra citate» andrebbero «ben oltre la natura “conformativa” della zonizzazione (ritenuta costituzionalmente legittima dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale) e si sono tradotti, in realtà, in una sostanziale ablazione della proprietà privata della ricorrente, in aperta violazione dell’art. 42 della Costituzione nonché dell’art. 8 della CEDU e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE».
1.2. A fronte del silenzio serbato dalle Amministrazioni compulsate, la deducente ha proposto il presente ricorso, lamentando da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere, chiedendo: «previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, l’annullamento del silenzio impugnato (e, ove occorra, del presupposto regolamento provinciale del 2002) e quindi l’accertamento della fondatezza della domanda della società ricorrente e la dichiarazione del conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere il procedimento de quo, con ogni conseguenza di legge».
2. Alcuna delle Amministrazioni intimate è comparsa in lite.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 23 luglio 2025 il Relatore ha rappresentato alle parti la ravvisata possibile inammissibilità del ricorso. Il procuratore della ricorrente ha precisato la propria posizione e l’affare è transitato in decisione
4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Ritiene il Collegio che nel caso di specie vada apprezzato il carattere cumulativo del ricorso, essendo stato contestato il silenzio serbato da diverse amministrazioni in relazione a istanze che, benché veicolate in unico atto, presentano carattere autonomo e distinto (in un caso analogo, T.A.R. Basilicata, 7 maggio 2024, n. 238).
Peraltro, la ricorrente, che tanto nell’atto di significazione e diffida quanto nel presente ricorso, ha espressamente individuato nella sola «Amministrazione Provinciale di Matera, Ente cui è affidata la gestione della riserva di Bosco Pantano» la competenza a indire l’agognata conferenza dei servizi, non si è premurata di chiarire quale sarebbero, nello specifico, le competenze e i provvedimenti omessi dal Comune di Policoro e dalla Regione Basilicata, così da rendere effettivamente configurabile per essi l’asserita inerzia.
Al riguardo va rilevato come nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.
La “ratio” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n.6537). Il divieto di ricorso cumulativo vige anche con riguardo al rito di cui agli articoli 31 e 117 cod. proc. amm. (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 15 dicembre 2021, n. 12989).
4.2.
5. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ritiene il Collegio di dover precisare come nella vicenda non sia neppure apprezzabile un obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni intimate. Invero, nell’atto di significazione e diffida (così come nel presente ricorso) non si è dato conto alcuno delle effettive «riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell’istituzione dei parchi stessi», a cui il richiamato art. 24 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata) subordina la corresponsione degli indennizzi ivi previsti.
Del pari, l’acquisizione di terreni e immobili di cui all’art. 7 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (istituzione della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro), è finalizzata, anche ai sensi dell’art. 4 della legge stesse «alla funzionalità e all’attività gestionale della riserva» e presuppone una valutazione latamente discrezionale, da esprimere nel «programma di gestione territoriale della
riserva, aggiornabile periodicamente a ogni inizio di legislatura dell’Amministrazione Provinciale», del quale non si è allegata la mancata adozione o comunque l’inadempimento.
Alcun rilievo specifico, infine, è stato mosso nel ricorso in relazione al Comune di Policoro
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate.
TAR BASILICATA, I – sentenza 08.10.2025 n. 461