1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cassazione rientrano quelli adottati in carenza cii potere e definibili come affetti da abnormità “strutturale” nonché quelli caratterizzati da una abnormità di tipo funzionale, in quanto tali da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2 n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830).
Dovendosi altresì rilevare che, nell’ambito del thema decidendum devoluto alla Corte di Cassazione, l’abnormità dell’atto costituisce patologia rilevabile anche d’ufficio (Sez. 3, n. 34683 dei 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159).
3. Nel caso in esame, il provvedimento denunciato per abnormità, adottato nell’ambito dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, regolata dall’art.554-bis cod.proc.pen. (introdotto dall’art.32, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), premettendo che l’Ufficio di Procura non aveva provveduto a notificare il decreto di citazione nei confronti della persona offesa, ha incaricato il p.m. del relativo adempimento senza disporre che la notifica medesima avvenisse da parte del giudice stesso.
4. Va quindi osservato che, nel quadro normativo anteriore rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, in base all’arresto espresso da Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, era stato enunciato il principio in base al quale, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento dovesse provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non potesse disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si sarebbe configurato come abnorme.
Il principio, in punto di competenza al rinnovo della notifica, era stato ribadito nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, pur essendo stato smentito – sia pure con orientamento non unanime – il dato attinente alla abnormità del provvedimento di restituzione, in quanto detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del quale «negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente»), e comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice e non avrebbe determinato la stasi del procedimento, ben potendo il pubblico ministero rinnovare la notificazione dell’avviso, essendo stato sottolineato che l’illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità in nome delia categoria dell’abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per eludere il disposto dell’art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24633 dei 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668; Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867); pur registrandosi anche pronunce di segno contrario e da ritenere adesive all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389, relativo al processo di fronte al giudice di pace).
5. La fondatezza del ricorso deve, peraltro, essere valutata alla luce del quadro normativo determinatosi per effetto dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n.150 del 2022 e, in particolare, del nuovo testo del citato art.554-bis cod.proc.pen., contenente le disposizioni in materia di udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, celebrata in camera di consiglio con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore, ii cui comma secondo prevede che «il giudice procede agli accertamenti relativi alia costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», con previsione che deve intendersi pacificamente applicabile, data la ratio della disposizione, anche agli avvisi e alle notificazioni delle quali sia stata ravvisata la totale omissione.
Consegue che il legislatore della riforma ha attribuito al giudice dell’udienza predibattimentale, in quanto giudice che interviene negli atti preliminari al dibattimento, la competenza funzionale a disporre la rinnovazione delie citazioni necessarie, lasciando inalterato I’art.143, disp.att., cod.proc.pen., la cui rilevanza sistematica era stata già espressamente sottolineata nella citata pronuncia Manca delle Sezioni Unite.
6. Di specifico rilievo, ai fini di una corretta ermeneusi della nuova disciplina, sono altresì le considerazioni espresse nella relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo sul d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui (cap. 11, par. 3.1) «L’art. 554-bis cod. proc. pen. demanda al giudice della udienza predibattimentale la verifica della regolare costituzione delle parti – da operare alla stregua della nuova disciplina in tema di assenza – al cui esito compete alio stesso giudice ordinare la regolarizzazione. Il secondo comma della disposizione prescrive che, in caso di nullità di ogni atto a contenuto comunicativo (avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni), il giudice ne ordini la rinnovazione. Si pone fine, in tal modo, ad un indirizzo invalso nella prassi che aveva alimentato un contrasto, ad oggi ancor vivo in giurisprudenza, in ordine alle conseguenze del provvedimento con cui il giudice abbia ordinato, invece la restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi di notifica, perché sia questi a provvedere ai relativi incombenti».
7. Sulla base degli elementi testuali desumibili dal complesso delle disposizioni contenute nell’art.554-bis, cod.proc.pen., deve quindi ritenersi che il legislatore abbia inteso concentrare di fronte al giudice dell’udienza predibattimentale tutte le attività attinenti alla corretta costituzione delle parti oltre che, sotto diverso aspetto, alla compiuta identificazione dell’imputazione, individuando altresì in modo specifico i singoli casi in cui è consentita la restituzione degli atti al pubblico ministero (ovvero quello previsto dal comma quinto, in caso in mancata enunciazione dell’imputazione in forma chiara e precisa e quello previsto dal comma sesto, in caso di mancata contestazione dei fatti e delle circostanze aggravanti secondo quanto emergente tra gli atti), nel cui ambito non rientra quello attinente alle omissioni di notifica del decreto di citazione a giudizio.
8. Deve quindi ritenersi che l’ordinanza impugnata non solo sia affetta da violazione di legge ma presenti anche i caratteri dell’abnormità strutturale e funzionale poiché ha determinato un’indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa che contempla uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l’eventuale causa di nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa; dovendosi richiamare anche il principio dettato da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, la quale ha espressamente riconosciuto che “… alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica” (nello stesso sostanziale senso, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
9. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, per l’ulteriore corso.
Cass. pen., IV, ud. dep. 07.01.2026, n. 326