Il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione n. 715 del 18 aprile 2025, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha disposto il ritiro della deliberazione n. 672 del 17 aprile 2025 – avente ad oggetto l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, nella qualifica di dirigente amministrativo, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise n. 305 del 24 maggio 2024 – “per ragioni di opportunità e per meglio precisare i presupposti motivazionali, di fatto e di diritto, a supporto della deliberazione in questione”.
Ha resistito al ricorso l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, un possibile profilo di difetto di giurisdizione, concedendo alle parti, su loro richiesta, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie sulla specifica questione preliminare.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025, previo avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di dover definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, in quanto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio, sulla quale si è sviluppato il contraddittorio, è meritevole di accoglimento.
Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo in data 17 giugno 2025, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La giurisdizione si determina in base al criterio del petitum sostanziale, ossia dalla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, risultante dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico, indipendentemente dalla prospettazione fornitane dalle parti (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29462).
Come già anticipato nell’ordinanza collegiale n. 353 del 10 luglio 2025, in materia di pubblico impiego privatizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti alle scelte discrezionali di macro-organizzazione, compiute dall’amministrazione in relazione all’alternativa tra l’utilizzo dello scorrimento di una graduatoria in corso di validità e l’indizione di una nuova procedura concorsuale, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che riguardano il diritto soggettivo all’assunzione, conseguente alla decisione dell’amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2022, n. 4870; 22 agosto 2019, n. 21607).
L’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “le controversie concernenti… il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, per cui, una volta effettuata la scelta di ricoprire l’incarico dirigenziale mediante l’utilizzo di una graduatoria concorsuale in corso di validità, ancorché approvata da altra amministrazione, l’amministrazione esercita i poteri del datore di lavoro privato, nel rispetto dei criteri generali della correttezza e della buona fede e in attuazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’articolo 97 della Costituzione (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 marzo 2020, n. 7218; 5 aprile 2017, n. 8799).
Nessuna valenza assume, invece, ai fini del riparto di giurisdizione, la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che, ai sensi dell’articolo 2-sexies della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9, la scelta organizzativa di effettuare l’assunzione mediante l’utilizzo della graduatoria di un pubblico concorso approvata da altra amministrazione si perfeziona con l’accordo tra le amministrazioni interessate (l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), in attuazione dell’obbligo ivi previsto, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria.
La deliberazione impugnata non travolge, pertanto, la predetta scelta organizzativa, ma – come è dato riscontrare dalle note dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo prot. n. 48671 del 12 giugno 2025 e prot. n. 49340 del 16 giugno 2025 – si limita a “posticipare”, per imprecisate ragioni di opportunità e di integrazione della motivazione, l’assunzione del ricorrente, con conseguente lesione del suo diritto soggettivo all’assunzione per scorrimento della graduatoria.
Deve essere, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.
La peculiarità della fattispecie concreta e la definizione in rito del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 22.09.2025 n. 429